relativa alle disposizioni applicabili alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regime di importazione di prodotti biologici adottate nel quadro dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro [2020/889]
IL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-SAN MARINO,
Omissis
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le disposizioni applicabili della normativa dell’Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici sono elencate nell’allegato A.
Articolo 2
Le modalità necessarie per garantire il rispetto della normativa dell’Unione di cui all’articolo 1 in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi nella Repubblica di San Marino sono fissate nell’allegato B.
Articolo 3
Le modalità necessarie per garantire il rispetto della normativa dell’Unione di cui all’articolo 1 in materia di prodotti biologici preparati o prodotti nella Repubblica di San Marino sono fissate nell’allegato C.
Articolo 4
Le modifiche degli allegati A, B e C e le altre modalità pratiche necessarie all’applicazione della legislazione indicata in tali allegati sono concordate dai servizi della Commissione europea e dalle autorità della Repubblica di San Marino.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2020.
ALLEGATO A
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI PRODUZIONE BIOLOGICA ED ETICHETTATURA DI PRODOTTI BIOLOGICI
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da:
— regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1),
— regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da:
— regolamento (CE) n. 1254/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 80),
— regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15),
— regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011 (GU L 96 del 9.4.2011, pag. 15),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 3.5.2011, pag. 1),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 5),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012 (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 42),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012 (GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013 (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 5),
— regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 15),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 29).
— regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione, dell’8 aprile 2014 (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 7),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014 (GU L 230 dell’1.8.2014, pag. 10),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 97),
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016 (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 8),
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19),
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 5),
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione, dell’8 dicembre 2017 (GU L 326 del 9.12.2017, pag. 42),
— regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da:
— regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione, del 19 giugno 2009 (GU L 159 del 20.6.2009, pag. 6),
— regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione, del 31 maggio 2010 (GU L 134 dell’1.6.2010, pag. 1),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 3),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011 (GU L 324 del 7.12.2011, pag. 9),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 5),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012 (GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 (GU L 222 del 18.8.2012, pag. 5),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1),
— regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 30),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013 (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell’8 aprile 2014 (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014 (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 39),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 42),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014 (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 9),
— regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 (GU L 348 del 4.12.2014, pag. 1),
— regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 26 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1),
— regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015 (GU L 151 del 18.6.2015, pag. 1),
— regolamento di esecuzione (UE) 2015/1980 della Commissione, del 4 novembre 2015 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 6),
— regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 29),
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 14),
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 2016 (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 23),
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016 (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 43),
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19),
— regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 4),
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione, del 22 maggio 2017 (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6),
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017 (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4),
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017 (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 1),
— regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 29),
— regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018 (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 3),
— regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019 (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 106), rettificato da: GU L 28 del 4.2.2015, pag. 48 (1287/2014), GU L 241 del 17.9.2015, pag. 51 (2015/131).
ALLEGATO B
MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2
1. I prodotti biologici importati nella Repubblica di San Marino da paesi terzi sono accompagnati da un certificato di ispezione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), primo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. La Repubblica di San Marino utilizza il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) creato con la decisione 2003/24/CE della Commissione per il trattamento dei certificati di ispezione elettronici per le importazioni di prodotti biologici da paesi terzi.
3. Ai fini dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008, per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici da paesi terzi nella Repubblica di San Marino, la verifica della partita e la vidimazione dei certificati di ispezione mediante il sistema TRACES sono effettuate per conto della Repubblica di San Marino dagli uffici doganali elencati nell’allegato II della decisione n. 1/2010 «Omnibus».
4. Ai fini dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, alla Repubblica di San Marino può essere chiesto di rivestire il ruolo di correlatore. La Repubblica di San Marino può accettare tale incarico a sua discrezione.
ALLEGATO C
MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3
1. Nei pertinenti articoli dei regolamenti elencati nell’allegato A, i termini «Stato membro» o «Stati membri» comprendono anche la Repubblica di San Marino.
2. Se i pertinenti articoli dei regolamenti elencati nell’allegato A stabiliscono che uno Stato membro debba prendere una decisione o debba effettuare una comunicazione o una notifica, tale decisione deve essere presa o tale comunicazione o notifica deve essere effettuata dalle autorità della Repubblica di San Marino. Tali autorità tengono conto dei pareri dei comitati scientifici dell’Unione e basano le proprie decisioni sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e sulle norme di condotta amministrativa adottate dalla Commissione europea.