IVO: INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

La prassi secondo la Circolare 18/2024 Direzione Dogane

La Direzione Dogane, con la Circ. 18/2024 del 08.07.2024 ha provveduto a riscrivere la prassi in tema di emanazione delle Informazioni Vincolanti di Origine (Ivo). Il provvedimento di prassi è finalizzato a razionalizzare i precedenti interventi in materia (Circ. 8/D 19.04.2016, Circ. 8/D 08.05.2013 in specie).

La procedura Ivo – la disciplina di prassi

La procedura Ivo, come noto, si incastona nella complessa disciplina della definizione dell’origine di una merce oggetto di transazioni transfrontaliere. Essa può essere invocata da un soggetto esportatore/importatore, laddove sussistano delle oggettive difficoltà di definizione dell’origine preferenziale o non preferenziale di un bene. La procedura, deferita dalle norme vigenti a un’autorità doganale (l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm), in Italia),
consiste sostanzialmente nel rilascio, da parte dell’Authority, di un parere (vincolante sia per l’Autorità che per il soggetto) in merito all’origine di una o più merci.
Nel testo della Circolare, la prassi individua una serie di step operativi per ottenere il parere qualificato, sintetizzabili nelle seguenti fasi:
• presentazione dell’istanza;
• verifica dell’istanza;
• decisione relativamente all’istanza;
• gestione procedure accessorie alla decisione;
fasi che vengono di seguito succintamente analizzate.


La presentazione dell’istanza

La procedura Ivo inizia con la presentazione di un’istanza che, a partire dal 01.10.2024, dev’essere inoltrata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, utilizzando un apposito form reperibile sul sito di Adm. La pratica può essere inoltrata sia direttamente dall’interessato, sia ricorrendo a un rappresentante del soggetto interessato.
La procedura è attivabile ai fini della determinazione alternativa dell’origine:
• preferenziale / non preferenziale.
I soggetti che possono richiedere la procedura possono alternativamente essere:
• soggetti unitari
• soggetti extraunitari
con eventuale previa procedura di richiesta del codice Eori da parte dell’operatore che richiede la procedura.
Come precisato nella Circ. 18/2024, la richiesta:
• va inoltrata per singolo prodotto / bene.
essendo vietata la presentazione di più istanze, da parte di uno stesso soggetto e per le stesse operazioni, per merci classificate nella medesima voce tariffaria ovvero ottenute con lo stesso processo produttivo. In questo ambito, è fondamentale che il richiedente conosca esattamente la classificazione tariffaria dei beni da qualificare originariamente. Qualora tale dato non sia disponibile e non possa autonomamente essere definito dal richiedente Ivo, è necessario preliminarmente:
• attivare la procedura itv (informazione tariffaria vincolante).

Il contenuto dell’istanza
Senza pretesa di esaustività, nell’istanza vanno indicati:
• il richiedente;
• il titolare;
• il paese di origine delle merci;
• la classificazione tariffaria;
• la denominazione commerciale del bene;
• il quadro giuridico;
• la giustificazione della dichiarazione di origine;
• la descrizione della merce e del processo che ha conferito il carattere originario;
• la campionatura del prodotto;
• la documentazione di supporto;
• informazioni supplementari;
• sottoscrizione del richiedente.
Per quanto riguarda le informazioni precedenti, per i cui dettagli si rinvia alla Circolare, si precisa quanto segue. Il richiedente può non coincidere con il titolare, nel caso di rappresentanza. Il paese di origine è quello che il richiedente ritiene di poter attribuire alla merce. La classificazione tariffaria (salvo quanto indicato sopra in termini di itv), è quella che il richiedente ritiene di poter attribuire al bene.
Per quadro giuridico si deve intendere il riferimento normativo che determina l’origine preferenziale o non preferenziale richiesta, con precisazione se la richiesta riguarda un import o un export.
La giustificazione della dichiarazione d’origine corrisponde alle motivazioni dettagliate che vanno allegate a sostegno dell’origine preferenziale/non preferenziale richiesta.
A chiusura, si specifica che il titolare di una Ivo è tenuto a utilizzare la stessa per tutte le operazioni delle merci per cui è stata richiesta:
• riportando il codice C627;
• il numero identificativo Ivo.


