Il disegno di legge di conversione del decreto Agevolazioni fiscali (N. 39/2024 - cd. “Superbonus”) rinvia di ulteriori due anni l’entrata in vigore della Plastic Tax e di un anno quella della Sugar Tax: al 01/07/2026
l’entrata in vigore della plastic tax e al 01/07/2025 l’entrata in vigore della sugar tax.
Come abbiamo già raccontato nelle nostre precedenti newsletter, da anni l’UE ha chiaramente dichiarato l’obiettivo di condurre imprese e consumatori a una scelta più consapevole dei materiali utilizzati nella
produzione, per evidenti ragioni ambientali, e di ridurre il consumo di bevande zuccherate, al fine di migliorare la salute degli stessi consumatori (e quindi ridurre le spese sanitarie pubbliche).
La Plastic TAX.
L’imposta plastic tax nasce dalle prescrizioni della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, che:
1) sancisce il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande;
2) obbliga gli Stati membri a adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per
alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.
In Italia la direttiva è stata attuata con l’art. 1 comma 634 ss della legge di bilancio 2020, ma l’effettiva entrata in vigore è stata più volte rimandata.
Il soggetto passivo dell'imposta Plastic tax è:
- il fabbricante, per i MACSI (Manufatti con singolo impiego) realizzati nel territorio nazionale;
- l’acquirente nell'esercizio dell'attività economica, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
- il cedente, qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi;
- il committente, vale a dire il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.
Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.
L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta.
La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645.
Alla data della redazione della presente news, siamo in attesa del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Dogane che specificherà la modalità di registrazione dei soggetti obbligati, della liquidazione e versamento
dell’imposta e della tenuta della contabilità.
Sugar TAX.
Con l’art. 1 comma 661 della legge di bilancio 2020 è stata altresì istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate « bevande edulcorate ».
Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura
combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai
fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
Il soggetto passivo dell’importo Sugar tax invece è individuato:
• nel fabbricante per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita,
• nel cedente, qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita,
• nell'acquirente per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate
• Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, infine, obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.
L'imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
Con Decreto del Ministero delle finanze del 12 maggio 2021 sono state stabilite le modalità di attuazione della Sugar Tax e i relativi adempimenti contabili e di documentazione.
Due Diligence
Per comprendere l’impatto che tali tassazioni potranno avere sull’azienda occorre fare una valutazione (due diligence) dei propri prodotti e della propria attività; una volta accertato che l’azienda tratta tali prodotti
occorre comprendere se legalmente si possa essere qualificati come produttori, importatori, venditori o committenti.
Per chi svolge attività prettamente commerciale occorrerà mettere mano alla contrattualistica per rivedere le condizioni con i propri fornitori; chi produce tali prodotti o vende manufatti in plastica monouso o bevande
zuccherate dovrà fare delle valutazioni più approfondite, anche di eventuali implementazioni informatiche.