DECRETO 12 aprile 2018 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Omissis
Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 945 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, le modalità con cui i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi di cui agli articoli 23 e 8, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominati, ai soli fini del presente decreto, «depositi ausiliari», di cui non risultino esercenti, sono identificati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. L'identificazione è effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Restano salve le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, di seguito denominato TUA, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e alla tenuta delle contabilità di deposito.

Art. 2
Contenuto dell'istanza
1. I soggetti di cui all'art. 1 che non sono esercenti di un deposito di cui all'art. 23 del TUA presentano un'istanza telematica prima dell'inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario, recante le seguenti informazioni, a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale nonché, nel caso di persone giuridiche e di società, anche l'elenco dei soci;
b) l'indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione ovvero la propria casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, d'ora in avanti denominata PEC, qualora posseduta;
c) la tipologia di prodotti energetici che intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11
(CPA);
d) gli estremi della licenza fiscale di cui all'art. 25 del TUA, qualora posseduta;
e) gli estremi dell'autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato di cui all'art. 8, comma 1, del TUA, qualora posseduta;
f) gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017.
2. All'istanza telematica di cui al comma 1, è allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che, nei confronti dell'impresa ovvero della società rappresentata, non sono in corso, nel territorio dello Stato, procedure concorsuali, che le stesse procedure non sono state definite nell'ultimo quinquennio e che il medesimo soggetto non ha commesso nel territorio nazionale violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali sono state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. Nella medesima dichiarazione di cui al comma 2 il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che nei propri confronti non è stato emesso, ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui al comma 2 e che non è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per i medesimi reati di cui
al comma 2.
4. L'istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale della società, è presentata, per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale e per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, a qualunque Ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione.
5. Per i soggetti non stabiliti nell'Unione europea l'istanza, sottoscritta dal rappresentante fiscale designato, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dagli stessi soggetti, è presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul domicilio fiscale del predetto rappresentante. Nell'istanza sono indicati, oltre ai dati identificativi del rappresentante fiscale e del soggetto istante non stabilito nell'Unione europea, il luogo dove è custodita la documentazione riguardante i prodotti energetici stoccati, l'indirizzo della casella di PEC del predetto rappresentante fiscale presso la quale si intende ricevere ogni comunicazione. Il rappresentante fiscale allega alla medesima istanza la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto non stabilito nell'Unione europea attesta che non ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea qualora abbiano designato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.
7. Le istanze di cui ai commi 1 e 5 e le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono redatte secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 3
Attività di riscontro delle istanze
1. Ricevute le istanze telematiche, corredate dalla relativa dichiarazione, l'Ufficio delle dogane verifica la completezza degli elementi richiesti ai sensi dell'art. 2 e, qualora riscontri la mancanza di uno o più di essi, invita l'interessato, con le modalità di cui al medesimo art. 2, ad integrare l'istanza stessa con i dati mancanti.
2. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa qualora nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 si sia verificata una delle condizioni previste, per la suddetta sospensione, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017.
3. L'Ufficio delle dogane, previo riscontro dell'avvenuto pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'eventuale integrazione della stessa, l'autorizzazione che permette lo stoccaggio presso i depositi ausiliari e attribuisce al soggetto autorizzato il codice identificativo. L'Ufficio delle dogane nega l'autorizzazione di cui all'art. 1 qualora nei confronti del soggetto di cui all'art. 1 si sia verificata una delle condizioni previste, per il predetto diniego, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 ha una validità di due anni dalla data del rilascio e permette lo stoccaggio, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene il relativo atto di assenso di cui all'art. 5, solo successivamente all'acquisizione del medesimo atto di assenso con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5.
5. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono tenuti a comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui all'art. 2 ovvero nella dichiarazione ad essa allegata entro 5 giorni dalla data in cui le medesime variazioni si sono verificate. I soggetti autorizzati che intendono proseguire l'attività di stoccaggio oltre il biennio di validità presentano, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova istanza redatta ai sensi
dell'art. 2.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata o sospesa dall'Ufficio delle dogane qualora nei confronti dei soggetti autorizzati si sia verificata una delle condizioni previste, rispettivamente, dai commi 948 e 949 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, per la revoca o la sospensione della medesima autorizzazione.

Art. 4
Disposizioni particolari per i soggetti esercenti deposito fiscale
1. I soggetti di cui all'art. 1, titolari nel territorio nazionale di un'autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, non revocate o sospese ai sensi dell'art. 23 del TUA, che intendono operare lo stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario di cui non siano esercenti, effettuano apposita comunicazione telematica, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività di stoccaggio, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul proprio deposito fiscale.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 l'esercente deposito fiscale indica, a pena di inammissibilità, il relativo codice di accisa nonché i prodotti energetici, identificati dai rispettivi
codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA), che intende stoccare presso depositi ausiliari; nel caso di più codici di accisa
attribuiti al medesimo esercente, lo stesso soggetto individua quello principale al fine della trasmissione della comunicazione. Al soggetto che effettua la comunicazione è attribuito, entro il
termine di trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, un codice identificativo.
3. Il codice identificativo ha validità di un anno dalla data del suo rilascio e, successivamente alla sua attribuzione, l'attività di stoccaggio è permessa, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto ottiene il relativo atto di assenso di cui all'art. 5, solo dopo l'acquisizione del medesimo atto di assenso con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5.
4. I soggetti che intendono proseguire l'attività di stoccaggio presso depositi ausiliari oltre il termine di validità annuale effettuano una nuova comunicazione al medesimo Ufficio delle dogane di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della scadenza del predetto termine.

