Si fa seguito alla nota prot. 45322/R.U. del 14 aprile 2017, con la quale è stata fornita notizia circa l’applicazione provvisoria dell’Accordo di partenariato strategico (SPA) tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, e sono state fornite conseguenti indicazioni in merito alla prevista estensione delle disposizioni relative al sistema REX anche all’Accordo economico e commerciale globale (CETA) UE/Canada. Al riguardo, si conferma che le norme di origine recate dal Protocollo origine contenuto nel citato Accordo economico e commerciale globale (CETA) UE/Canada, pubblicato nella GU dell’Unione Europea serie L 11 del 14 gennaio 2017, non sono attualmente entrate in applicazione provvisoria, per cui - come indicato nella citata nota prot. 45322/R.U. - nel corrente periodo transitorio e fino alla entrata in funzione a regime del nuovo sistema, continuano ad applicarsi le procedure relative agli esportatori autorizzati dalle autorità doganali degli Stati membri.
Si ritiene tuttavia opportuno trasmettere l’allegato documento, presentato nel corso della riunione del 6^ CEG-ORI tenutasi il 15 maggio 2017, relativo alle “Linee guida sulle regole di origine entro l’ambito CETA”, che si è provveduto a tradurre in lingua italiana. Il citato documento, ancorché non pubblicato e pertanto suscettibile di ulteriori modifiche e/o integrazioni, rappresenta comunque un utile strumento conoscitivo di cui codeste strutture territoriali potranno avvalersi nel momento in cui troveranno piena e concreta applicazione le disposizioni di cui al citato Protocollo origine, con particolare riferimento all’utilizzo, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento di esecuzione 2447/2015, del sistema REX per le dichiarazioni di origine degli esportatori nazionali entro l’ambito del citato Accordo (CETA) UE/Canada.
Accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA)
Linee guida sulle norme di origine
1. Dichiarazione di origine – esclusione del requisito di firma
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
i. Articolo 19(1)
ii. Articolo 19(3)
iii. Nota 5 all’Allegato 2
b) Base giuridica UE
i. Articolo 68(1) del regolamento di esecuzione
ii. Articolo 68((5) del regolamento di esecuzione
iii. Articolo 77(7) del regolamento di esecuzione
iv. Da Sottosezione 2 a Sottosezione 9 del regolamento di esecuzione
Posizione UE
1) REX
In conformità alla legislazione dell'UE, non è necessario firmare la dichiarazione di origine. Lo stesso è previsto anche nel capitolo 6, paragrafo 2 delle linee guida REX. (Link alle linee guida REX )
2) Esportatore autorizzato
Un esportatore in Canada che è già un esportatore autorizzato e non ancora un esportatore registrato ha il diritto di predisporre dichiarazioni di origine utilizzando il proprio numero di esportatore autorizzato come se fosse un numero REX, a condizione che non sia registrato nel sistema REX. La firma della dichiarazione di origine da parte di un esportatore autorizzato segue le stesse procedure previste per tutte le dichiarazioni degli esportatori autorizzati. Se l'esportatore autorizzato si impegna per iscritto ad assumersi la piena responsabilità per la dichiarazione, non è necessaria alcuna firma.
Posizione del Canada
1) Dichiarazione di origine
Il Canada non richiede all’esportatore di firmare la dichiarazione di origine.
Per i documenti elettronici, il Canada considera come metodo accettabile per la firma la rappresentazione elettronica di una firma corsiva o in alternativa alla firma corsiva.
2) Numero di registrazione dell’impresa
Ogni esportatore canadese ha un numero di registrazione dell’impresa. Questo numero dell’impresa, a differenza dell'UE, non è collegato alla possibilità per l’esportatore di fare una dichiarazione di origine nell'ambito di un accordo di libero scambio. Il numero viene utilizzato per semplificare i rapporti tra le imprese canadesi e il governo federale. Quindi il numero di registrazione dell’impresa attribuito alle imprese commerciali in Canada non è simile al numero di esportatore autorizzato o registrato nell'UE.
Per maggiori informazioni sul numero di registrazione dell’impresa:
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tg/rc2/rc2-e.thml
2. Valori massimi per numero di esportatore
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
i. Articolo 18
ii. Articolo 19
iii. Allegato 2
b) Base giuridica UE
Articolo 68 del regolamento di esecuzione (1)
Posizione UE
In base all'articolo 18 del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, la prova dell'origine da utilizzare nel CETA è la dichiarazione di origine. L'allegato 2 contiene il testo della dichiarazione di origine e la nota 2 riguarda il riferimento al numero di autorizzazione.
L'articolo 19 si riferisce alla legislazione interna delle parti per quanto riguarda le condizioni che deve soddisfare un esportatore che compila una dichiarazione di origine.
