NO RUSSIA RE-EXPORT - CLAUSOLA CONTRATTUALE

Si stanno facendo sempre più pressanti i controlli delle Dogane relativamente ai divietidi esportazione verso la Russia.
In particolare, le Dogane, in caso di controlli documentali e visite delle merci, nella loro facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni di documenti, chiedono l’esibizione dei contratti conclusi tra esportatore e compratore, al fine di verificare che sia stata inserita la clausola “No Russia re-export” prevista dall’art. 12
octies del Regolamento UE 833/2014.

L’art. 12 octies Reg. UE 833/2014.
Recita l’art. 12 octies Reg. UE 833/2014 (introdotto dal Reg. UE 2023/2878):


“1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del presente regolamento, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.


2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) all'esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XL;
b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 e relativi a beni diversi da quelli di cui alla lettera a), fino al 1° gennaio 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.


2 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.

2 ter. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 2 bis, entro due settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la
Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento.


3. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.


5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.”


Analizzando le FAQ della Commissione UE leggiamo che l’art. 12 octies del Regolamento trasforma in una norma la clausola di non riesportazione in Russia che alcuni esportatori diligenti già adottano. Per i contratti conclusi a partire dal 19/12/2023 e per i tutti i contratti che avranno esecuzione dal 01/01/2025
deve essere inserita la clausola di riesportazione dei beni venduti in Russia.
Tale clausola viene proposta nelle FAQ nella seguente formula:


“(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.
(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.
(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).
(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to: (i) termination of this Agreement; and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.
(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information.”
Nelle FAQ viene ricordato che indipendentemente dall’obbligo previsto da tale norma, gli operatori dovrebbero disporre di solidi quadri di due diligence per garantire il rispetto delle sanzioni.