La congiuntura geopolitica mondiale porta a nuove restrizioni per le esportazioni verso l’estero, in particolare verso Russia e Iran.
In questo appuntamento le analizziamo nel dettaglio.
Russia - Pubblicato il Regolamento UE 2024/1485
Il 27 maggio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, che ha introdotto nuove misure restrittive in considerazione della situazione della Russia.
Tale Regolamento, che non costituisce il quattordicesimo pacchetto di sanzioni ed è indipendente dalle restrizioni già in essere, è stato adottato in risposta alla repressione interna, “tortura e altri trattamenti o
punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti
internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici”.
L’art. 2 del Regolamento (UE) 2024/1485 stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un
uso in Russia, specifiche tipologie di beni che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna. Tali beni, elencati nell'allegato I del Regolamento, ricomprendono armi da fuoco, munizioni, simulatori per la
formazione nell’uso delle armi da fuoco, bombe e granate, filo spinato a lame di rasoio, coltelli militari, coltelli da combattimento e apparecchiature specificatamente progettate per la fabbricazione dei predetti beni.
L’art. 3 stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato,
a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, il materiale, le tecnologie o i software per la sicurezza dell'informazione e delle telecomunicazioni di cui all’allegato II, che
potrebbero essere usati impropriamente a fini di repressione interna. I suddetti divieti sono estesi anche alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai materiali, alle tecnologie e ai software citati.
L’articolo 3, inoltre, specifica che è vietato fornire qualsiasi servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della
Russia o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto. Per «servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni
internet» si intendono i servizi che, utilizzando materiali, tecnologie e/o software di cui all’allegato II del Regolamento, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate in entrata e in uscita di un
determinato soggetto, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, elaborazione, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.
L'art. 4 precisa che le restrizioni merceologiche di cui al regolamento in esame non si applicano se un prodotto rientra sia in una delle categorie di cui all’allegato I o II del presente regolamento e sia nell’ambito di
applicazione del Reg. 833/2014: nel caso di doppia designazione è infatti previsto che prevalgano le più stringenti misure restrittive imposte dal Reg. 833/2014. Da notare che l’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1485, secondo cui i divieti si applicano anche se il materiale, le tecnologie o i software da esportare non sono elencati negli allegati I e II ma l’operatore è a conoscenza del fatto che essi sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.
Ciò comporta da parte degli operatori la necessità di effettuare una due diligence relativamente ai propri prodotti e ai propri clienti destinatari di tali prodotti, al fine di ridurre il rischio di incorrere in sanzioni.
Infine, l’articolo 6 specifica che non possono essere messe a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche alle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato
IV, i quali:
- si rendono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell'opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la
democrazia o lo Stato di diritto in Russia;
- forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;
- sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).
Ai sensi del D. Lgs. 221 del 2021, per le violazioni dei divieti di esportazione è prevista la reclusione fino a sei anni e la multa da €.25.000 a €.250.000; la violazione delle misure di congelamento è sanzionata con sanzioni amministrative che vanno da €.5.000 a €.500.000.
IRAN - Ampliate le misure restrittive
Il 15 maggio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1338, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1529 (“Reg. 2023/1529”) concernente misure restrittive
in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
La UE nel luglio del 2023 aveva adottato il Reg. 2023/1529 in risposta al supporto offerto dall’Iran alla Russia nel contesto del conflitto ucraino, in particolare attraverso la fornitura di velivoli senza pilota o “droni”
(“UAV” secondo l’indicazione inglese “Unmanned Aerial Vehicles“), andando quindi ad ampliare il programma sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran come previsto dai Regolamenti (UE) 359/2011 e 267/2012.
Il Regolamento prevedeva sia misure restrittive di carattere merceologico, vietando di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, elencati
nell’Allegato II del medesimo Regolamento, che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare UAV, sia misure restrittive di carattere soggettivo, determinando il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di entità e/o persone designate nell’allegato III del medesimo Regolamento, nonché il congelamento degli asset riferibili a tali soggetti/entità ivi listati, nonché da entità da
questi possedute e/o controllate. Tuttavia, il citato Allegato III non risulta contenere indicazioni soggettive.
Con il Regolamento (UE) 2024/1338 è stata estesa la portata del Reg. 2023/1529, prendendo in considerazione non solo il sostegno militare dell’Iran alla Russia, ma anche il sostegno iraniano ai gruppi armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, con chiaro riferimento all’attuale situazione di instabilità in tale quadrante geografico, attraverso la fornitura di UAV e missili.
E’ stato ampliato l’elenco di beni e tecnologie utilizzabili nello sviluppo e nella produzione di UAV sottoposti alle misure restrittive di cui all’Allegato II del Reg. 2023/1529, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo
Regolamento.
Dal punto di vista soggettivo il nuovo art. 3 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli
organismi elencati nell’allegato III che:
a) sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;
b) forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:
1) alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;
2) a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;
3) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).».