Regole di applicazione per l'attivazione del registro telematico
IL DIRETTORE
Visto l’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, secondo il quale i registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione in forma esclusivamente telematica, con cadenza giornaliera, dei dati delle contabilità;
Visto l’articolo 2, comma 10, del predetto decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e, in particolare, le lettere b) e c) secondo cui con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente, nonché le istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire agli organi di controllo in sostituzione dei registri;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori che svolgono attività nei settori dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche qualificati ai sensi delle disposizioni del testo unico delle accise di cui al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare, gli articoli 5 e 28;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, concernente il regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene , in particolare, l’art.7, commi 1 e 3, l’art.9, commi 5 e 6, l’art.24, comma 1, e l’art.26, comma 3;
Vista la circolare n. 335 del 30 dicembre 1992, prot. n. 1570, del Ministro delle finanze recante “Armonizzazione accise – Recepimento direttive comunitarie”;
Viste le Determinazioni Direttoriali prot. n. 1495/UD del 26 settembre 2007, n. 25499/UD del 26 settembre 2008 e n. 12695 del 28 gennaio 2009 concernenti la realizzazione di procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilità degli operatori che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
Ritenuta la necessità di attivare le procedure telematiche realizzate al fine specifico di sostituire la tenuta cartacea dei prescritti registri con la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità, individuando, a tal fine, le regole di applicazione;
Considerato che la portata innovativa e l’impatto derivante dalle predette disposizioni sulla platea degli operatori richiedono un’attuazione graduale per settori di imposta e per tipologia di operatori, in ragione sia della sensibilità fiscale rivestita dai distinti prodotti sottoposti ad accisa sia delle eventuali conseguenti ricadute sul ciclo produttivo aziendale, si dettano le disposizioni attuative per gli operatori qualificati come depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e, valutati i risultati, saranno diramate successive determinazioni per gli altri settori ed operatori;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1
Registro Telematico dei dati della contabilità del depositario autorizzato
1. Il Registro Telematico dei dati della contabilità risiede sul sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sostituisce, per i depositari autorizzati che intendono avvalersene nei modi e termini descritti al successivo articolo 2, i registri cartacei la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
2. Il Registro Telematico è unico per depositario autorizzato che lo alimenta con i dati delle contabilità trasmessi esclusivamente in forma telematica secondo le modalità e i termini specificati all’articolo 4 a seguito della chiusura dei registri cartacei e all’avvenuta inizializzazione del Registro Telematico da effettuarsi nelle forme dettate all’articolo 3.
3. La conservazione dei dati del Registro Telematico mediante archiviazione elettronica nel Sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sostituisce la custodia cartacea di cui al comma 1 e non esime da rilievi che potranno essere formalizzati per accertate irregolarità commesse, per discordanza tra i dati inviati telematicamente e quelli risultanti dai documenti a scorta delle movimentazioni o per la constatazione di eccedenze e deficienze nel deposito o nella circolazione superiori ai limiti consentiti.
Articolo 2
Adesione al Registro Telematico e Istruttoria per l’aggiornamento dell’Anagrafica Accise
1. I depositari autorizzati che intendono avvalersi del Registro Telematico presentano istanza telematica di adesione.
2. Ricevuta l’istanza, fermo restando quanto indicato al comma 1 dell’articolo 9, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente avvia, in contraddittorio con il depositario autorizzato, un’istruttoria volta a verificare la congruenza della codifica dei prodotti presenti nell’Anagrafica Accise con la realtà operativa del depositario e ad identificare le combinazioni dei suddetti prodotti che concorrono alla determinazione di ciascuna giacenza fiscalmente rilevante per materie prime, semilavorati e prodotti finiti, attribuendo univoche codifiche a tali combinazioni.
3. L’Ufficio delle dogane registra sull’Anagrafica Accise del depositario autorizzato le informazioni codificate risultanti dall’istruttoria, di cui al comma 2, necessarie ad individuare automaticamente i raggruppamenti di informazioni corrispondenti ai registri cartacei nonché per il calcolo automatico delle giacenze.
Articolo 3
Chiusura dei registri cartacei – Inizializzazione e validità del Registro Telematico
1. Per procedere alla chiusura dei registri cartacei l’Ufficio delle dogane effettua una verifica inventariale straordinaria con accesso e inserisce nell’Anagrafica Accise del depositario, a fronte delle combinazioni codificate, le corrispondenti rimanenze fisiche risultanti dal verbale di verifica, che valgono come giacenze iniziali delle combinazioni di prodotti distinti per materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
2. L’inserimento delle giacenze di cui al comma 1 determina l’inizializzazione del Registro Telematico, identificato dal codice di accisa del depositario autorizzato, e obbliga il depositario all’alimentazione del Registro secondo le modalità specificate all’articolo 4.
3. A decorrere dalla data di inizializzazione il Registro Telematico sostituisce i registri cartacei per l’adempimento dell’obbligo della tenuta della contabilità, e il depositario autorizzato è svincolato dall’obbligo di tenuta in forma cartacea dei registri previsti dalle norme fiscali in materia di scritturazioni, qui di seguito riepilogati:
a) registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati;
b) registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti;
c) registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa.
4. I registri in formato cartaceo, chiusi a seguito della verifica straordinaria di cui al comma 1, sono custoditi e conservati dal depositario autorizzato secondo le vigenti prescrizioni normative in materia di conservazione di documenti e scritture contabili.
