L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che a seguito della notifica effettuata dalle Seychelles al comitato di cooperazione doganale ESA-UE che attiva l'articolo 18, paragrafo 3, del Protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("APE"), fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 29 del Protocollo 1, a decorrere dal 1o luglio 2023, i prodotti originari delle Seychelles beneficiano, all'importazione nell'UE, del trattamento tariffario preferenziale dell'APE solo dietro presentazione di una dichiarazione su fattura compilata, conformemente all'articolo 23 del Protocollo 1, da:
(i) un esportatore delle Seychelles registrato nel sistema degli esportatori registrati dell'Unione europea (REX), oppure (ii) qualsiasi esportatore delle Seychelles, per qualsiasi spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari, il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
A decorrere da tale data, l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.
Ciò premesso, le prove dell’origine rilasciate precedentemente al 1° luglio 2023 hanno una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e devono essere presentate entro tale termine alle
autorità doganali del paese d’importazione, conformemente all’Articolo 25 del Protocollo 1 dell’APE.
Il Sistema REX.
Ricordiamo che la dichiarazione di origine su fattura o su altro documento commerciale può essere compilata:
1) da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
2) dall’esportatore autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
3) dall’esportatore registrato al sistema REX: ad oggi Canada, Giappone, Vietnam, SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) e PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare), Paesi ESA (Comore, Madagascar,
Mauritius, Seychelles e Zimbabwe) e UK.
Tra la figura dell’esportatore autorizzato e quella dell’esportatore registrato esiste una differenza sostanziale:
mentre l’esportatore autorizzato deve essere un esportatore abituale, per l’esportatore registrato tale abitualità non è richiesta, essendo la dichiarazione in fattura l’unico strumento ritenuto utile per dichiarare
l’origine preferenziale per i Paesi del Sistema REX.
Sia l’esportatore autorizzato sia l’esportatore registrato nel sistema REX dovranno in ogni caso essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e di fornire garanzie
sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le loro attività passate e presenti in tema di esportazione (corretta tenuta delle dichiarazioni dei propri fornitori sull’origine dei prodotti coinvolti nel
processo di fabbricazione).
Novità.
Visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il 23 giugno 2000 (di seguito «accordo di Cotonou»), il trattato istitutivo del mercato comune dell'Africa australe e orientale (Comesa) firmato il 5 novembre 1993, il trattato istitutivo della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC) firmato il 17 agosto 1992 e il relativo protocollo sul commercio, il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC) firmato il 30 novembre 1999 e l'atto costitutivo dell'Unione africana firmato e adottato l'11 luglio 2002, con atto pubblicato sulla GU dell’UE del 24/04/2012 L 111 è stato siglato un accordo interinale che istituisce un quadro per una accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.
Per maggiori informazioni si riporta il link ove consultare l’Accordo e il relativo Protocollo 1 in questione: EUR-Lex - 22012A0424(01) - IT.
L’art. 18 di detta Direttiva prevede che “Ai prodotti importati originari dell'altra parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati,
direttamente o indirettamente, sui prodotti nazionali simili. Le parti si astengono inoltre dall'applicare imposte o altri oneri interni a protezione della produzione nazionale.” E al paragrafo 2 “Sotto i profili delle
disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, i prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati
determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.” prevedendo così un trattamento preferenziale per i prodotti commercializzati tra UE e ESA.
L’art. 18 del Protocollo 1 dell’Accordo, alla voce “Prova dell’origine” prevede “1. I prodotti originari di uno Stato dell’ESA importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato dell’ESA beneficiano all’importazione delle disposizioni dell’accordo su presentazione dei seguenti documenti:
a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; o
b) nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento
commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 29 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui
sopra.
3. Previa notifica al comitato di cooperazione doganale, i prodotti originari di una parte beneficiano, all’importazione nell’altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su
presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all’articolo 23 da un esportatore registrato a norma della legislazione pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il paragrafo 1, lettere a) e b), cessa
di applicarsi.”
Ora, tale notifica è pervenuta e pertanto cessano di applicarsi i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 18 del Protocollo ESA, con obbligo degli esportatori delle Seycelles di registrarsi al Sistema REX per rilasciare correttamente la dichiarazione di origine in fattura per le importazioni nell’UE.
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È alquanto importante conoscere la normativa relativa all’origine dei prodotti e saperla correttamente applicare, al fine di dichiarare correttamente l’origine ed evitare contestazioni da parte dell’autorità doganale.