NOTA prot. n. 108821/RU del 28 settembre 2017 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada – Prove di origine

Con la nota prot. 99637/RU del 14 settembre 2017 questa Direzione Centrale ha comunicato la data di avvio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) UE/Canada, confermando il contenuto delle precedenti note prot. 45322/RU e prot. 70072/RU, con riferimento specifico alla applicabilità delle procedure relative agli esportatori autorizzati dalle autorità doganali degli Stati membri, anche alla luce delle disposizioni di modifica all’articolo 68 del Reg. UE 2015/2447.
Al riguardo, si ritiene ora opportuno fare un preciso riferimento alle disposizioni contenute nel Protocollo Origine del citato Accordo riguardanti le prove di origine necessarie per poter beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto per i prodotti in entrata nel territorio UE.
Tali disposizioni - ampiamente riportate e chiarite nei paragrafi 1 e 2 del documento relativo alle “Linee guida sulle regole di origine entro l’ambito CETA” già diffuso, a cura di questa Direzione Centrale, con nota prot. 70072/RU del 15 giugno 2017 - prevedono che “l’esportatore deve avere un numero di registrazione dell’impresa, al fine di esportare le merci dal Canada…..Di conseguenza , per quanto riguarda le esportazioni canadesi verso l’UE, la dichiarazione di origine deve contenere il numero di registrazione dell’impresa dell’esportatore assegnato dal governo del Canada”.
Il modello del testo della dichiarazione di origine è contenuto nell’Allegato 2 al citato Protocollo Origine e la nota n. 2 chiarisce espressamente che per gli esportatori UE deve essere indicato il numero di autorizzazione doganale o di registrazione dell’esportatore, mentre per gli esportatori canadesi deve essere indicato il numero d’impresa dell’esportatore assegnato dal governo del Canada.
In considerazione di quanto rappresentato, codeste Strutture sono invitate a segnalare ogni eventuale difficoltà o intralcio in merito alla concreta applicazione delle citate disposizioni.