Art. 5
Atto di assenso
1. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che intende permettere, presso il proprio deposito, lo stoccaggio di prodotti energetici a soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 o a soggetti in possesso del codice identificativo di cui all'art. 4, rilascia, agli stessi soggetti, uno specifico atto di assenso riferito al medesimo impianto. Lo stoccaggio è ammesso solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Ufficio delle dogane, dell'atto di assenso trasmesso per via telematica dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato e comunque nei limiti della validità del codice identificativo di cui agli articoli 3 e 4.
2. L'atto di assenso sottoscritto dall'esercente deposito fiscale o dal destinatario registrato contiene i dati identificativi del soggetto cui viene permessa l'attività di stoccaggio nonché il relativo codice identificativo. Nell'atto di assenso sono altresì indicati il periodo temporale per il quale il medesimo è rilasciato nonché i prodotti energetici, identificati dai relativi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA), che saranno detenuti nel deposito ausiliario per conto dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 o che sono in possesso del codice identificativo di cui all'art. 4.
3. Gli esercenti depositi di cui all'art. 1, prima di emettere l'atto di assenso di cui al comma 1, effettuano un riscontro della validità dei codici identificativi di cui agli articoli 3 o 4 mediante accesso all'elenco di cui all'art. 6.
4. Gli esercenti depositi ausiliari, qualora intervengano variazioni degli elementi indicati nell'atto di assenso di cui al comma 1, comunicano tali modifiche all'Ufficio delle dogane competente entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse.

Art. 6
Elenco dei soggetti identificati ai fini dello stoccaggio
1. Al fine del rilascio dell'atto di assenso di cui all'art. 5 nonché della verifica di sopravvenute sospensioni o revoche di cui all'art. 1, comma 951, della legge n. 205 del 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili, mediante diretta consultazione telematica, agli esercenti depositi ausiliari, i dati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 e di quelli che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 4, i relativi codici identificativi, le rispettive scadenze di validità, sospensioni o revoche.

Art. 7
Scambio di informazioni e controlli
1. Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, ivi incluse quelle relative alla sussistenza di gravi violazioni degli obblighi stabiliti in materia di Iva, avviene attraverso l'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso l'Agenzia delle entrate. La medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione della Guardia di finanza l'elenco dei soggetti identificati di cui all'art. 6 attraverso l'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso la Guardia di finanza.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire indagini e controlli necessari ai fini della corretta tenuta del riepilogo di cui all'art. 8 e, a tale scopo, hanno facoltà di eseguire le attività previste dall'art. 1, comma 952 della legge n. 205 del 2017.
3. Gli esiti delle attività di controllo di cui al comma 2 sono ricondotti nell'ambito delle attività definite dall'art. 83, commi 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 8
Adempimenti contabili
1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 redige un riepilogo, riportante nell'intestazione il proprio codice identificativo, delle quantità giornaliere dei prodotti energetici distinti per tipologia e destinazione d'uso, stoccati presso ciascun deposito ausiliario, identificato mediante codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso mensilmente all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui il riepilogo si riferisce.
2. Il soggetto di cui all'art. 4 redige un riepilogo, riportante nell'intestazione il proprio codice identificativo, dei quantitativi, distinti per tipologia e destinazione d'uso, dei prodotti energetici
complessivamente stoccati nel periodo di validità della comunicazione presso ciascun deposito ausiliario, identificato dal codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso all'Ufficio delle dogane di cui all'art. 4, comma 1, entro il mese successivo all'anno di riferimento.

Art. 9
Sanzioni
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 956, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dall'Ufficio delle dogane che ha attribuito il codice identificativo al depositante o, per i soggetti depositanti privi di autorizzazione o che non hanno effettuato la comunicazione, dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito
ausiliario.

Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente; lo scambio di informazioni di cui all'art. 7 avviene senza oneri per le predette Agenzie e la Guardia di finanza.

Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, comma 958, della legge n. 205 del 2017, i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'art. 12 del TUA nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati inclusi
quelli atti ad individuare i soggetti di cui agli articoli 3 e 4.
3. Con comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle istanze di autorizzazione di cui all'art. 3 e delle comunicazioni di cui all'art. 4 nonché per la trasmissione con le medesime modalità dei riepiloghi periodici previsti dall'art. 1, comma 952, della legge n.
205 del 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.