Nuovi obblighi di export compliance per Russia, Bielorussia e dual use

La questione della prevenzione dell'elusione delle sanzioni dell'UE contro la Russia attraversa con crescente urgenza tutti i pacchetti di sanzioni dell'UE divenendo nuovamente oggetto del 14° pacchetto sanzionatorio, entrato in vigore il 25 giugno 2024. Questi si aggiunge alle stringenti sanzioni alla Bielorussia, e agli obblighi di compliance, estesi a partire dal 1° luglio 2024. Non da ultimo, In Italia si è assistito all’ampliamento dei prodotti a Dual Use ad opera della neo Lista Nazionale di Controllo adottata il 2 luglio scorso con il Decreto del vice ministro del ministero degli Affari Esteri n. 1325/BIS/371 del 01.07.2024.

Ecco le nuove misure di Export Compliance, con portata globale in quanto non solo limitata alle transazioni con paesi soggetti a misure restrittive, che le imprese dovranno adottare per assicurare la loro business continuity sui mercati internazionali:

1) Export Compliance Program: per l’esportazione dei prodotti elencati nell’allegato XI del Reg. 833/2021 (Russia), sorgerà l’obbligo di adozione di “procedure appropriate […] per attenuare e gestire efficacemente i rischi” di diversione dei prodotti in Russia. Tradotto: l’adozione di un ICP (Programma interno di conformità) entro il 26 dicembre 2024 [cfr. art. 12 octies ter].

2) Due Diligence obbligatoria per le consociate Estere: il nuovo articolo 8 bis impone sia alle persone fisiche che alle entità dell'UE di "adoperarsi al massimo per garantire che qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito al di fuori dell'Unione che possiedono o controllano non partecipi ad attività che compromettono le misure restrittive [n.d.r. ai sensi del regolamento (UE) n. 833/2014]".

3) NO-Belarus Clause (NO-Russia Clause estesa): nel tentativo di prevenire l'elusione, gli esportatori dell'UE sono ora tenuti a includere nei loro contratti una "clausola no-Belarus". Questa riproduce la "clausola no-Russia", (quest’ultima altresì estesa nella portata essendo stati listati ulteriori prodotti all’all.to XI del Reg. 833/2014) che vieta esplicitamente la riesportazione di beni e tecnologie sensibili in Bielorussia o per l'uso in Bielorussia. A questi si aggiungono nuovi beni listati e restrizioni sui servizi e software anche alla Bielorussia.

In ottica di dovuta diligenza degna di nota è la recente Voluntary Disclosure (c.d. Self Disclosure) introdotta con il 14° pacchetto di sanzioni UE, ha previsto come anche una autodenuncia volontaria di violazioni delle sanzioni UE può essere considerata dalle autorità una circostanza attenuante (considerando n. 26). Di conseguenza, l'articolo 8 (par. 1) del regolamento (CE) n. 833/2014 e l'articolo 15 (par. 1) del regolamento (CE) n. 269/2014 sono stati modificati.

In tale contesto si interseca infine l’adozione della direttiva europea, il 19 maggio 2024, che mira ad armonizzare tra gli Stati membri i reati penali relativi alle violazioni delle sanzioni e la loro punibilità verso le imprese, ad esempio con sanzioni sino al 5% del fatturato mondiale, che dovrà essere recepita nei singoli stati membri entro maggio del 2025.