ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO TRA L'UE E IL CILE DAL 1° FEBBRAIO: REGOLE E PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Il prossimo 1° febbraio entrerà in vigore l'Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione Europea e la Repubblica del Cile (ITA), sostituendo il precedente accordo di Associazione. Oltre ad abolire la maggior parte dei dazi sulle merci, l'ITA comporta una modernizzazione delle regole di origine preferenziali, rendendo le regole specifiche per i prodotti armonizzate, semplificate e più flessibili per molti prodotti.

L'ITA introduce inoltre modalità semplificate per stabilire l'origine preferenziale. In luogo del certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura, gli esportatori e gli importatori possono ora ricorrere all'autocertificazione, sulla base delle dichiarazioni di origine, anche per spedizioni multiple di prodotti identici o dichirando la conoscenza dell'importatore.

A decorrere dal 1° febbraio 2025 si applicano pertanto le seguenti modifiche:

  • I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente accordo di Associazione UE-Cile non saranno più accettate come prova dell'origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica nell'Uinione Europea o in Cile a decorrere dal 1° febbraio. A decorrere da tale data, le richieste di trattamento preferenziale devono basarsi su una dichiarazione di origine o sulla conoscenza dell'importatore;
  • Le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti che dal 1° febbraio siano in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell'Unione europea o in Cile devono basarsi sulle dichiarazioni di origine, e non sulla conoscenza dell'importatore, come previsto dall'ITA;
  • Il numero di autorizzazione riferito allo status di esportatore autorizzato, precedentemente inserito sulla base del pregresso Accordo di Associazione è sostituito, per gli esportatori unionali, dal numero REX. Di conseguenza, le dichiarazioni di origine per i prodotti originari dell'Unione Europea riferite a spedizioni superiori a 6 000 euro devono contenere il numero REX.