NOTA prot. n. 3944/RU del 16 gennaio 2018 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

CDU – Utilizzo del sistema unionale delle Customs Decisions (CDS) per il rilascio della decisione DPO – dilazione di pagamento. Ulteriori istruzioni

A seguito di una attenta analisi effettuata da questa Direzione, in sinergia con la Direzione centrale tecnologie per l’Innovazione e con il partner tecnologico – considerato che l’attuale sistema della garanzia globale di cui agli artt.89 e ss. del CDU detta una disciplina specifica per la fiscalità unionale (dazio), sotto alcuni aspetti diversa da quella disposta dalle norme nazionali per la fiscalità interna (cd. altri oneri) - ed al fine di evitare l’insorgere di responsabilità verso l’erario della UE in conseguenza di una non corretta gestione della quota inerente i dazi - è stato realizzato uno specifico intervento in AIDA affinché il sistema possa verificare in ogni momento l’importo impegnato per le singole fiscalità, unionale e nazionale.
Concluse tutte le azioni necessarie per l’allineamento del sistema si comunica che a partire dal 18.01.2018 sarà attiva la nuova funzionalità e a partire da tale data gli Uffici non potranno più procedere con la proroga di validità delle autorizzazioni/polizze esistenti, anche se rilasciate/acquisite dopo il 1° maggio 2016, dovendo operare esclusivamente attraverso il sistema CDS.
Per una corretta gestione delle istanze e delle decisioni inerenti le dilazioni di pagamento/conti di debito DCTI ha anche provveduto alla modifica dell’allegato 5 alla nota prot.n.109580/DCTI del 29/09/2017, disponibile sul portale dell’Agenzia –> dogane –> codice doganale dell’Unione –> disposizioni nazionali, per comodità di consultazione allegato anche alla presente, da produrre obbligatoriamente sempre a corredo delle istanze e delle corrispondenti decisioni.
Relativamente alla compilazione di tali modelli si evidenzia l’importanza che venga sempre indicato, oltre all’importo di riferimento della Garanzia globale corrispondente all’agevolazione concessa (dilazione di pagamento), anche la quota parte inerente il dazio.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 22.2 del CDU, la presentazione di una istanza priva del citato allegato o mancante di parte delle indicazioni ivi riportate comporta il suo non accoglimento in quanto priva di tutte/alcune delle informazioni necessarie per l’adozione della decisione.
L’attivazione del nuovo sistema di impegno delle somme - distinte sempre per dazio ed altri oneri – ha comportato l’impossibilità di utilizzare i conti di debito già in uso da parte dell’operatore; conseguentemente a seguito del rilascio, da parte dell’Ufficio delle Dogane competente (1), della autorizzazione in questione, il sistema AIDA automaticamente genera sempre un nuovo “conto di debito” contenente le specifiche sopra evidenziate; laddove l’operatore era già titolare di un precedente conto di debito, quest’ultimo deve essere modificato inserendo quale data di fine validità il giorno precedente a quello di avvio del nuovo conto.
L’eventuale conto di debito preesistente al rilascio della nuova decisione DPO, pur se non più impegnabile, deve rimanere aperto fino alla completa riscossione delle somme dovute in conseguenza dell’impegno assunto e deve essere chiuso solo a seguito dello svincolo della garanzia/polizza.
Il rilascio di una nuova autorizzazione alla dilazione/conto di debito comporta anche l’acquisizione di una nuova corrispondente polizza.
Al riguardo, al fine di evitare l’insorgere di contestazioni con gli enti garanti e conseguenti problematiche nell’eventuale fase di recupero delle somme da riscuotere, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla necessità di acquisire solo polizze in cui l’importo garantito sia chiaramente distinto per risorse proprie e fiscalità nazionale e siano indicati i soggetti abilitati ad impegnare il conto di debito (2).
Va da sé che ogni successiva modifica dei soggetti abilitati deve essere trattata sul CDS come una modifica della decisione (amendment) e non comporta il rilascio di una nuova decisione.
Si fa, infine, presente che qualora il nuovo conto sia intestato alla medesima partita IVA/codice fiscale del precedente, sarà possibile imputare allo stesso anche le rettifiche di bollette già impegnate sul precedente conto.
In relazione, infine, ad alcune perplessità sollevate in relazione alla competenza ad autorizzare la dilazione di pagamento inerente il cd. “credito doganale triestino” – modalità di pagamento T - regolato dal D.M. n. 7207 del 18.06.19233, utilizzabile solo per le operazioni effettuate presso l’Ufficio delle Dogane di Trieste (casse 129101, 129102, 129103, 129104) e, dal 1 gennaio 2017, presso l’Ufficio delle Dogane di Fernetti (casse 321100, 321101) ed applicabile anche alle risorse proprie, non può che confermarsi l’applicazione delle norme in materia di competenza al rilascio della decisione – artt. 22 del CDU o 12 del R.D. - e conseguentemente può essere autorizzata anche da un Ufficio delle Dogane diverso dai due sopra citati.
Nel rinviare, per ogni ulteriore aspetto inerente le customs decisions, alle norme del Codice doganale dell’Unione e dei Regolamenti delegato – Reg. UE n. 2015/2446 - e di esecuzione Reg. UE n. 2015/2447- sulle “Customs decision” nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 contenente “disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell’Unione”, si resta a disposizione per ogni eventuale problematica dovesse insorgere.
Si rappresenta, infine, che in considerazione del notevole impatto sull’attività degli Operatori economici la presente nota viene pubblicata anche sul sito internet dell’Agenzia ed inviata per conoscenza alle Associazioni di categoria interessate.

 

_____________

(1) Come riportato nella circolare 8/D del 19.04.2016 e nella nota prot. 113676RU del 13.10.2016.
(2) E’ evidente che non potranno essere abilitati ad impegnare il conto soggetti diversi.