concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2017/1924]
IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,
Omissis
DECIDE:
Articolo 1
In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all'articolo 1 si applica al prodotto e al quantitativo stabilito nell'allegato della presente decisione proveniente da Maurizio, dichiarato per l'immissione in libera pratica nell'Unione per un periodo limitato a un anno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
Il quantitativo di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Le autorità doganali di Maurizio effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di Maurizio trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:
«Derogation — Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017»;
«Dérogation — Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017».
Articolo 6
1. Maurizio e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il 2 ottobre 2017.
Fatto ad Antananarivo, il 2 ottobre 2017.
ALLEGATO
N. d'ordine | Codice NC | Codice TARIC | Designazione delle merci | Periodo | Peso netto (tonnellate) |
09.1611 | ex 0305 69 80 | 25 | Tirsite, salato | 2.10.2017 — 1.10.2018 | 120 |