Nell'UE, il Sistema degli esportatori autorizzati (REX) si applica ai sensi dell'articolo 68(1) del regolamento di esecuzione.
Per quanto riguarda le esportazioni UE in Canada, la dichiarazione di origine dovrebbe avere un numero REX. Ciò si applica oltre la soglia di valore di 6.000 EUR per ogni spedizione, in conformità all'articolo 68(4) del regolamento di esecuzione. Sotto tale soglia di valore non è necessario alcun numero di autorizzazione.
Ai sensi dell'articolo 68(4) del regolamento di esecuzione, un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento sull'origine fino alla soglia di valore di 6.000 EUR per ogni spedizione. La nota 2 dell'allegato 2 (testo della dichiarazione di origine) stabilisce che le parole tra parentesi relative al numero di autorizzazione doganale nella dichiarazione di origine devono essere omesse o lo spazio lasciato vuoto.
Nel contesto del CETA, gli esportatori dell'UE hanno il diritto di stabilire una dichiarazione di origine utilizzando il loro numero esportatore autorizzato come se fosse un numero REX fino alla fine del 2017 nel caso in cui non siano ancora stati registrati dallo Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 68(5) del regolamento di esecuzione. Ciò è applicabile oltre la soglia di valore di 6.000 EUR, dato che nessun numero è necessario al di sotto di tale soglia.
Posizione del Canada
L'esportatore deve avere un numero di registrazione dell’impresa, al fine di esportare le merci dal Canada. Il numero di registrazione per gli esportatori non dipende dal valore.
Di conseguenza, per quanto riguarda le esportazioni canadesi verso l’UE, la dichiarazione di origine deve contenere il numero di registrazione dell’impresa dell’esportatore assegnato dal governo del Canada.
______________
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il codice doganale dell'Unione
3. Registrazione transfrontaliera
Disposizioni pertinenti
a) CETA
Non applicabile
b) Base giuridica UE
Articolo 26 Codice doganale dell’Unione (2) (CDU)
Posizione dell’UE
La registrazione di un esportatore UE nella banca dati REX è valida, in base all'articolo 26 del CDU, in tutto il territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, il numero REX assegnato ad un esportatore può essere utilizzato indipendentemente dal luogo in cui i prodotti sono dichiarati per l'esportazione e dove l'esportazione reale ha luogo. Ciò significa che il numero REX può essere utilizzato per esportare i prodotti da diversi Stati membri e non solo dallo Stato membro in cui è stato assegnato.
Posizione del Canada
Non applicabile
______________
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Accordi transitori
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
Non esiste legislazione
b) Base giuridica UE
Non esiste legislazione
Posizione UE
Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine e che alla data dell’entrata in vigore del CETA sono/erano in transito o sono/erano nell’Unione in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che venga presentata alle autorità doganali dello Stato di importazione una dichiarazione di origine rilasciata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 19 del Protocollo.
Nel caso in cui tali beni vengano immessi in libera pratica con l'applicazione di aliquote dei dazi della nazione più favorita (NPF), è possibile presentare una dichiarazione di origine entro due anni (articolo 19(4) del protocollo CETA sulle regole di origine e sulle procedure di origine) a partire dalla data dell'importazione dei beni. Ciò non si applica alle merci immesse in libera pratica nell'UE prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
Se la merce è stata esportata dal Canada prima dell'entrata in vigore dell'accordo ed è in transito o è nell’Unione in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, la dichiarazione di origine deve essere fatta su una copia della fattura o sulla copia di un altro documento commerciale relativo alle merci inviate all'importatore. La data della dichiarazione di origine, come indicato nell'allegato 2, non può essere omessa (cfr. Nota 4 dell'allegato 2) e dovrebbe essere la data di formulazione della dichiarazione che non può essere precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
5. Contingenti
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
Allegato 5A, Nota 4, tabelle C3 e C4
b) Base giuridica UE
Regolamento di esecuzione della Commissione (da stabilire)
Posizione UE
L'accordo CETA prevede norme specifiche di prodotto meno stringenti, in deroga alle norme specifiche di prodotto di cui all'allegato 5, per alcune categorie di prodotti e per quantità limitate (contingenti di origine). Le categorie di prodotti, le quantità e le norme specifiche di prodotto alternative da applicare nei limiti di contingenti annui di origine sono stabilite nell'allegato 5A.