5. Il Registro Telematico resta valido per tutto il periodo di attività del depositario autorizzato.
Articolo 4
Regole per l’alimentazione, la gestione e la consultazione del Registro Telematico
1. I depositari autorizzati trasmettono con cadenza giornaliera i dati delle contabilità entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni oggetto di registrazione; l’assenza di movimentazione di prodotti esonera dalla trasmissione dei dati di contabilità. Il depositario autorizzato ha facoltà di trasmettere i dati con frequenza maggiore, anche per singola movimentazione, sempre entro il prescritto termine.
2. I depositari autorizzati inseriscono in ciascuna movimentazione di prodotti la codifica delle combinazioni afferenti.
3. Il sistema informativo dell’Agenzia assegna un identificativo univoco progressivo annuo ad ogni movimentazione contabile ricevuta che viene fornito al depositario autorizzato nel file di risposta all’invio telematico.
4. Il sistema informativo dell’Agenzia aggiorna automaticamente la giacenza giornaliera per ciascuna combinazione codificata e per ciascun invio.
5. Nel caso di verifica inventariale con accesso, al fine del riscontro della regolarità delle movimentazioni effettuate, i depositari autorizzati sono tenuti a trasmettere, nel medesimo giorno di inizio dell’attività di controllo, rendendoli comunque disponibili in tempo utile per lo svolgimento della stessa, i dati, non ancora inviati, relativi alle operazioni fiscalmente rilevanti eseguite fino al momento di inizio della rilevazione delle giacenze effettive da parte dei verificatori.
6. Il Registro Telematico è consultabile sul sistema informativo dell’Agenzia, dal depositario stesso e dai militari della Guardia di Finanza incaricati di effettuare verifiche inventariali con accesso.
Articolo 5
Principi che regolano la tenuta del Registro Telematico
1. I depositari autorizzati riconoscono quali proprie registrazioni contabili quelle presentate telematicamente e registrate sul Sistema informativo dell’Agenzia.
2. Le informazioni inviate telematicamente dai depositari autorizzati ed acquisite sul Sistema informativo dell’Agenzia assumono piena efficacia giuridica ai fini fiscali e sono opponibili ai soggetti che ne costituiscono la fonte, soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal “Codice dell’Amministrazione digitale”, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. L'invio telematico dei dati delle contabilità, registrati dal Sistema informativo dell’Agenzia, assolve all'obbligo di annotazione nel registro di carico e scarico degli elementi identificativi delle partite oggetto di movimentazione.
4. Restano ferme le disposizioni sulla conservazione dei documenti utilizzati a scorta delle movimentazioni.
Articolo 6
Esibizione dei dati delle contabilità su richiesta degli organi di controllo
1. I depositari autorizzati sottoposti a controllo dall’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli o dalla Guardia di Finanza, sono tenuti ad esibire la stampa dei dati delle contabilità oggetto di richiesta, ove non disponibili sul Sistema informativo dell’Agenzia.
2. I documenti resi disponibili su supporto cartaceo ed acquisiti durante l’accesso assumono carattere di definitività e costituiscono parte integrante del processo verbale di constatazione.
Articolo 7
Rettifiche ai dati trasmessi
1. I depositari autorizzati, per apportare rettifiche ai dati già trasmessi inviano gli appositi record in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nel campo “Note”, la motivazione della rettifica. Ove necessario, per assicurarne la coerenza, sono tenuti a rettificare anche gli ulteriori dati correlati all’intervento di modifica effettuato. Le modalità tecnico-operative per l’esecuzione delle rettifiche e per la compilazione dei relativi tracciati record sono pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
Articolo 8
Procedure da utilizzare nel caso di indisponibilità dei sistemi informativi
1. I depositari autorizzati, nel caso di indisponibilità dei propri sistemi informativi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio doganale territorialmente competente, dalla casella di posta elettronica indicata nell’autorizzazione al Servizio Telematico Doganale, indicando le motivazioni e la presunta durata dell’indisponibilità.
2. Nel caso l’indisponibilità dei propri sistemi o di quelli dell’Agenzia non consenta l’invio telematico dei dati entro i termini previsti dall’articolo 4 comma 1, i depositari autorizzati devono redigere le scritture contabili utilizzando i formulari cartacei pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
3. Al ripristino dei propri sistemi o di quelli dell’Agenzia, i depositari autorizzati provvedono alla trasmissione telematica dei dati non inviati a causa della indisponibilità, entro la prima scadenza utile riferita alla data di ripristino dei sistemi stessi.
Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali
1.Al fine di offrire una adeguata ed efficace assistenza ai depositariautorizzati che presentano l’istanza di adesione di cui al precedente articolo 2, l’Agenzia, sentite le Associazioni di categoria, predispone un piano di attuazione graduale individuando le date di avvio dell’istruttoria parimenti prevista dal medesimo articolo.
2.Per motivate esigenze tecnico–fiscali connesse alla corretta gestionecontabile del deposito, l’Ufficio delle dogane può prescrivere ai depositari autorizzati modifiche all’Anagrafica Accise.
3.Le istruzioni per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del ServizioTelematico Doganale, le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati, la descrizione dei tracciati informatici e le relative regole di compilazione sono pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
4.La presente determinazione viene pubblicata sul sito dell’Agenzia,www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.