Con l’ordine esecutivo del 2 aprile, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi sulle importazioni di beni provenienti da tutto il mondo. Le misure si diversificano in base a prodotti e Paesi di provenienza.
Con l’imposizione di tali dazi sia per l’Italia che per l’UE i settori maggiormente colpiti sono quello dei macchinari, dei prodotti chimici e dei manufatti finiti, che insieme valgono rispettivamente il 77% e l’82% delle esportazioni verso gli Stati Uniti, ma con alcune differenze: l’UE è più esposta sul settore chimico (32% vs 20%) mentre l’Italia sui manufatti finiti (19% vs 11%). Un altro settore particolarmente colpito è quello alimentare che per l’Italia rappresenta circa un decimo delle esportazioni verso gli Stati Uniti.
Nello specifico, l’iniziativa, battezzata “Liberation Day”, prevede dazi base del 10% su quasi tutti i beni importati negli USA e dazi più elevati su beni importati da 60 paesi.
In particolare, di seguito un riepilogo delle misure intraprese:
● dal 5 aprile sarà applicata una tariffa ad-valorem addizionale (universale), pari al 10% sulle importazioni di tutti i beni (salvo le eccezioni di cui sotto) provenienti da tutti Paesi;
● dal 9 aprile per l’Unione Europea la sopra menzionata tariffa salirà ulteriormente del 10%; pertanto il dazio stabilito per i prodotti provenienti dall’UE sarà pari al 20%.
Aliquote maggiori sono invece previste per i beni esportati negli USA dai principali paesi asiatici: Cina (34%), Vietnam (46%), Giappone (24%), Corea del Sud (25%), India (26%), Taiwan (32%), Gran Bretagna (10%).
La lista dei paesi interessati dalle misure in questione è presente nell’Allegato I dell’ordine esecutivo (sotto riportato).
Alla luce di quanto sopra, i dazi aggiuntivi ad valorem si sommerebbero a quelli esistenti. Ad esempio, per l’Unione europea, ai prodotti attualmente sottoposti ad un dazio del 35% si applicherebbe un dazio del 45% dal 5 aprile e un dazio del 55% dal 9 aprile.
PRODOTTI ESENTATI DALLE NUOVE MISURE
I prodotti esentati dalle tariffe addizionali dell’ordine esecutivo in esame possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
- Prodotti e derivati di acciaio e alluminio: restano soggetti alle tariffe addizionali del 25% in vigore dal 12 marzo 2025;
- Automobili: sono soggette dal 3 aprile a tariffe (non addizionali) del 25%, e componenti automotive, che saranno soggette entro il 3 maggio a tariffe (non addizionali) del 25% ;
- Tutti i prodotti elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo che comprendono anche rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, legname, alcuni minerali critici e prodotti energetici.
In relazione a tale ultima categoria, in particolare, non sono colpite dalle nuove aliquote le seguenti categorie di prodotti identificati con l’Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code (codice di riferimento per le Dogane Statunitensi all’ingresso dei prodotti negli Stati Uniti):
- Settore automobilistico (HS code 8701 - 8702 - 8703 - 8704 - 8705) e loro componenti (8407 - 8408 - 8511 - 8706 - 9401.20 - solo alcuni codici all’interno della categoria 8708) su cui già’ si applicano le nuove aliquote su acciaio ed alluminio;
- Prodotti farmaceutici (HS code 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005).
- Rame (HS code 7401 - 7402 - 7403 - 7404 - 7407 - 7408 - 7409 - 7411 - 7413 - 7419); e Semiconduttori (HS code 8541 - 8542);
- Componenti e ricambi di settori strategici statunitensi (aerospaziale (HS code 8802 - 8803 - 8805), difesa (HS code 9301 - 9302 - 9305 - 9306 - 8526.91 - 9014.80 - 9014.20)) che rientrano in specifiche esenzioni;
- Alcune materie prime non disponibili in quantità sufficiente sul mercato interno USA, come determinati minerali e terre rare;
- Legname (HS code 4403 - 4407 - 4412 - 4410 - 4411 - 4406 - 4404 - 4409 - 4415).
Tuttavia, l’ordine esecutivo precisa che per i prodotti elencati nell’Allegato II non sono escluse future indagini e conseguenti incrementi tariffari, secondo la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, che garantisce al presidente degli USA l’autorità di esaminare e imporre dazi sui prodotti che possono impattare la sicurezza nazionale (stesso procedimento che ha portato all’imposizione di tariffe su acciaio, alluminio e automotive da parte di Trump a inizio 2025).
ALLEGATO I (paesi interessati dalle misure)
Algeria 30%
Angola 32%
Bangladesh 37%
Bosnia and Herzegovina 35%
Botswana 37%
Brunei 24%
Cambodia 49%
Cameroon 11%
Chad 13%
China 34%
Côte d`Ivoire 21%
Democratic Republic of the Congo 11%
Equatorial Guinea 13%
European Union 20%
Falkland Islands 41%
Fiji 32%
Guyana 38%
India 26%
Indonesia 32%
Iraq 39%
Israel 17%
Japan 24%
Jordan 20%
Kazakhstan 27%
Laos 48%
Lesotho 50%
Libya 31%
Liechtenstein 37%
Madagascar 47%
Malawi 17%
Malaysia 24%
Mauritius 40%
Moldova 31%
Mozambique 16%
Myanmar (Burma) 44%
Namibia 21%Country Reciprocal Tariff,
Adjusted
Nauru 30%
Nicaragua 18%
Nigeria 14%
North Macedonia 33%
Norway 15%
Pakistan 29%
Philippines 17%
Serbia 37%
South Africa 30%
South Korea 25%
Sri Lanka 44%
Switzerland 31%
Syria 41%
Taiwan 32%
Thailand 36%
Tunisia 28%
Vanuatu 22%
Venezuela 15%
Vietnam 46%
Zambia 17%
Zimbabwe 18%
Le imprese italiane ed europeee che esportano verso gli Stati Uniti dovranno quindi allo stato attuale:
1. Verificare la classificazione doganale dei propri prodotti (codice HS) per comprendere se rientrano nelle nuove aliquote;
2. Verificare tramite i propri accordi Incoterms di consegna al cliente se il dazio è a carico del produttore o del cliente;
3. Coordinarsi con spedizionieri e operatori doganali per assicurare la corretta applicazione delle procedure di sdoganamento e l’eventuale pagamento dei dazi all’atto dello sdoganamento, prima che la merce sia rilasciata negli USA;
4. Monitorare possibili eccezioni o meccanismi di esclusione: l’Amministrazione potrebbe offrire esenzioni a singole imprese o prodotti, specialmente nel caso di importazioni non reperibili a livello domestico USA.
Si raccomanda di consultare il sito ufficiale della United States International Trade Commission (https://hts.usitc.gov/?utm_source=) per trovare l’ultima versione dell’Harmonized Tariff Schedule of the United States.