Fiscalità: il Consiglio raggiunge un accordo sul pacchetto "L'IVA nell'era digitale"

Il Consiglio ha raggiunto oggi un accordo su nuove misure che adatteranno all'era digitale le norme UE in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Con nuove norme sulle fatture elettroniche e sulla comunicazione dei dati in tempo reale, come pure sulle attività svolte tramite piattaforme digitali, questo pacchetto legislativo combatterà la frode fiscale, sosterrà le imprese e promuoverà la digitalizzazione.

L'accordo riguarda tre atti — una direttiva, un regolamento e un regolamento di esecuzione — che insieme apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA. Le nuove norme:

  • renderanno completamente digitali gli obblighi di comunicazione IVA per le operazioni transfrontaliere entro il 2030
  • imporranno alle piattaforme online di pagare l'IVA sui servizi di locazione di alloggi a breve termine e sui servizi di trasporto di passeggeri nella maggior parte dei casi in cui i singoli prestatori di servizi non addebitano l'IVA
  • miglioreranno ed amplieranno gli sportelli unici per l'IVA online in modo che le imprese non debbano effettuare costose registrazioni ai fini dell'IVA in ogni Stato membro in cui operano

Attualmente alle imprese è richiesto, a intervalli di pochi mesi, di presentare alle rispettive autorità fiscali nazionali "elenchi riepilogativi" dei beni e dei servizi venduti alle imprese in altri Stati membri dell'UE che sono imponibili in tali Stati membri.

Ciò lascia agli autori delle frodi un intervallo sufficiente per sfruttare la difficoltà delle autorità nell'individuare rapidamente le operazioni sospette o fraudolente, in quanto i dati sono incompleti e non disponibili in tempo reale.

Il Consiglio ha ora convenuto che sarà istituito un sistema di comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell'IVA mediante fatture elettroniche.

Le imprese emetteranno fatture elettroniche per le operazioni transfrontaliere tra imprese e comunicheranno automaticamente i dati alla loro amministrazione fiscale. Tale pratica si baserà sulla norma europea esistente sulla fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici. Le amministrazioni fiscali nazionali condivideranno i dati attraverso un nuovo sistema informatico in grado di fornire analisi delle attività sospette.

Un quadro a livello nazionale garantirà la qualità dei dati inclusi nelle fatture elettroniche, con flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda l'operatività di tale quadro.

In tal modo gli Stati membri disporranno in tempi rapidi di informazioni complete sulle operazioni transfrontaliere di cui potranno avvalersi per combattere le frodi in materia di IVA.

Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell'UE dovrebbe essere introdotto nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema dell'UE entro il 2035.

Attualmente molti prestatori di servizi online di locazione di alloggi e di trasporto di passeggeri non pagano l'IVA. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tendenzialmente sono singoli fornitori (ad esempio un conducente o una persona che affitta il proprio appartamento) o piccole imprese, che di solito non sono tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA o, come spesso avviene, semplicemente ignorano i propri obblighi oppure non sono a conoscenza delle norme relative agli adempimenti fiscali vigenti in altri Stati membri.

Ciò comporta la mancata riscossione di ingenti importi IVA e, in certi casi, una concorrenza sleale tra i servizi tradizionali di locazione di alloggi e di trasporto e quelli che operano attraverso le piattaforme.

In base alle nuove norme, gli operatori dell'economia delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e del versamento dell'IVA, laddove non lo facciano i loro prestatori di servizi (secondo il cosiddetto modello del prestatore presunto). La piattaforma riscuote l'IVA direttamente dal cliente e la versa alle autorità fiscali.

Il Consiglio ha fornito agli Stati membri maggiore flessibilità ampliando la definizione di locazione di alloggi a breve termine a fini fiscali e offrendo agli Stati membri la possibilità di esentare le piccole e medie imprese (PMI) dalle norme sul prestatore presunto. Ha inoltre concordato un breve periodo transitorio per l'applicazione di tali norme.

Al momento, un sistema di "sportelli unici" consente alle imprese di dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle vendite di beni e servizi ai consumatori di un paese dell'UE in un altro paese dell'UE, attraverso l'amministrazione di un unico Stato membro e in un'unica lingua. Tuttavia, le imprese che intendono vendere beni ai consumatori all'interno di uno Stato membro diverso dal proprio (ad esempio da un deposito o da un mercato settimanale in tale Stato membro) devono ancora registrarsi due volte ai fini dell'IVA.

Pertanto, le nuove norme estenderanno ora l'ambito di applicazione degli attuali "sportelli unici" alle vendite tra imprese e consumatori relative a determinati prodotti, come l'energia elettrica o il gas, effettuate in uno Stato membro diverso dal proprio, e non solo alle cessioni e prestazioni transfrontaliere. Ciò interesserà anche i casi in cui le imprese intendano semplicemente trasferire le scorte in un altro Stato membro, in cui effettuare la vendita direttamente ai consumatori in un secondo momento.

In tal modo, lo sportello unico ampliato consentirà a un numero ancora maggiore di imprese di adempiere i propri obblighi in materia di IVA attraverso un portale unico online in una sola lingua.

Il Consiglio ha inoltre convenuto di trasferire la responsabilità del versamento dell'IVA nelle operazioni tra imprese dal fornitore di un bene o dal prestatore di un servizio all'acquirente se il fornitore o prestatore in questione non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta (nell'ambito del cosiddetto meccanismo di inversione contabile). Ciò era già possibile in alcune situazioni, ma diventerà obbligatorio in futuro.

Contrariamente a quanto proposto dalla Commissione, il Consiglio ha deciso di non estendere la disposizione esistente relativa al fornitore o prestatore presunto — che attribuisce la responsabilità della riscossione dell'IVA alle piattaforme che facilitano le operazioni piuttosto che ai fornitori o prestatori indiretti — a tutti i beni forniti dalle piattaforme online e ai trasferimenti di beni propri. Ha inoltre convenuto di non modificare le norme sugli oggetti d'arte e di antiquariato.

Il Consiglio ha deciso altresì di discutere la proposta di rendere obbligatorio lo sportello unico per le importazioni nel quadro degli aspetti relativi all'IVA della proposta di riforma del codice doganale dell'Unione, attualmente in discussione in sede di Consiglio.

L'8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato il pacchetto "L'IVA nell'era digitale", contenente tre proposte:

  • una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;
  • una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale
  • una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA

La direttiva e il regolamento sono soggetti a una procedura legislativa speciale. In seno al Consiglio è richiesta l'unanimità per tutti e tre gli atti giuridici. Il Parlamento europeo, consultato, ha espresso il suo parere il 22 novembre 2023. Tuttavia, a causa delle modifiche sostanziali apportate dal Consiglio alla direttiva, il Parlamento europeo sarà consultato nuovamente sul testo concordato.

Il testo dovrà quindi essere formalmente adottato dal Consiglio, prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.