Com’è noto, i dazi antidumping hanno funzione di tutela del mercato, introducendo un riequilibrio del prezzo del prodotto estero rispetto al prodotto nazionale, applicando al prodotto importato un dazio specifico di importo equivalente al margine del dumping praticato.
L’Unione europea consente, al ricorrere di determinate condizioni, di beneficiare di un’esenzione dai dazi antidumping.
Dazi ferro / acciaio / alluminio.
Nel corso degli anni sono stati più volte introdotti dazi antidumping relativi alle materie prime e ai prodotti di ferro, acciaio e alluminio.
Senza avere la pretesa di riportare in questa sede tutte le misure in corso, ricordiamo le più recenti e interessanti:
a) il Regolamento UE 2023/112 ha adottato nuovi dazi antidumping sulle ruote di alluminio per veicolo a motore della Repubblica Popolare Cinese codici Taric 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50)
b) il Regolamento UE 2023/100 ha previsto un dazio antidumping per i fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici 7310 10 00 e 7310 29 90 (codici Taric 7310 10 00 10 e 7310 29 90 10), originari della Repubblica popolare cinese, per un periodo di 6 mesi
c) Il Regolamento di Esecuzione UE 2023/131 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese
d) con il Regolamento UE 2023/99, la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle ruote di alluminio originarie del Marocco, disponendo, inoltre, la riscossione definitiva del dazio provvisorio applicato su tali prodotti (previsto dal Reg. UE 2022/1221) (codici Taric: 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50)
e) a seguito di indagine aperta dall’OLAF nel 2009 sulle importazioni di tubi di acciaio inossidabile dall’India, e chiusura della stessa l’Olaf è giunta a concludere che i prodotti importati da alcuni fornitori indiani avrebbero avuto origine doganale cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce
f) sempre l’OLAF ha avviato una nuova indagine sui tubi senza saldatura di ferro (derivante da ghisa) o di acciaio (diversi dall’acciaio inossidabile) importati dalla Thailandia.
Contingenti tariffari e Task force.
Strettamente legata alla misura dei dazi antidumping è la previsione di contingenti tariffari.
Il Regolamento UE 2019/159 del 31/01/2019 e ss. mm., ha istituito alcuni contingenti tariffari sulle importazioni di taluni prodotti d’acciaio e, contestualmente, una misura di salvaguardia definitiva ad valorem del 25% in caso di esaurimento degli stessi, consentendo alcune procedure particolari di accesso alle quote contingentali riservate a “tutte le altre origini” durante il 4° periodo contingentale annuale che ha avvio in data 1° aprile.
Per fare fronte all’incremento di attività degli uffici territoriali e centrali per fare fronte al monitoraggio delle procedure, l’Agenzia delle Dogane ha istituito una Task Force Temporanea dei Contingenti Tariffati con il compito di eseguire, coordinare e monitorare le attività connesse alla gestione delle richieste dei contingenti tariffari del 4° trimestre, previsti dal Regolamento UE 2019/159 del 31/01/2019 e ss. mm., e di garantire il necessario supporto agli operatori economici e alle strutture territoriali.
La Task Force garantirà l’assistenza con la presenza in servizio dei suddetti funzionari nella giornata di sabato 1° aprile p.v. e nei giorni feriali delle successive due settimane. Laddove non sia prevista l’apertura degli uffici nella giornata di sabato, il servizio del 1° aprile potrà essere garantito da remoto, previa autorizzazione al servizio esterno presso domicilio.
Prove di origine.
Ricordiamo che, a fronte di una contestazione sull’origine, il certificato di origine non preferenziale costituisce uno strumento essenziale per gli importatori.
Tale documento è rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, e deve essere redatto sulla base del formulario approvato dal legislatore europeo, indicante tutti gli elementi per l’identificazione della merce a cui si riferisce (all. 22-14 e art. 57, par. 3, Reg. 2447/2015).
In caso di fondati dubbi sull’esattezza delle informazioni contenute nel certificato di origine, l’Agenzia delle dogane deve attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell’art. 59 Reg. UE 2447/2015, con la quale richiede alle Autorità esterne di verificare se l’origine dichiarata sia stata correttamente stabilita.
Tale certificazione, pertanto, rappresenta uno strumento di prova fondamentale (salvo la produzione di documenti falsi), in grado di dimostrare che i prodotti importati hanno subito una lavorazione idonea ad attribuire loro l’origine non preferenziale.