Linee guida del G7 sul monitoraggio delle sanzioni UE

L’Unione europea e gli altri Paesi del G7 hanno istituito il sistema dei controlli sulle espor­tazioni e sulle sanzioni che limitano l’accesso della Russia a determinati beni e servizi.

In data 24 settembre 2024, la Commissione eu­ropea ha pubblicato le li­nee guida con cui il G7 in­vita gli operatori e le im­prese unionali a prestare particolare attenzione a tali pratiche elusive, utiliz­zando strumenti di scree­ning per implementare le necessarie procedure di due diligence. Tale docu­mento introduce una serie di indicatori di rischio (“red flag”) relativi alla possibile elusione dei controlli sulle esportazioni e delle misure restrittive, oltre a un elen­co di cautele che le im­prese sono tenute ad adottare. A partire da febbraio 2022, l’Unione europea e gli altri Paesi del G7, han­no istituito il sistema dei controlli sulle esportazioni e sulle sanzioni che limita­no l’accesso della Russia a determinati beni e servizi che potrebbero essere uti­lizzati per sostenere le ope­razioni militari e l’invasione dell’Ucraina.

All’attuazione di tali controlli hanno partecipa­to anche i Paesi del Global Export Control Coalition (GECC), un’organizzazio­ne internazionale compo­sta da 39 Stati, la quale ha adottato misure restrittive simili a quelle imposte dai Paesi del G7 alla Russia.

Nel febbraio del 2023, inoltre, è stato istituito un organismo di controllo sull’applicazione delle mi­sure sanzionatore (ECM), del quale fanno parte i rappresentanti dei Paesi membri del G7, utilizzato per rafforzare la conformi­tà e l’applicazione delle misure all’esportazione verso la Russia. All’interno di tale organismo è stato istituito un gruppo di lavo­ro che ha il compito di condividere informazioni e risultati operativi derivanti dall’applicazione delle sanzioni, fornendo, a ope­ratori e imprese, gli stru­menti necessari per preve­nire l’elusione.

I Paesi membri del G7 so­no consapevoli delle prati­che elusive e ritengono fondamentale che tutti soggetti che fanno parte di una supply chain (espor­tatori, produttori, fornitori di servizi, trasportatori ecc.) siano a conoscenza dei rischi di dirottamento delle merci verso il territo­rio della Federazione russa e dei metodi per contra­stare tale fenomeno. Già nel corso del 2024, l’Unione europea, ha pre­visto alcune importanti per limitare il rischio di triangolazioni con l’intro­duzione della c.d. “no Rus­sia clause” (art. 12 octies Reg. UE 833/2014). Tale clausola contrat­tuale impedisce ai Paesi extra-UE, che acquistano da esportatori UE di ri­esportare in Russia i beni acquistati e costituisce uno dei requisiti di com­pliance doganale che gli operatori devono rispetta­re per garantire una cor­retta applicazione delle sanzioni.

Di recente, il Reg. UE 2024/1745 (quattordicesi­mo pacchetto), ha ag­giornato la lista dei Paesi extra-UE verso i quali non è obbligatorio inserire la “no Russia clause”, includendo Liechtenstein e Islanda. L’introduzione della “no Russia clause”, in ogni ca­so, non esaurisce gli obbli­ghi dell’esportatore unio­nale legati all’applicazio­ne del sistema sanzionato­rio alla Russia. Gli operatori devono, in­fatti, applicare la dovuta diligenza a tutte le opera­zioni di export.

Per tale motivo è inter­venuto il G7, individuando alcune red flag e metodo­logie per operatori e im­prese UE finalizzate al ri­spetto dell’applicazione delle misure restrittive.

Le nuove linee guida aggiornano, inoltre, il con­tenuto della precedente guida UE contro le prati­che elusive, pubblicata a ottobre 2023, la quale aveva introdotto, a livello europeo, un primo vade­mecum sulle pratiche che operatori e imprese sono tenuti a osservare per ga­rantire la corretta applica­zione delle sanzioni. Il documento di orientamento del G7 introduce la c.d. List of common high priority items (CHPL), ossia un elenco di beni ad "alto rischio" considerati di particolare interesse per gli scopi militari della Federazione Russa. Tali beni sono, per esempio, circuiti inte­grati, i quali giocano un ruolo fondamentale nella produzione di sistemi avanzati e armi di precisio­ne; strumenti di comunica­zione; componenti mec­canici; attrezzature per la fabbricazione, produzione e test di qualità di compo­nenti elettrici, nonché macchine e utensili a con­trollo numerico compute­rizzato (CNC). Le linee guida del G7 in­dividuano, inoltre, una se­rie di indicatori, c.d. “red flag”, ossia segnali al ricor­rere dei quali, gli operatori UE, dovrebbero compiere una maggiore e più ap­profondita due diligence, allo scopo di escludere qualunque connessione tra il proprio acquirente e la Federazione russa. Tali indicatori di rischio possono essere, per esem­pio, la presentazione di falsa documentazione do­ganale da parte dell’ac­quirente oppure la sotto­valutazione dei beni og­getto di esportazione o l’indicazione di un’errata voce di classifica. Altre “red flag” possono essere rappresentate da cambiamenti improvvisi dell’attività commerciale del proprio acquirente dopo il 24 febbraio 2022, oppure, ancora, i tentati­vi del compratore di na­scondere l’identità o la posizione geografica dell’utente finale. Qualora, nonostante le cautele adottate, l’ope­ratore UE dovesse ancora nutrire dei dubbi sull’utiliz­zo finale del bene espor­tato, le linee guida del G7 consigliano di aste­nersi dall’operazione e, di conseguenza, trasmette­re le informazioni acquisi­te alla Dogana del pro­prio Paese.

Risulta fondamentale, pertanto, attenersi a tali misure di cautela com­merciale dal momento che, attualmente, in for­za dei vari provvedimenti e pacchetti sanzionatori, se un soggetto viola le sanzioni è prevista la pe­na della reclusione fino a sei anni (art. 20, d.lgs. 221/2017). I doganalisti, in tal sen­so, rivestono un ruolo fon­damentale per il corretto svolgimento dell’operazio­ne doganale in quanto, rappresentando degli in­termediari qualificati tra Amministrazione finanzia­ria e imprese, sono re­sponsabili della gestione del contenuto della docu­mentazione da presentare all’esportazione. Il doganalista che do­vesse trovarsi a curare l’e­sportazione di un prodotto che, successivamente, venga dirottato verso la Federazione russa sarà re­sponsabile della violazio­ne delle misure sanziona­torie dell’UE e, pertanto, punibile ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 221/2017. Per evitare l’applicazio­ne delle sanzioni penali, il doganalista è tenuto a os­servare le disposizioni di ben tre regolamenti dell’U­nione europea (Reg. UE 833/2014, Reg. UE 269/2014 e Reg. UE 765/2006). La complessità e l’ampiezza della normativa, tuttavia, possono facilmente indur­re in errore il doganalista che non adotta le dovute cautele e le relative pro­cedure di due diligence presenti nel documento di orientamento del G7. Occorre tenere presen­te, infatti, che la violazio­ne dell’art. 20 d.lgs. 221/2017 comporta l’e­missione di un verbale di contestazione penale, con conseguente verba­le di conoscenza del pro­cedimento, nomina del difensore e dichiarazione di domicilio, oltre a pre­vedere l’immediato se­questro della merce og­getto di esportazione, ai sensi dell’art. 21 bis d.lgs. 221/2017.