relativa a una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo I dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per tener conto della particolare situazione della Repubblica dominicana riguardo a certi prodotti tessili [2017/1463]
IL COMITATO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI,
visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, e l'articolo 42, lettera b), del relativo protocollo I,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga al protocollo I dell'APE e conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, di tale protocollo, i pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e gli short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» del codice SA ex ex 6203.42 (codice NC 6203 42 31) fabbricati con tessuti non originari dei codici SA 5209.42 e 5513.19 (codice NC 5209 42 00 e 5513 19 00) e tagliati nella Repubblica dominicana, cuciti al di fuori del territorio degli Stati del Cariforum e successivamente lavati, stirati o pressati, contrassegnati mediante affissione o stampa con marchi, etichette e loghi e imballati nella Repubblica dominicana, sono considerati originari della Repubblica dominicana alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all'articolo 1 si applica per un anno ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti dalla Repubblica dominicana che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE nel periodo dal 7 luglio 2017 al 6 luglio 2018.
Articolo 3
I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Le autorità doganali della Repubblica dominicana effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali della Repubblica dominicana trasmettono alla Commissione europea, attraverso la segreteria del comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:
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«Derogation — Decision No 1/2017 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 7 July 2017»; |
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«Dérogation — Décision no 1/2017 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 7 juillet 2017»; |
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«Excepción — Decisión no 1/2017 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 7 de julio 2017». |
Articolo 6
Qualora l'UE, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4 della presente decisione, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell'APE Cariforum-UE.
Articolo 7
Se il processo di ratifica da parte di Haiti non dovesse essere completato entro la fine del primo anno di deroga, la deroga di cui all'articolo 1 potrà essere rinnovata per un ulteriore anno mediante una decisione del comitato, purché, tre mesi prima della scadenza di detto periodo, lo Stato del Cariforum interessato dimostri di non potersi ancora conformare alle condizioni del protocollo I.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2017.
ALLEGATO
N. d'ordine |
Codice SA |
Codice NC |
Descrizione delle merci |
Periodo |
Quantitativi (in pezzi) |
09.1950 |
Ex 6203.42 |
6203 42 31 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, e short, per uomo o ragazzo, di tessuti detti «denim» |
7.7.2017–6.7.2018 |
180 647 |