ENTRA IN VIGORE L’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO NUOVA ZELANDA

Entra in vigore il 1° maggio 2024 l'Accordo di libero scambio (ALS) tra l'UE e la Nuova Zelanda.

Dal 01/05/2024 si applicano pertanto i benefici aggiuntivi e le preferenze tariffarie previste dall’accordo di libero scambio (N. 2024/229), concluso il 30/06/2022, firmato tra le parti il 09/07/2023

Nel mese di marzo c.a. abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE Serie L del 28/02/2024 della Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio del 27/11/2023, relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Nuova Zelanda.

Le novità.
L’accordo consente l’eliminazione di tutti dazi sulle principali esportazioni dell’UE verso la Nuova Zelanda quali carni suine, vino e spumante, cioccolato, alimenti vari, ma anche l’apertura del mercato dei servizi della
Nuova Zelanda in settori chiave quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, i trasporti marittimi e i servizi di consegna.
L’accordo di libero scambio garantirà la protezione delle produzioni di vini e distillati dell’UE, tra cui Prosecco, Vodka Polacca, Champagne, nonché la protezione di 163 prodotti tradizionali (Indicazioni geografiche)
dell’UE. Sono incrementate le misure dedicate alle piccole e medie imprese, allo scopo di aiutarle nell’esportazione, così come saranno ridotti i requisiti e le procedure di conformità, per consentire un flusso di merci più rapido.

Per quanto riguarda le procedure e le regole di origine, il nuovo accordo prevede regole analoghe a quelle dei nuovi accordi conclusi dall’Unione europea con i suoi principali partner.
Le procedure di attestazione dell’origine sono mutuate da quelle ormai previste in tutti gli accordi UE: iscrizione al REX (Registered Exporter), attestazione di origine su fattura o su documentazione commerciale
equivalente e conoscenza dell’importatore. La Nuova Zelanda entra a fare parte dal 01/05 dei Paesi REX (non è necessario chiedere l’integrazione dell’autorizzazione già in possesso per l’ingresso di nuovi Paesi ma solo per l’esportazione di nuovi prodotti).

La dichiarazione di origine preferenziale.

Ricordiamo che la dichiarazione di origine su fattura o su altro documento commerciale può essere compilata:
1) da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
2) dall’esportatore autorizzato;
3) dall’esportatore registrato al sistema REX: ad oggi Canada, Giappone, Vietnam, SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) e PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare), Paesi ESA (Comore, Madagascar,
Mauritius, Seychelles e Zimbabwe) e UK.

Tra la figura dell’esportatore autorizzato e quella dell’esportatore registrato esiste una differenza sostanziale: mentre l’esportatore autorizzato deve essere un esportatore abituale, per l’esportatore registrato tale abitualità non è richiesta, essendo la dichiarazione in fattura l’unico strumento ritenuto utile per dichiarare l’origine preferenziale per i Paesi del Sistema REX.
Sia l’esportatore autorizzato sia l’esportatore registrato nel sistema REX dovranno in ogni caso essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e di fornire garanzie
sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le loro attività passate e presenti in tema di esportazione (corretta tenuta delle dichiarazioni dei propri fornitori sull’origine dei prodotti coinvolti nel
processo di fabbricazione).