Seg.: n. 4716/RU del 7-2-2018 (pubblicato su Euroscambi n. ord. 180023 del 9-2-2018) Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 12 aprile 2018 recante “Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi” emanato in attuazione dell’art. 1, comma 957, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si fa seguito alla nota a margine indicata, con la quale è stata richiamata l’attenzione sulle previsioni di specifico interesse per il settore delle accise, contenute nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra le quali, in particolare, quelle dei commi da 945 a 956 dell’art. 1.
Ai fini dell’attuazione delle predette disposizioni è stato adottato, in conformità a quanto previsto dal comma 957 del citato art. 1, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2018 (pubblicato su Euroscambi 2018 n. ord. 180068 del 3-5-2018).
Prima di passare in rassegna le disposizioni che maggiormente caratterizzano la nuova specifica disciplina recata dal decreto ministeriale, perché ne venga assicurata un’uniforme applicazione sul territorio nazionale, si richiama l’attenzione sulla finalità che intendono perseguire le disposizioni contenute nei richiamati commi da 945 a 956 ed, in conseguenza, sul relativo ambito di operatività.
Come si è già avuto modo di anticipare, scopo delle previsioni legislative è quello di sottoporre ad un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, siano essi i depositi fiscali di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), ovvero i depositi commerciali gestiti da destinatari registrati di cui all’art. 8 del medesimo testo unico. Il predetto regime si sostanzia nel rilascio di un’autorizzazione per tutti i soggetti che non sono, loro stessi, esercenti di un deposito fiscale; per i depositari autorizzati di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995, invece, si rende necessaria la trasmissione di apposita comunicazione.
In tale contesto, l’art. 1 del decreto ministeriale ne riconduce espressamente l’ambito di applicazione alla definizione delle procedure di identificazione dei soggetti che intendono detenere prodotti energetici presso i predetti depositi di terzi - denominati “depositi ausiliari” – al mero scopo di censire i predetti soggetti, senza che ciò possa comportare modifica o interferenza alcuna con la disciplina delle accise.
In particolare, nulla muta riguardo all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’accisa, agli obblighi previsti in capo al depositario autorizzato e al destinatario registrato di prodotti energetici, alle relative modalità di versamento dell’imposta e alla tenuta delle contabilità di deposito.
Costituendo il predetto regime il necessario corollario delle disposizioni introdotte dai commi da 937 a 943 dell’art. 1 della legge 205/2017, per contrastare i fenomeni di frode nel pagamento dell’IVA, sulla base delle attuali evidenze si può ragionevolmente riservarne l’applicazione ai prodotti energetici indicati dall’art. 21, comma 2, lettere da a) ad f), del decreto legislativo n. 504/1995. Pertanto, ove lo stoccaggio abbia ad oggetto esclusivamente prodotti energetici diversi da questi ultimi, lo stesso non sarà subordinato alle prescrizioni del decreto.
L’art. 2 del provvedimento dispone che la presentazione dell’istanza, da parte dei soggetti non esercenti depositi fiscali, che intendano stoccare propri prodotti energetici presso i depositi di terzi, avvenga esclusivamente in modalità telematica.
L’istanza, dal contenuto obbligatorio predefinito, deve essere presentata:
● all’ufficio delle Dogane competente per territorio sulla sede legale per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato;
● a qualunque ufficio delle Dogane ubicato in un capoluogo di regione per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea;
● all’ufficio delle Dogane competente per territorio sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale, per i soggetti non stabiliti nell’Unione europea e per i soggetti stabiliti in altro Stato Membro dell’Unione Europea, nel caso in cui questi ultimi si avvalgano di tale figura.
Nell’istanza dovranno essere tra l’altro selezionati, attraverso il richiamo ai codici CPA di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009, i prodotti energetici che il soggetto intende stoccare nei depositi ausiliari ricadenti tra i seguenti:
● Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59;
● Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49;
● Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
● Gasolio, marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
● Cherosene, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25;
● Cherosene, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25
● Olio combustibile pesante di cui ai codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69;
● Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00.
L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su modello disponibile nell’apposita sezione del portale di questa Agenzia, dal soggetto che richiede l’autorizzazione, sia esso il titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società, allo scopo di attestare l’insussistenza delle condizioni che comportano la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma primaria per lo svolgimento della particolare attività. Nel caso di istanza sottoscritta dal rappresentante fiscale, la predetta dichiarazione è resa dal soggetto non stabilito nell’Unione Europea (comma 5) od anche stabilito nel territorio comunitario (comma 6).
Prima di procedere alla presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti ad effettuare il versamento di euro 258,23, quale diritto annuale dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 954, della legge 205/2017, utilizzando un bollettino di conto corrente postale da compilarsi secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio delle dogane competente.
L’art. 3 del decreto disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio delle Dogane, fissandone il termine in trenta giorni dalla ricezione telematica. Nella fase istruttoria l’Ufficio verifica che l’istanza contenga tutti i dati richiesti.
L’autorizzazione abilita il soggetto richiedente all’attività di stoccaggio presso depositi ausiliari attribuendogli un codice identificativo con il quale viene censito ai fini della consultazione telematica propedeutica al rilascio dell’atto di assenso da parte del depositario autorizzato o destinatario registrato. Essa ha validità biennale e deve essere ritirata presso il competente Ufficio delle dogane.
I soggetti interessati a garantire la continuità della propria attività di stoccaggio presso depositi ausiliari presentano la nuova istanza (comma 5, secondo periodo) prima della scadenza del biennio di validità, in tempo utile per l’adozione dell’autorizzazione.
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni relative alle cause di diniego nonché di revoca o sospensione della medesima autorizzazione.
L’art. 4 regolamenta gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un’autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, i quali fruiscono di un regime differenziato su base dichiarativa.
