Il 30/12/2024 (30/06/2025 per le micro e piccole imprese come definita dall’art.3 della Direttiva 2013/34/UE) entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (c.d. “Regolamento Deforestazione”) che istituisce obblighi e divieti relativi alle materie prime e ai prodotti commerciali che maggiormente influiscono sui fenomeni della deforestazione e del degrado forestale (espressamente elencati nell’Allegato I del Regolamento), cercando di riportare l’ equilibrio tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico dei Paesi UE, che per espressa previsione normativa, devono sottostare a una normativa che mira alla riduzione del gas a effetto serra.
La Commissione europea ha pubblicato alcune linee guida al fine di fornire informazioni pratiche sull’attuazione del Regolamento, che di seguito andiamo ad analizzare.
Sette materie prime - olio di palma, bovini, soia, caffè, cacao, legname e gomma, nonché prodotti derivati (come carne bovina, mobili o cioccolato) sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento.
Il Reg. (UE) 2023/1115 impone un divieto totale su tutte le merci e i prodotti pertinenti, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni:
(a) devono essere a deforestazione zero;
ossia prodotti che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e, nel caso di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando legno, quest’ultimo deve essere stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
(b) devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione (la Commissione pubblicherà a tempo debito un documento di orientamento specifico sulla legalità);
(c) devono essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale dichiarazione deve essere messa a disposizione dell’autorità competente secondo un sistema di informazione che dovrà essere istituito entro il 30/12/2024.
Il regolamento si applica a due categorie di professionisti:
- Operatori con sede nell’UE: tutte le persone fisiche o giuridiche che nel corso di un’attività commerciale immettono le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell’UE o li esportano dallo stesso; (Importatore e/o Esportatore)
- Commercianti con sede nell’UE: tutte le persone fisiche o giuridiche nella catena di approvvigionamento, diverse dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mettono a disposizione le materie prime e i prodotti precedentemente menzionati sul mercato dell’UE
Nel caso in cui una persona fisica o giuridica sia stabilita in un Paese Terzo, gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano all’importatore UE