Con la nota prot. 594962/RU del 2-10-2023 ADM, facendo seguito alla precedente nota prot. 304353/RU del 30/6/2022 (che per completezza si allega), ha diramato ulteriori indicazioni per l’attività di controllo radiometrico.
Nel confermare che le differenti modalità di controllo previste a seconda della tipologia di prodotti è:
Obbligatorio : nel caso l’importazione abbia ad oggetto rottami, materiali metallici di risulta, semilavorati metallici;
Eventuale : necessità di prova dell’avvenuta sorveglianza radiometrica a seguito esito circuito doganale di controllo e/o a seguito di segnalazioni di altre competenti Autorità di controllo la nota precisa alcuni concetti fondamentali in materia di controllo radiometrico.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione ed alle modalità di svolgimento della sorveglianza radiometrica la nota precisa che il controllo radiometrico in relazione all’importazione di:
• rottami,
• altri materiali metallici di risulta
• prodotti semilavorati in metallo
deve tassativamente essere effettuato al primo ingresso delle merci nel territorio nazionale, a prescindere da eventuali transiti o vincolo a procedure fast corridor.
Responsabile esclusivo della sorveglianza radiometrica è l’importatore.