In luogo dell’istanza disciplinata dall’art. 2, i predetti esercenti, effettuano, almeno 30 giorni prima di iniziare l’attività, apposita comunicazione esclusivamente in via telematica, dal contenuto obbligatorio predefinito, all’Ufficio delle Dogane competente per territorio sul proprio deposito fiscale o, nel caso di titolarità di più depositi fiscali, su quello individuato come principale.
A seguito dell’acquisizione della comunicazione, viene rilasciato un codice identificativo, che è efficace a decorrere dal 30° giorno successivo alla comunicazione o da diversa data indicata nella comunicazione, se posteriore, ed ha validità di un anno.
Ai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 3 o identificati in attuazione dell’art. 4 è permesso procedere allo stoccaggio di propri prodotti energetici esclusivamente presso i depositi ausiliari per i quali i relativi esercenti abbiano rilasciato uno specifico atto di assenso e solamente dopo che tale atto sia stato acquisito, attraverso la trasmissione telematica effettuata dal depositario autorizzato o destinatario registrato, dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio in relazione al deposito ausiliario.
L’art. 5 disciplina l’atto di assenso rilasciato dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, che acconsentono alla detenzione, presso il proprio impianto, di prodotti energetici di terzi. L’atto di assenso, che, come sopra detto, per produrre effetti deve essere acquisito dall’Ufficio delle dogane, ha un contenuto predefinito e, in particolare, deve riportare il periodo temporale per il quale il medesimo è rilasciato nonché i prodotti energetici stoccati per conto del terzo.
Nelle ipotesi in cui l’atto di assenso sia emesso da destinatari registrati, oltre il codice di accisa attribuito all’esercente in tale qualità, andrà indicato il collegato codice ditta che identifica il deposito commerciale dove i prodotti saranno detenuti ad accisa assolta. Qualora per l’inserimento delle informazioni richieste fossero necessari aggiornamenti nelle procedure di registrazione in Anagrafica Accise, le criticità riscontrate saranno segnalate direttamente al competente Ufficio delle dogane.
Allo scopo di consentire agli esercenti i depositi ausiliari di effettuare i preventivi riscontri sulla validità dei codici identificativi ai fini del rilascio dell’atto di assenso, questa Agenzia mette loro a disposizione, tramite diretta consultazione telematica, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, i codici identificativi, con il relativo periodo di validità, e lo stato ad essi associato (ad es. attiva, cessata, ecc.).
L’art. 8 disciplina gli adempimenti contabili, riepilogativi dei quantitativi stoccati presso i depositi ausiliari, cui sono tenuti i soggetti identificati.
Entrata in vigore e periodo transitorio.
L’art. 11 fissa l’entrata in vigore del decreto al primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire a decorrere dal 1° luglio 2018.
Il comma 959 dell’art. 1 della legge 205/2017, stabilisce che l’efficacia delle disposizioni introdotte dai commi da 945 a 956, cui il decreto dà attuazione, decorra dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 30 agosto 2018.
Dal coordinato disposto delle due norme citate discendono, nel periodo transitorio intercorrente dal 1° luglio al 29 agosto 2018, i seguenti effetti.
I soggetti non esercenti un deposito fiscale che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari possono presentare sin dal 1° luglio 2018 istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 del decreto, previo assolvimento del diritto annuale di cui all’art. 1, comma 954, della legge 205/2017; fino al 19 luglio 2018 la dichiarazione da produrre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a corredo dell’istanza, unitamente a copia del documento di identità, dovrà essere trasmessa all’Ufficio delle dogane dalla casella di posta elettronica indicata nella richiesta.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione e del relativo codice identificativo decorrerà dalla data di trasmissione della predetta dichiarazione.
A decorrere dal 20 luglio 2018 sarà possibile inviare la menzionata dichiarazione sostitutiva di certificazione attraverso la medesima applicazione web utilizzata per la trasmissione dell’istanza.
I soggetti esercenti un deposito fiscale che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari possono, dal 1° luglio 2018, trasmettere in modalità telematica la comunicazione di cui all’art. 4 del decreto; il codice identificativo verrà rilasciato al termine della procedura di comunicazione.
Le autorizzazioni rilasciate durante il periodo transitorio avranno efficacia a decorrere dal 30 agosto 2018, data dalla quale troverà piena applicazione il regime abilitativo introdotto dalla legge n. 205/2007.
Dalla medesima data avranno validità i codici identificativi emessi a seguito di comunicazioni inviate fino al 31 luglio 2018. Le comunicazioni trasmesse successivamente, in ragione dei tempi procedimentali stabiliti dall’art. 4 del decreto, avranno validità dal 30° giorno successivo alla comunicazione o da diversa data ivi indicata se posteriore.
Per consentire, comunque, agli operatori regolarmente identificati di poter esercitare l’attività di stoccaggio sin dal 30 agosto, sarà resa possibile per gli esercenti i depositi ausiliari la consultazione telematica dei codici identificativi emessi ma non ancora operativi, in modo che possano rendere ed inviare all’Ufficio delle dogane il prescritto atto di assenso, che naturalmente non potrà esplicare la propria efficacia prima del 30 agosto 2018.
In conseguenza di quanto precede, fino alla predetta data del 30 agosto 2018 resta immodificata la situazione in atto e parallelamente le istanze o le comunicazioni fatte pervenire antecedentemente al 1° luglio 2018 non verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate secondo le modalità sopra specificate.
In conclusione si fa presente che i soggetti autorizzati trasmetteranno i dati contabili relativi ai prodotti stoccati nei depositi ausiliari nelle giornate del 30 e 31 agosto 2018 unitamente al riepilogo mensile del mese di settembre, ossia entro il 10 ottobre 2018.