DECISIONE (UE) 2017/1003 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2017

sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1. È ammessa l'importazione di merci in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:
i) distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel 2016 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
ii) messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate;
b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78 e 79 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da enti statali o da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità italiane.
2. Sono ammesse in franchigia doganale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 anche le merci importate per l'immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016.

Articolo 2
Entro e non oltre il 30 settembre 2017 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell'articolo 1;
c) i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3
L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 24 agosto 2016 al 30 giugno 2017.

Articolo 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017.