Rinvio all'1-1-2020 dell'obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vista la Determinazione Direttoriale n. 125237/RU del 27 dicembre 2016, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizione indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, nonché tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009;
Tenuto conto che il piano delle attività predisposto dalla Commissione Europea indica che gli sviluppi finalizzati all’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise non saranno ultimati prima del 2020;
Ritenuto necessario allineare gli sviluppi nazionali ai piani della Commissione per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise;
Ritenuta necessaria una diversa statuizione per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 1 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e di quelli soggetti o assoggettati alle altre imposizione indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, è differita al 1° gennaio 2020.
2. La decorrenza dell’obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell’ art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 è differita al 1° gennaio 2020.
Art. 2
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 non espressamente modificate dalla presente.