CONTROLLI RADIOMETRICI Per l’estate l’entrata in vigore della nuova disciplina

L’articolo 40 del Decreto Legge N. 17 del 01/03/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.50 del 01/03/2022, ha modificato il Decreto Legislativo N. 101 del 31/07/2020 sull’Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, prevedendo tra l’altro l’entrata in vigore delle nuove normative sui controlli radiometrici a 120 giorni dalla pubblicazione del DL (e quindi al 30 giugno 2022).


IL DL N. 17/2022 – Applicazione soggettiva.
L’articolo 40 del DL citato modifica l’articolo 72 del D. Lgs. 101/2020, individuando i soggetti tenuti al rispetto delle nuove disposizioni sui controlli radiometrici.
E’ previsto che: “1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali”.


I soggetti interessati dalla normativa sono pertanto:
a. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta (che applicheranno la sorveglianza secondo quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 e 2 dell’Allegato XIX);
b. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazione di fusione di rottami o altri materiale metallici di risulta (art. 3 comma 3 Allegato XIX);
c. I soggetti che a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiale metallici di risulta e prodotti semilavorati metallici (art. 3 comma 5 Allegato XIX).

La sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo quanto previsto dall’allegato XIX del decreto, come sostituito dal nuovo DL, che entra in vigore trascorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, salvo diverse disposizioni in sede di conversione, e salvo ulteriori modifiche che possono essere apportate all’allegato XIX dal Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 72 del D. Lgs. 101/2020.

Applicazione oggettiva: l’elenco dei prodotti interessati.
L’elenco (per codice merce) dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica è riportato nell’elenco di cui all’Allegato 2 dell’allegato XIX.
Tra i prodotti che possono rivestire più interesse per le nostre aziende clienti citiamo:
- 5809 00 00 Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici
- 8403 10 10 Caldaie di ghisa
- 8466 91 20 Parti e accessori di getti di ghisa, di ferro o di acciaio per macchine della voce 8464
- 8466 92 20 Parti e accessori di getti di ghisa, di ferro o di acciaio per macchine della voce 8465 8481 80 61 Valvole a saracinesca di ghisa
- 8481 80 63 Valvole a saracinesca di acciaio
- 8607 21 10 Freni ad aria compressa e loro parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio destinati a veicoli per strade ferrate o simili
- 8708 40 91 Parti di acciaio stampato di Cambi di velocità e loro parti di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
- 8708 70 50 Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
- 9401 71 00 Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo imbottiti

Modalità di sorveglianza: Allegato XIX.
Il nuovo allegato XIX (contenuto nel DL 17/2022 che, ricordiamo deve ancora essere convertito in legge), prevede i criteri della sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiale metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metalli, effettuata mediante il controllo del rateo di irraggiamento gamma rilevabile all’esterno del carico, al fine di rilevare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività.

Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici.

La sorveglianza radiometrica va altresì effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo irraggiamento gamma rilevabile all'esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

L’attestazione della sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata
- Da un esperto di radioprotezione di cui al comma 2 dell’articolo 72 incaricato dal soggetto responsabile (il cui elenco è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), oppure
- Da personale alle dipendenze del soggetto responsabile del controllo, scelto d’intesa con l’esperto di radioprotezione incaricato, appositamente formato e che possa seguire procedure scritte definite dall’esperto.

I risultati della sorveglianza devono essere riportati su un apposito registro istituito dall’incaricato, da conservare per 5 anni, e il personale che potrebbe entrare in contatto con sorgenti radioattive (personale addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo) deve essere formato, oltre che sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Qualora le merci provengano da un Paese terzo in cui esistono equivalenti livelli di protezione riconosciuti dall’uso di attestati conformi al modello di cui all’Allegato I del D. Lgs. 101/2020, in luogo dell’attestazione effettuata in dogana, può essere accettata in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti previamente abilitati dall’Autorità competente nello Stato di provenienza