Per poter beneficiare delle assegnazioni dei contingenti di origine, è necessario fare riferimento all'allegato 5A sulla fattura o sul documento commerciale su cui è compilata la dichiarazione di origine. Pertanto, oltre al testo della dichiarazione d'origine, sul documento è necessario riportare anche il seguente testo:
"Prodotti originari in base alle disposizioni di cui all'allegato 5A, tabella C3 o C4"
Posizione del Canada
Link alle future linee guida
6. Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
Articolo 33
b) Base giuridica UE
i. Articolo 33 e 34 del CDU
ii. Articoli 19-22 del regolamento delegato (3)
iii. Articoli 16, 18-19 e 22-23 del regolamento di esecuzione
Introduzione
Le informazioni vincolanti in materia di origine/pareri preventivi sono decisioni delle autorità competenti, nei confronti del destinatario della decisione, che sono vincolanti per le autorità doganali che li rilasciano quando le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto ogni profilo a quanto descritto nelle informazioni vincolanti in materia di origine/pareri preventivi.
Posizione UE
Link alle IVO nell’UE (se concordato)
Gli esportatori canadesi o gli importatori UE possono richiedere un’informazione vincolante in materia di origine ai sensi dell’articolo 33 del Codice doganale dell’Unione.
L’IVO deve essere richiesta nello Stato membro di importazione proposto:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.029.01.0019.01.ENG&toc=OJ:C:2017:029:TOC
Posizione del Canada
Gli esportatori UE possono trovare maggiori informazioni sulle modalità di richiesta di un parere preventive sul seguente sito:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-4-16-eng.html
____________
(3) Regolamento delegato della Commissione n. 2015/2446.
7. Dichiarazione del fornitore
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
i. Articolo 3(5)
ii. Allegato 3
b) Base giuridica UE
Non esiste legislazione
Posizione UE
Si raccomanda di utilizzare l'allegato 3, ma è possibile utilizzare qualsiasi altro documento equivalente che fornisca tutte le informazioni richieste nell'allegato 3 indipendentemente dal formato.
Posizione del Canada
È possibile utilizzare qualsiasi altro documento equivalente che fornisca tutte le informazioni richieste nell'allegato 3 indipendentemente dal formato.
8. Sostituzione delle dichiarazioni di origine
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
Non applicabile
b) Base giuridica UE
Articolo 69 del regolamento di esecuzione
EU position
Le line guida generali sulla sostituzione delle prove dell’origine sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/movement_certificates_en.pdf
Quando le merci vengono importate dal Canada e la sostituzione di una prova dell’origine preferenziale viene rilasciata per l'invio di tutti o alcuni di questi prodotti in un altro luogo dell'Unione, si applica l'articolo 69 del regolamento di esecuzione. Non ci sono disposizioni nell'accordo UE-Canada.
Se prodotti originari coperti da una prova dell’origine preferenziale rilasciata o compilata in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell’Unione, la prova dell’origine iniziale può essere sostituita da una o più prove sostitutive al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione, secondo quanto disposto dall’articolo 69(1) del regolamento di esecuzione.
Fino al 31 dicembre 2017, l'articolo 69(2) lettere da a) a c) e e) del regolamento di esecuzione si applica quando la prova dell'origine richiesta ai fini della misura tariffaria preferenziale con il Canada è una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato. Ciò significa che la sostituzione della prova dell'origine è rilasciata o compilata sotto forma di uno dei seguenti documenti:
a) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce le merci;
b) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
c) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva o un’attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova dell’origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva o alla dichiarazione su fattura sostitutiva o all’attestazione di origine sostitutiva;
(e) un’attestazione di origine sostitutiva compilata da un esportatore autorizzato che rispedisce le merci.
L’articolo 69(4) del regolamento di esecuzione si applica se la prova di origine richiesta ai fini dell’applicazione della misura tariffaria preferenziale con il Canada è una dichiarazione di origine compilata da un esportatore registrato (REX). Ciò significa che la sostituzione della prova dell'origine è compilata dal rispeditore sotto forma di attestazione di origine sostitutiva.
Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine non supera il valore soglia applicabile (EUR 6.000), non occorre che il rispeditore delle frazioni di spedizione sia egli stesso un esportatore registrato per poter compilare attestazioni di origine sostitutive. Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine supera il valore soglia applicabile (EUR 6.000), per poter compilare attestazioni di origine sostitutive il rispeditore deve soddisfare una delle condizioni seguenti:
a) essere un esportatore registrato nell’Unione
b) allegare all’attestazione di origine sostitutiva una copia dell’attestazione di origine iniziale.
In questo caso, l’attestazione di origine sostitutiva deve essere redatta, mutatis mutandis, in conformità all'articolo 101 e all'allegato 22-20 del regolamento di esecuzione.
9. Separazione contabile
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
Articolo 10
b) Base giuridica UE
Non esiste legislazione
Posizione UE
La separazione contabile è prevista in molti degli accordi di libero scambio dell'UE, in alcuni casi è obbligatoria l’autorizzazione.
Se i materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati per la lavorazione o la trasformazione di un prodotto, la gestione dei materiali potrebbe essere realizzata utilizzando il metodo della separazione contabile senza mantenere i diversi materiali in scorte separate.
