Contingenti tariffari per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia

Sulla GUUE L 200 del 1°-8-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) 2017/1405 del 31-7-2017 che modifica, a decorrere dal 21/8/2017, il Reg.to (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia.

In particolare, poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, in vigore dal 1° maggio 2016, non contempla più una procedura di rilascio e di presentazione di un certificato di origine paragonabile a quella applicata fino al 30 aprile 2016 a norma dell’art. 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si evidenzia che per beneficiare dei contingenti in questione non è più necessario presentare il certificato di origine specifico indicato nel Reg.to (CE) n. 847/2006, essendo ora l’origine delle merci determinata conformemente alle disposizioni unionali in vigore - (v. art. 61 del Reg.to UE n. 952/2013).

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Articolo 61- Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione.

3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.