Ricordiamo che dal 26 dicembre 2024, nuovi obblighi di dovuta diligenza si applicheranno agli esportatori di merci comuni ad alta priorità elencate nell'allegato XL del Reg. 833/2014.
Ciò è previsto nell'allegato 12 octies ter del regolamento 833/2014, relativo alle misure restrittive nei confronti della Russia in vista dell'invasione dell'Ucraina.
Ricordiamo inoltre che le dogane hanno attuato controlli rigorosi sui divieti di esportazione verso la Russia.
In particolare, le dogane, nel caso di controlli documentali e di ispezioni delle merci, nel loro diritto di chiedere chiarimenti e/o integrazioni di documenti, richiedono la produzione dei contratti conclusi tra l'esportatore e l'acquirente, al fine di verificare che il Clausola “No Russia re-export” prevista dall'art. 12 octies del regolamento UE 833/2014 sia stato inserito.
Art. 12 octies ter UE Reg. 833/2014.
In base a tale disposizione, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti di alta priorità comuni elencati nell'allegato XL dovranno:
- adottare misure adeguate per individuare e valutare i rischi dell'esportazione verso la Russia e dell'esportazione di tali beni o tecnologie in vista del loro uso in Russia, nonché garantire che tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate;
- implementare politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire i rischi di esportazione Russia e riesportazione per l'uso in Russia di tali beni o tecnologie.
Un obbligo analogo entrerà in vigore a partire dal 2 gennaio 2025 con riferimento alle restrizioni imposte alla Bielorussia (art. 8 octies bis Regolamento 765/2006).
Secondo il nuovo articolo 12 octies, gli esportatori dell'Unione, quando vendono, concedono in licenza o trasferiscono diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali relativi a prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento, dovrà vietarne contrattualmente l'uso in relazione a tali prodotti destinati alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente, verso la Russia o per uso in Russia.Va notato che l'articolo 12 octies non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024, fino al 26 giugno 2025 o fino alla data di scadenza, se anteriore.
Art. 12 octies EU Reg. 833/2014.
L'articolo 12 octies del regolamento UE 833/2014 (introdotto dal regolamento UE 2023/2878) stabilisce:
"1. Quando vendono, forniscono, trasferiscono o esportano verso un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del presente regolamento, beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, articoli di alta priorità comuni elencati nell'allegato XL del presente regolamento o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n 258/2012, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per uso in Russia a partire dal 20 marzo 2024.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
(a) l'esecuzione di contratti relativi a merci di cui ai codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 e 8466 93, elencati nell'allegato XL;
b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 e relativi a merci diverse da quelle di cui alla lettera a), fino al 1o gennaio 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
2 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.
2b. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che ha beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 2 bis, entro due settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento.
3. In applicazione del paragrafo 1, gli esportatori garantiscono che l'accordo con la controparte di un paese terzo preveda adeguati mezzi di ricorso in caso di violazione di un obbligo contrattuale assunto a norma del paragrafo 1.
4. Se la controparte del paese terzo non rispetta uno degli obblighi contrattuali previsti al paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena ne vengono a conoscenza.
5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o di elusione di un'obbligazione contrattuale stipulata a norma del paragrafo 1."
Pertanto, per tutti i contratti stipulati a partire dal 19/12/2023 e per tutti i contratti che saranno eseguiti dal 01/01/2025, deve essere inclusa la clausola sulla riesportazione di merci vendute in Russia.