Imminente scadenza di alcune misure antidumping

1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine
Omissis

Prodotto Paese di origine o di esportazione Misure Riferimento Data di scadenza (1)
Carburo di tungsteno, carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e carburo di tungsteno fuso Repubblica popolare cinese Dazio antidumping Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese 25.3.2016



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(1) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.