L'Accordo CETA prevede l'applicazione della separazione contabile di materiali fungibili e anche di alcuni prodotti fungibili.
Poiché è necessario un adeguato sistema di gestione dell'inventario per applicare correttamente questo metodo e, in caso di verifiche successive, occorre riprodurre l'origine dei prodotti, l'esportatore dell'UE dovrebbe, prima di applicare questo sistema, chiedere assistenza alle autorità doganali.
Poiché gli altri accordi richiedono un'autorizzazione per la separazione contabile, si raccomanda di richiedere un'autorizzazione da parte delle autorità doganali per l'utilizzo di tale procedura.
10. Esenzioni dalle dichiarazioni di origine
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
Articolo 24
b) Base giuridica UE
Non esiste legislazione
Posizione UE
L'articolo 24(1) del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine contiene un'esenzione per le dichiarazioni di origine per le spedizioni di basso valore di prodotti originari da un'altra Parte e per i prodotti originari che fanno parte del bagaglio personale di un viaggiatore proveniente da un'altra Parte.
L'articolo 24(3) indica che le Parti possono fissare limiti di valore per i prodotti di cui al paragrafo 1 e che scambiano informazioni su tali limiti.
Al momento, queste esenzioni non sono ammesse all'importazione nell'UE poiché non esiste alcuna base giuridica nella legislazione dell'UE. È necessaria una modifica del regolamento di esecuzione per consentire la possibilità di includere limiti di valore per tali prodotti, analogamente agli altri accordi.
Posizione del Canada
1) Spedizioni di basso valore
Per quanto riguarda le importazioni in Canada, l'obbligo per gli importatori di disporre della dichiarazione di origine in loro possesso è escluso per i prodotti commerciali con un valore di CAD $ 1600 o meno. L'importatore è invece tenuto a disporre di una fattura commerciale con qualsiasi dichiarazione attestante lo status di prodotto originario. Questo obbligo di rinunciare alla presentazione di una dichiarazione di origine è contenuto nella Normativa sulla prova di origine dei prodotti importati del Canada che sarà modificata per includere il CETA4.
2) Bagaglio personale dei viaggiatori
In Canada, tutte le merci acquisite che non sono destinate alla rivendita, vale a dire non commerciali, sono considerate merci occasionali. La dichiarazione di origine non è necessaria per le merci occasionali, ma la CBSA (Canada Border Services Agency) applica la marcatura del bene o della sua mancanza per determinare l'origine. Pertanto, se il bene non reca un marchio e nulla indica che le merci sono prodotti di un paese non appartenente all'UE, allora le merci ricevono il trattamento tariffario preferenziale previsto dal CETA.
_____________
(4) Si vedano le informazioni disponibili sul sito dell’Agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency) al seguente indirizzo: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-4-13-eng.html
11. Spedizioni multiple di prodotti originari identici
Disposizioni pertinenti
a) CETA – Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine
Articolo 19(5)
b) Base giuridica UE
Non esiste legislazione
Posizione UE
L'UE in quanto parte importatrice non permette spedizioni multiple di prodotti originari identici senza una modifica del regolamento di esecuzione5.
L'articolo 19 (5) del protocollo CETA sulle regole di origine e sulle procedure di origine prevede che l'autorità doganale della Parte importatrice può autorizzare l'applicazione di una dichiarazione di origine a spedizioni multiple di prodotti originari identici effettuate in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi come dichiarato dall'esportatore in detta dichiarazione.
Questa prova di origine non è applicata nell'UE, escludendo casi specifici descritti nella legislazione doganale dell'Unione. Per questo motivo non esiste alcuna possibilità giuridica per l'applicazione di tali prove di origine a lungo termine all'importazione di prodotti canadesi nell'UE.
Per consentire l'applicazione di una dichiarazione di origine a spedizioni multiple di prodotti originari identici, l'UE avrebbe bisogno di adeguare l'attuale legislazione all'opzione offerta dal CETA. Si procederà ad una revisione per valutare se tale nuova disposizione possa essere redatta sull’esempio degli articoli 96(2) e 121(4) del regolamento di esecuzione e aggiungendo una nuova sottosezione 13 del capitolo 2 del regolamento di esecuzione che dovrebbe includere le disposizioni applicate agli Accordi di libero scambio.
Posizione del Canada
Secondo le informazioni ricevute dalle dogane canadesi questo tipo di prova di origine è consentito ed effettivamente promosso per le importazioni in Canada. Di conseguenza, gli esportatori dell'Unione potranno presentare tali dichiarazioni di origine a lungo termine per le loro spedizioni inviate in Canada a partire dall'entrata in vigore del CETA.
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(5) Regolamento di esecuzione n. 2015/2447 della Commissione