Nota Prot. n. 72259/RU del 23 giugno 2017

OGGETTO:
Esercenti depositi fiscali di prodotti energetici denaturati destinati alla navigazione marittima già operanti quali destinatari registrati in vigenza del D.M. 577/95. Controlli sulla circolazione e sul deposito

Con la circolare 11/D del 29 aprile 2016, nel fornire ulteriori indirizzi applicativi al D.M.15 dicembre 2015, n.225, è stato chiarito, al punto IV, che gli esercenti riconosciuti come destinatari registrati in vigenza della disciplina applicativa del D.M.577/95, ai quali era stata accordata la possibilità di effettuare rifornimenti sia di prodotti denaturati, mediante autocisterne, che di oli lubrificanti, possono continuare la predetta attività quali depositari autorizzati, a condizione che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per il rilascio dell’autorizzazione.
In particolare, in vigenza del predetto D.M.577/95, per comprovate eccezionali necessità operative e di approvvigionamento, i predetti soggetti erano stati autorizzati dai competenti UD a ricevere, in qualità di destinatari registrati, gasolio denaturato dai depositi fiscali mittenti per la successiva destinazione ai bunkeraggi, per l’impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella A allegata al D.lgs. 504/95.
Al riguardo, permanendo le medesime condizioni che, all’epoca, avevano portato al rilascio dell’autorizzazione quale destinatario registrato, d’intesa con la Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, si precisa che tale operatività negli approvvigionamenti continua ad essere consentita anche a seguito del rilascio ai predetti esercenti, laddove ne ricorrano i presupposti, dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.
Ne consegue, pertanto, che il trasferimento di gasolio denaturato secondo la formula di denaturazione di cui all’art.2, comma 2 del predetto D.M.225/15, la quale, dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria per tutti gli impieghi di navigazione marittima che non danno luogo a versamento di accisa in applicazione della determinazione direttoriale prot.124230 del 15 novembre 2016, può essere effettuata tra depositi fiscali con la scorta dell’e-AD nel rispetto delle prescrizioni di cui alla determinazione direttoriale prot.158235 del 7 dicembre 2010.
In particolare, i predetti trasferimenti saranno identificati, nella bozza di e-AD, ferma restando la compilazione dei campi obbligatori, come segue (con riferimento alla numerazione dei campi prevista dal Reg. CE n. 684/2009):

• Tipo destinazione (campo 1.a) = 1 – Deposito fiscale;

• Speditore e luogo di spedizione (campi 2.a-2.g e 3.a-3.g): identificato dal codice di accisa e ubicazione dell’impianto speditore, presente e valido nella banca dati SEED;

• Destinatario e luogo di consegna (campi 5.a-5.g e 7.a-7.g): identificato dal codice di accisa e ubicazione dell’impianto destinatario, presente e valido nella banca dati SEED;

• Il codice prodotto CPA (campo 17.b) = E440. Il gasolio denaturato deve risultare autorizzato nella banca dati SEED sia dell’impianto speditore che di quello destinatario;

• Targa del veicolo (campo 16.b): inserire la targa dell’autocisterna adibita al trasporto senza spazi. In caso di impiego di veicoli con due targhe (ad esempio: trattore e rimorchio) separare le targhe con il carattere “;”;

• Peso lordo (campo 17.e): inserire il peso lordo (gasolio denaturato +veicoli);

• Peso netto (campo 17.f): inserire il peso del gasolio denaturato.

La circolazione del gasolio denaturato sarà assistita da una garanzia pari al 10% dell’imposta gravante commisurata all’aliquota di accisa del gasolio usato come carburante. Gli UD provvederanno, se del caso, all’aggiornamento dei conti garanzia che insistono su ciascun deposito tramite la linea di lavoro AIDA-> e-AD -> conti garanzia, secondo le indicazioni della nota DCTI prot. 15230/RU del 31 maggio 2013 e prot.101247 del 19 novembre 2015.
In caso di mancata copertura da parte dei conti garanzia indicati nella bozza di e-AD, il relativo ARC non può essere rilasciato e la circolazione non può essere, conseguentemente, effettuata.
Presso i predetti depositi fiscali, il parco dei serbatoi destinato allo stoccaggio del gasolio denaturato nonché di quello non denaturato, qualora presente, è dotato di un sistema di telemisure storicizzate nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare 19/D del 29 luglio 2016.
Presso il deposito è, altresì, presente un sistema di registrazione delle autobotti in ingresso ed in uscita, anche basato su telecamere ubicate presso i varchi di accesso.
Resta ferma la facoltà del depositario di istallare un impianto di denaturazione del gasolio nel rispetto delle prescrizioni, tra l’altro, della determinazione direttoriale prot.2228 del 28 dicembre 2007 nonché della circolare 29/D del 4 luglio 2008.
Con riguardo ai controlli sul deposito fiscale, per le deficienze e le eccedenze riscontrate nell’effettuazione di inventari sul gasolio denaturato valgono le prescrizioni di cui all’art.47 del TUA. La giacenza fisica del prodotto in serbatoio è rilevata con sistemi di telemisura, una volta installati e, ovviamente, qualora funzionanti al momento della verifica.
In applicazione del D.M. n.55/00, il calcolo dei cali ammessi è effettuato in ragione dell’1% del carico di magazzino nel periodo oggetto di inventario.
Per le differenze di volume risultanti all’arrivo del prodotto si rinvia all’art.4, comma 4, del D.M.n.225/2015.
Con l’occasione, in ossequio ai principi generali dell’azione amministrativa, appare utile segnalare che la nuova formulazione dell’art.23 del D.Lgs.n.504/95 trova applicazione anche riguardo alle istanze di rilascio dell’autorizzazione all’istituzione del deposito fiscale presentate antecedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora oggetto di attività procedimentale. Ciò ovviamente vale anche per le istanze prodotte nel corso del presente anno.
Per effetto dell’art.1, comma 535, lett.e) della legge n.232/2016, pienamente efficace nella sua interezza a decorrere dal 1° gennaio 2017, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la gestione in regime di deposito fiscale richiede la sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto; per i depositi ricadenti nel comma 4 dell’art.23 deve ricorrere, inoltre, almeno una delle ulteriori condizioni specificamente prefissate.
A tal ultimo fine, per quanto qui interessa, essendo valida, in quanto applicabile, la circolare 16/D/2006, potranno concorrere al raggiungimento del limite percentuale di cui alla lett.a) le forniture di carburanti esenti denaturati.