COSA DEVONO FARE LE IMPRESE SUL TEMA DUAL USE?

Molto spesso, in qualità di operatori doganali, riceviamo dai clienti richiesta di verifica della circostanza che i loro prodotti possano essere considerati come prodotti a duplice uso.

Ricordiamo che la definizione data dal Regolamento UE 821/2021 dei prodotti a duplice uso comprende i prodotti, software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Trattasi dunque di materiali, software o tecnologie, progettati, fabbricati e commercializzati per scopi civili ma che potrebbero, per le loro caratteristiche tecniche, prestarsi ad illeciti usi finalizzati a scopi militari o alla fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

L’allegato I del Reg. 428/2009, sostituito dal 09/09/2021 dal Reg. 821/2021, elenca i beni che necessitano di apposita autorizzazione per l’esportazione, precisandone le caratteristiche tecniche.
Il modo giusto di procedere.

Come recentemente ricordato in un recente intervento di Assonime che ha raccolto negli “Approfondimenti 1/2022” le risposte fornite da UAMA - Autorità nazionale e dai competenti Uffici della Direzione Dogane dell'Agenzia Dogane e Monopoli ai quesiti ricevuti in occasione dell'incontro del 18 novembre 2021 sul tema: "Il nuovo Regolamento Dual Use e la Trade compliance delle imprese: un sistema di Export Control più moderno ed efficiente", le aziende dovrebbero acquisire una modalità di valutazione diversa da quella diventata una comune pratica “rischiosa”.

Le imprese dovrebbero cioè valutare se il prodotto è a duplice uso consultando dapprima il testo dell’allegato 1 del Regolamento Dual Use e, solo in caso di corrispondenza con una delle voci di controllo ivi elencate, utilizzare le tabelle di correlazione individuali su AIDA per identificare i codici doganali associati alla voce di controllo rilevante. Applicando i criteri di cui al Regolamento Taric, dovrebbe poi essere individuato lo specifico codice di nomenclatura (tra quelli associati alla singola voce di controllo) che sarà dichiarato in sede di export, consentendo all’autorità doganale di effettuare i controlli.

Partire invece dall’analisi della banca dati AIDA per verificare il codice della nomenclatura doganale del prodotto da associare alla descrizione del Regolamento Dual Use non è operazione sempre corretta, in quanto rischia di “lasciare fuori” dal controllo beni che al contrario dovrebbero essere considerato come duali.

In particolare, le autorità hanno precisato che “l’esportatore è tenuto a controllare il numero di categoria dual use all’interno dell’allegato 1” e “se il prodotto risulta listato, allora anche il nuovo codice identificativo doganale corrisponderà a tale prodotto, permettendo i controlli di competenza delle Dogane”.

L’irrilevanza delle altre autorizzazioni doganali
Tra le altre risposte le autorità hanno sottolineato come il riconoscimento della qualifica di AEO ovvero di Operatore Economici Autorizzato e gli altri status e autorizzazioni doganali, quali ad esempio l’esportatore autorizzato, non consentono una riduzione di controlli da dell’UAMA né nel processo di valutazione delle licenze di esportazione.

Su questo punto sia consentito dare il nostro parere: se collaborazione deve esserci tra la pubblica autorità e aziende, non dovrebbe esserci una tale distinzione.

Ciò tanto più considerando che l’autorizzazione AEO Security comporta una verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Dogane (e pertanto da un’autorità pubblica) delle misure sulla sicurezza adottate dalle aziende sulla catena di approvvigionamento dei prodotti, sulle unità di carico e sugli operatori della catena logistica.

Tale restrizione da parte dell’autorità – UAMA sembra pertanto non conforme alla costante richiesta di collaborazione da parte delle autorità alle aziende, che passa anche attraverso la preventiva analisi delle procedure sulla sicurezza adottate dalle aziende richiedenti lo status di AEO S.

Cosa fare?
E’ assolutamente fondamentale che le aziende esportatrici sviluppino al proprio interno una policy aziendale diretta alla valutazione dei propri prodotti come possibili prodotti duali.

Le aziende esportatrici dovranno
- adottare strumenti di Due Diligence nei settori sensibili.
- adottare un apposito ICP (Internal Compliance Program) per accedere a determinate agevolazioni (AGEU007 e autorizzazione globale): tale programma “si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali” (art. 2 Regolamento).