La verifica dell’istanza


La Circolare, successivamente, precisa che l’istanza verrà preliminarmente esaminata nel termine di:
• trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Si tratta di una fase pre-istruttoria, mirata a verificare che sussistano i presupposti per la successiva analisi della richiesta (esistenza dei presupposti sopra indicati per l’analisi dell’istanza).
È finalizzata alla verifica della richiesta formale, della completezza dei dati forniti e della documentazione allegata.
Se la procedura preliminare ha un esito positivo, l’Ufficio Origine e Valore:
• accetta l’istanza con la data della presentazione;
• avvia il procedimento ivo;
• che deve concludersi entro 120 giorni dalla data di accettazione.
Nel caso in cui le informazioni disponibili non siano sufficienti o siano carenti (ma non vi siano motivi validi per la cassazione della richiesta), l’Ufficio richiederà:
• entro trenta giorni, le informazioni supplementari necessarie.
In questa fase, l’Ufficio Origine si correla con l’Ufficio Dogane competente per territorio, al fine di verificare eventuali situazioni di criticità connesse con la richiesta (ad esempio, verifiche doganali in corso nei confronti del soggetto richiedente). Questa fase fra uffici non può durare oltre trenta giorni.
Detto in precedenza della conclusione dell’istruttoria nel termine di 120 giorni (termine generale), la procedura verrà invece:
• conclusa nel termine di 60 giorni, esclusivamente nei confronti dei soggetti Aeo (operatore economico autorizzato).


La decisione relativa all’istanza


Nel caso di decisione relativamente alla procedura, il parere doganale ha una durata di validità precisata dalla Circolare e pari a:
• tre anni a decorrere dalla data in cui essa acquisisce efficacia.
La data di efficacia corrisponde alla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l’abbia ricevuto.
La decisione, come precedentemente cennato, vincola sia l’autorità doganale sia il richiedente, e non è soggetta a revisione successiva.
Dal 01.10.2024 la decisione verrà inoltrata via pec al richiedente e all’ufficio dogane competente per territorio.


La gestione procedure accessorie


A seguito della decisione, potrebbero sussistere ulteriori procedure (accessorie), o derivate, dalla precedente.


Ricorso


In primo luogo, potrebbe sorgere un contenzioso con la controparte privata sull’attribuzione dell’origine, con la possibilità, comunque riconosciuta al soggetto privato, di inoltrare ricorso avverso la decisione adottata. Decadenza
Come precisa la Circolare, è possibile inoltre l’istituto della decadenza della decisione, laddove, in un momento successivo, l’Unione adotti regolamenti o accordi che non sono più conformi alla decisione originariamente presa.
La decadenza può peraltro gravare su una Ivo laddove la decisione si ponga in contrasto con le norme o le interpretazioni nell’ambito dell’Omc (Organizzazione Mondiale del Commercio).


Revoca


È possibile inoltre la revoca della decisione, qualora questa si ponga in contrasto con successive norme in vigore, o non siano più soddisfatte una o più condizioni previste per la sua adozione.
Lo stesso vale laddove intervengano sentenze della Corte di Giustizia dell’unione che si pongano in contrasto con la decisioni presa.


Annullamento


Nondimeno, è possibile anche l’annullamento della decisione qualora:
• essa è stata emanata sulla base di informazioni non corrette o incomplete
• il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete
• la decisione sarebbe stata diversa in presenza di informazioni corrette o complete.


L’uso esteso o periodo di grazia


Qualora la decisione cessi di essere valida o venga revocata, se ricorrono le prescrizioni del Codice Doganale (Cdu, art. 34, p.9), il richiedente originario può presentare un’istanza per ottenere un ulteriore periodo di utilizzo della decisione. Tale uso (periodo di grazia) non può superare i sei mesi dalla data di revoca o scadenza della validità dell’istanza iniziale.


Osservazioni finali


Se, senza ombra di dubbio, le finalità della procedura appaiono condivisibili, tenuto conto della delicatezza della materia, va peraltro sottolineata la complessità della procedura. Questa infatti richiede preliminarmente una proposta di origine da parte del soggetto (si vedano le proposte in tema di origine e di tariffazione), la qual cosa comporta un preventivo esame della casistica da parte del richiedente (si tratta, sotto certi aspetti, della stessa procedura prevista in fiscalità per la procedura di interpello).
Inoltre, esaminando la Circolare, viene enfatizzata la necessità di procedere ad una dettagliata descrizione dei processi attuati per l’ottenimento del prodotto (essendo esclusa un’indicazione di massima dello stesso), per tacere della giustificazione dell’origine, che comporta (come sottolinea la Circolare) la precisazione della regola originaria (tratta dalle regole di lista o list of rules) applicata (anche con riferimento alla vexata quaestio del cumulo).
Infine, elemento di criticità significativo è dato dalla tempistica di risposta alla richiesta, che temporalmente non è da considerare minima.
Tale aspetto implica che l’operazione è destinata a rimanere sub judice per lungo tempo in ambito doganale, ponendo inoltre delle evidenti conseguenze a cascata laddove l’operazione fosse assistita da forme di pagamento complesse, quali la L/C (lettera di credito, notoriamente soggetta a vincoli temporali di esecuzione rigidi e codificati dalle norme Icc).