NOTA prot. n. 141816/RU del 13 dicembre 2017 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

aaCodice doganale dell’Unione - Trasferimento di diritti e obblighi nell’ambito del Regime di uso finale (TORO). Integrazione istruzioni.

Nel corso del primo periodo attuativo delle nuove disposizioni del Reg. (UE) n. 952/2013-CDU, da parte degli Uffici locali nonché da parte degli operatori nazionali e unionali sono state riscontrate difficoltà applicative nel caso di trasferimento dei diritti e obblighi (TORO) nell’ambito del regime di uso finale (art.218 CDU).
E’ stata rappresentata, infatti, da parte di alcune associazioni europee e nazionali la difficoltà ad appurare il regime qualora il trasferimento di diritti e obblighi sia avvenuto tra soggetti stabiliti in diversi Stati dell’UE e qualora il TORO sia stato oggetto di un ulteriore TORO.
Inoltre, nel caso di una o più cessioni, affinché il titolare del regime all’uso finale possa adempiere all’obbligo di presentazione del conto di appuramento previsto dall’art.175, par.1, Reg. (UE) n. 2446/2015-RD, occorre che le informazioni necessarie vengano veicolate attraverso il cessionario, oppure, nel caso di più cessioni, attraverso i soggetti intervenuti nei vari passaggi fino al titolare dell’autorizzazione, con conseguenti interferenze nei vari rapporti commerciali.
Pertanto, per tutelare la riservatezza delle informazioni tra operatori commerciali e al fine di armonizzare le prassi amministrative degli Stati Membri nonché di fornire precipue indicazioni in merito a casi specifici, i Servizi della Commissione hanno individuato alcune soluzioni interpretative dell’attuale impianto normativo.
I suddetti Servizi hanno chiarito infatti che, in base alle condizioni stabilite dalle autorità doganali competenti ai sensi dell’art.266 Reg.(UE) n.2447/2015- RE, anche il cessionario possa essere titolare di un’autorizzazione al trasferimento dei diritti e obblighi (TORO).
Premesso quanto sopra, ad integrazione delle istruzioni già diramate con nota prot.n.84724 del 10/10/2016 (*), al fine di semplificare in ambito nazionale il ricorso al regime di uso finale nonché la sua gestione, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti procedurali.
In linea di principio, il trasferimento dei diritti ed obblighi può avvenire secondo le seguenti modalità:
A. Trasferimento di diritti e obblighi da parte del titolare di un’autorizzazione all’uso finale già comprensiva di un TORO a un cessionario/trasformatore che non dispone di alcuna autorizzazione al TORO. In questo caso il titolare dell’autorizzazione all’uso finale deve presentare il conto di appuramento. Questo tipo di procedura può esser utilizzata nel caso di un TORO parziale o completo in base ai diritti e obblighi trasferiti.
B. Trasferimento di diritti e obblighi da parte del titolare di un’autorizzazione all’uso finale, già comprensiva di un TORO, a un cessionario/trasformatore che dispone di una autorizzazione al TORO. La procedura è valida solo nel caso di totale trasferimento di diritti e obblighi. Tale ipotesi richiama quella prevista dall’art.296, commi 5 e 6, delle disposizioni di attuazione del previgente codice doganale.
Nel caso previsto al punto A), gli Uffici delle dogane si atterranno alle istruzioni fornite con nota prot.n.84724 del 10/10/2016, punto 4.3.1, lett. a).
Nel caso di cui al punto B), l’Ufficio doganale competente, a richiesta del cessionario/trasformatore prima di qualsiasi trasferimento di diritti e obblighi e previo accertamento dei requisiti richiesti dall’art.211, par.3, lett. a),b) e c) del CDU, rilascerà l’autorizzazione al TORO (1).
Il cessionario/trasformatore autorizzato al TORO, al momento della cessione subentra in toto nei diritti e obblighi del cedente il quale, dopo essersi accertato dell’esistenza, in capo al cessionario, della prevista autorizzazione annota nelle scritture contabili le informazioni relative alla movimentazione delle merci (art. 178 RD) e presenta all’Ufficio competente il suo conto di appuramento per lo svincolo della garanzia.
Salvo diversi accordi tra le parti, anche il cessionario/trasformatore deve prestare idonea garanzia e presentare il conto di appuramento all’Ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione al TORO.
Si coglie l’occasione per precisare che, mentre la domanda e l’autorizzazione al regime di uso finale rientrano nel sistema delle decisioni doganali previsto dal Reg.(UE) 2017/2089, l’autorizzazione al TORO rilasciata al cessionario è gestita secondo le ordinarie procedure amministrative.
Le condizioni relative alla spedizione delle merci e alla gestione del regime devono essere indicate dal cedente nel modello c.d. “full TORO” (2) ed accettate da entrambe le parti. Il modello deve essere emesso dal cedente in triplice copia: una copia deve essere restituita al cedente dal cessionario che l’ha sottoscritta, una deve essere consegnata all’Ufficio doganale che ha autorizzato il TORO e una deve essere conservata dal titolare dell’autorizzazione per almeno tre anni dalla data in cui il TORO ha avuto luogo.

 

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(*) Pubblicato su Euroscambi n. ord. 160193.
(1) Nel caso di TORO completo, l’autorizzazione deve contenere almeno i seguenti elementi: 1-Titolare dell’autorizzazione TORO, autorità emittente, riferimento alla data della domanda;2-Regime doganale: end use; 3-Luogo e tipo di contabilità;4-periodo di validità dell’autorizzazione TORO completo: inizio e fine; 5-merci che devono essere assoggettate al TORO: NC, quantità e valore; 6-prodotti trasformati: NC, tasso di rendimento ai sensi dell’art.255, paragrafo 2 CDU; 7-periodo dell’appuramento: 8-informazioni/condizioni aggiuntive (es. requisiti della garanzia); 8 data e firma
(2) Il modello è pubblicato nel sito della Commissione Taxation and customs Union-UCC-Guidance Document, al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en#special_procedures