Sulla GUUE L 218 del 24-8-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/1497 del 23-8-2017 che revoca, a decorrere dal 25 agosto 2017, l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive.
Per conseguenza della suddetta revoca, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1497 (25 agosto 2017), il dazio antidumping definitivo istituito dall'art. 1 del reg.to (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'art. 1 del reg.to (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in oggetto fabbricato da "Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd" e dalle società collegate "Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd" e "Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd" , congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B875.
(TAR n. 2017-074 prot. n. 96425 del2 4-8-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2017/1497 nonché al relativo allegato riportante l’elenco dei produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno - di cui alla decisione 2013/707/UE - non è interessata dalla revoca in parola.