Nota prot. n. 123914/RU del 31 ottobre 2017

Somme accertate a titolo di marchi esportazione

A seguito delle innovazioni normative introdotte con il D.L. n.200 del 22.12.2008 - convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 18.02.2009 - e con successivo D.Lgs del 1.12.2009, n. 179, sono state abrogate le disposizioni inerenti l’assegnazione delle somme in questione all’ICE (oggi ITA) e non anche quelle relative alla istituzione dei marchi per l’esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli (attualmente accertate col codice tributo 904) e per l’esportazione di riso (attualmente accertate col codice tributo 905) nonché alla assegnazione, a questa Agenzia, della competenza a liquidare e a riscuotere tali tributi.
Al riguardo, al fine di definire la destinazione all’Erario delle somme in questione, non più di competenza dell’ICE (ora ITA), sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tributo che devono essere utilizzati a far data dal ricevimento della presente:
– il codice 161, che tiene luogo del codice 904, per le somme accertate a titolo di marchio per l’esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli;
– il codice 162, che tiene luogo del codice 905, per le somme accertate a titolo di marchio per l’esportazione del riso.