PERFEZIONAMENTO ATTIVO AVVISO SULLO ZUCCHERO

Con Avviso del 14 maggio scorso, la Direzione delle Dogane è intervenuta per comunicare le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione UE sulle operazioni di perfezionamento attivo di zucchero, aggiornando
quelle già diramate in passato, in particolare sulle modalità di applicazione del sistema dell’equivalenza e i criteri per la verifica delle condizioni economiche in questo particolare settore.

Il regime di perfezionamento attivo.
Il ricorso al regime del perfezionamento attivo consente l’utilizzo di materiali non unionali, in sospensione dai diritti doganali e da misure di politica commerciale, per lavorazioni/trasformazioni effettuate dalle
imprese sul territorio unionale e costituisce uno strumento utile a favorire la competitività sul mercato internazionale.

Le disposizioni unionali consentono alle autorità doganali, su richiesta degli operatori, di autorizzare l’uso di “merci equivalenti” (art. 223 del Codice doganale dell’Unione, Reg.to UE 952 del 2013).

Lo zucchero.
Al punto (3) dell’allegato 71-04 del Reg.to UE 2446/2015 (Regolamento delegato) è previsto che è possibile considerare “equivalente” lo zucchero greggio di canna proveniente da Paesi terzi e la barbabietola da
zucchero, purché si ottenga zucchero bianco.
A tale riguardo, i già menzionati Servizi unionali hanno precisato che, nel caso venga richiesto tale tipo di equivalenza, l’autorizzazione può essere rilasciata solo per ottenere lo zucchero bianco e non è possibile
effettuare trasformazioni ulteriori, ad esempio, per ottenere prodotti dolciari.

Inoltre, sono stati rivisti i criteri per la verifica delle condizioni economiche nello specifico settore dello zucchero nell’ipotesi indicata all’art. 167 parag. 1 f) ii) del Regolamento delegato. Tale verifica viene svolta
dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare che rilascia, in caso di esito positivo, il nulla osta propedeutico alla presentazione dell’istanza di perfezionamento attivo.

La condizione prevista dall’art. 167 parag. 1 f) ii) sopra citata, secondo le indicazioni date, è considerata soddisfatta dal suddetto Dicastero se viene dimostrata dal richiedente la differenza di prezzo tra la materia
prima proveniente da Paesi terzi e quella unionale, secondo i criteri di seguito elencati:

- la differenza di prezzo tra lo zucchero grezzo di canna non unionale (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90) destinato ad essere importato durante il perfezionamento attivo e lo zucchero bianco unionale (codice NC
1701 99 10) è superiore a 150 €/tonn;
oppure
- la differenza di prezzo tra lo zucchero bianco non unionale (codice NC 1701 99 10) destinato ad essere importato durante il perfezionamento attivo e lo zucchero bianco unionale è superiore a 50 €/tonn.

In alcuni casi, la suddetta condizione può essere considerata soddisfatta anche se non viene rispettata la differenza di prezzo di cui sopra purché l’operatore dimostri che, utilizzando lo zucchero unionale nella
trasformazione, non otterrebbe alcun profitto dalla produzione del prodotto finito.