REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/186 del 2 febbraio 2017

che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi (INDIA)

per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica all'introduzione degli alimenti di cui all'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.

178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 3

Introduzione nell'Unione

L'operatore del settore alimentare provvede affinché:

a)le partite di alimenti di cui all'allegato I («alimenti») siano introdotte nell'Unione unicamente in conformità alle

procedure di cui al presente regolamento;

b)le partite di alimenti siano introdotte nell'Unione unicamente attraverso il punto di entrata designato («PED»).

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi che accompagnano la partita

1. Ogni partita di alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dall'autorità

competente del paese terzo di spedizione per verificare l'assenza dei rischi di cui all'allegato I.

2. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al capo III «Campionamento

e analisi» del titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, il campionamento è effettuato

conformemente alle pertinenti norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e agli

orientamenti del Codex Alimentarius utilizzati come riferimento e l'analisi per la rilevazione della Salmonella è

effettuata conformemente al metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di

rilevazione) o a un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla

norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.

Articolo 5

Certificato sanitario

1. Le partite di alimenti di cui all'allegato I sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello

di cui all'allegato III.

2. Il certificato sanitario è firmato e timbrato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese

terzo di spedizione.

3. Il certificato sanitario e i suoi allegati sono redatti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello

Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che i certificati sanitari

siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

4. Il certificato sanitario è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio, ma non oltre sei mesi dalla

data dell'ultima analisi microbiologica di laboratorio.Articolo 6

Identificazione

Ciascuna partita di alimenti è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice

di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato

sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da

tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica previa delle partite

1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano previamente la data e l'ora previste

dell'arrivo fisico della partita di alimenti nonché la natura della partita all'autorità competente del PED.

2. Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti compilano la parte I del

documento comune di entrata («DCE») e trasmettono quest'ultimo all'autorità competente del PED, almeno un

giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

3. Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note

orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

4. Il DCE è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED.

Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1. L'autorità competente al PED effettua controlli documentari su ogni partita di alimenti per verificarne la

conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. I controlli fisici e d'identità sugli alimenti sono effettuati conformemente agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento

(CE) n. 669/2009 alla frequenza indicata nell'allegato II del presente regolamento.

3. Qualora una partita di alimenti non sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi di cui

all'articolo 4 e dal certificato sanitario di cui all'articolo 5 o qualora detti risultati o tale certificato sanitario non

siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, la partita non è importata nell'Unione ed è rispedita nel

paese terzo di origine o distrutta.

4. Una volta espletati i controlli fisici e d'identità, le autorità competenti:

a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati, conformemente al paragrafo 2 del presente

articolo;

c) assegnano al DCE il relativo numero di riferimento;

d) timbrano e firmano l'originale del DCE;

e) effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

5. Gli originali del DCE e del certificato sanitario di cui all'articolo 5 e i risultati del campionamento e delle

analisi di cui all'articolo 4 accompagnano la partita durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica. In

caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata

una copia certificata del DCE originale. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al

PED ne informa l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che

la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti e che non possa essere manomessa in alcun

modo in attesa dei risultati dei controlli fisici.

Articolo 9

Frazionamento delle partite

1. Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli e le autorità

competenti del PED non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

2. In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia

autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica di partite di alimenti di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione (fisica o in

formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti,

di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente del PED una volta che siano stati espletati tutti i

controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono

in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia

indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 11

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004,

l'autorità competente del PED compila la parte III del DCE e intraprende i provvedimenti di cui agli articoli 19,

20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati delle analisi effettuate sulle

partite di alimenti conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

Tale relazione copre un periodo di sei mesi ed è presentata due volte l'anno entro la fine del mese successivo a

ciascun semestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

a) il numero delle partite introdotte, comprese le dimensioni in termini di peso netto e il paese di origine di

ciascuna partita;

b) il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi;

c) i risultati dei controlli fisici e d'identità di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

Costi

Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 8, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio

e le eventuali misure adottate in caso di non conformità di cui all'articolo 11, sono a carico degli operatori del

settore alimentare.

Articolo 14

Misure transitorie

Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di alimenti che hanno lasciato il paese terzo di spedizione

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato

sanitario di cui all'articolo 5 e dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 è abrogato.

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea. (23-2-2017)

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017