concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [2017/1923]
IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,
Omissis
DECIDE:
Articolo 1
In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 8, dello stesso protocollo, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce SA 0302 o 0303, sono considerati originari di uno Stato dell'ESA alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 4 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all'articolo 1 si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti da uno Stato dell'ESA che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
Articolo 3
I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
1. Le autorità doganali degli Stati dell'ESA effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di tali paesi trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.
3. Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:
«Derogation — Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017»;
«Dérogation — Décision no 1/2017 du comité de coopération couanière AfOA-UE du 2 octobre 2017».
Articolo 5
1. Gli Stati dell'ESA e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Fatto ad Antananarivo, il 2 ottobre 2017.
ALLEGATO
N. d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Periodo | Peso netto (tonnellate) |
09.1618 | 1604 14 21, 31 e 41 1604 14 28, 38 e 48 ex 1604 20 70 (1) |
Conserve di tonno (2) | 1.1.2018 — 31.12.2018 | 8 000 |
1.1.2019 — 31.12.2019 | 8 000 | |||
1.1.2020 — 31.12.2020 | 8 000 | |||
1.1.2021 — 31.12.2021 | 8 000 | |||
1.1.2022 — 31.12.2022 | 8 000 | |||
09.1619 | 1604 14 26, 36 e 46 | Filetti detti «loins» | 1.1.2018 — 31.12.2018 | 2 000 |
1.1.2019 — 31.12.2019 | 2 000 | |||
1.1.2020 — 31.12.2020 | 2 000 | |||
1.1.2021 — 31.12.2021 | 2 000 | |||
1.1.2022 — 31.12.2022 | 2 000 |
____________
(1) Codici TARIC 1604 20 70 30, 1604 20 70 40, 1604 20 70 50, 1604 20 70 92 e 1604 20 70 94.
(2) In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.