Comunicazione interpretativa 2018/C 201/05 del 12 giugno 2018 - COMMISSIONE EUROPEA

relativa all’applicazione della vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici e di alluminio originari di alcuni paesi terzi

(1) Il 28 aprile 2016 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (di seguito il «regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico») per consentire una raccolta rapida e tempestiva di informazioni statistiche sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici. Tale monitoraggio era necessario in considerazione della vulnerabilità percepita del mercato siderurgico dell’Unione europea di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali.
(2) Il 20 giugno 2017 il regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092 (1) della Commissione, in particolare per semplificarne le disposizioni e incoraggiare ulteriormente l’uso di documenti di vigilanza in formato elettronico.
(3) Il 25 aprile 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/640 (2), che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi (di seguito il «regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio») per consentire una raccolta rapida e tempestiva di informazioni statistiche sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio.
(4) La Commissione ha ricevuto domande in merito al funzionamento del sistema di vigilanza dalle autorità nazionali competenti e da altri soggetti interessati.
(5) Al fine di garantire un’applicazione uniforme dei regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell’alluminio da parte delle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri e agevolare il rispetto di tali regolamenti da parte dei portatori di interessi, la Commissione ritiene necessario fornire un’interpretazione delle norme in materia di vigilanza.
(6) La presente comunicazione non crea nuove norme, ma si limita a fornire chiarimenti circa l’applicazione degli attuali regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell’alluminio.
(7) La presente comunicazione non pregiudica le altre prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione europea, in particolare nel settore della normativa doganale dell’Unione. Inoltre non pregiudica in alcun caso l’interpretazione delle norme di vigilanza che possa essere fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

1. Principi generali
(8) La Commissione deve garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni assunti dall’Unione europea nell’ambito di obblighi di diritto internazionale, in particolare di quelli derivanti dall’adesione dell’Unione europea all’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») relativi al mantenimento di scambi commerciali aperti e fluidi. La vigilanza non è intesa ad ostacolare i flussi commerciali e non deve essere interpretata in tal senso.
(9) L’obiettivo principale del sistema di vigilanza preventiva è la raccolta di dati statistici riguardanti l’intenzione degli operatori economici di importare i prodotti di cui trattasi nel territorio doganale dell’Unione europea. Il sistema dovrebbe pertanto essere il più possibile semplice, poiché persegue unicamente finalità statistiche. È quindi importante che le norme di vigilanza non siano considerate o utilizzate per imporre un onere sproporzionato agli importatori o perturbare gli scambi commerciali normali. In tale contesto le disposizioni dell’accordo dell’OMC sulle procedure in materia di licenze d’importazione forniscono ulteriori elementi interpretativi.
(10) Le norme di vigilanza preventiva contenute nei regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell’alluminio sono complementari alla legislazione doganale dell’Unione europea e, di conseguenza, devono essere ad essa coordinate. In pratica, i documenti di vigilanza accompagnano le richieste di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione europea ogniqualvolta le merci sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
(11) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione promuove l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come previsto dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio. Si tratta di un elemento essenziale per assicurare l’agevolazione degli scambi e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso un sistema per lo scambio di informazioni armonizzato, basato su modelli di dati e formati di messaggi accettati a livello internazionale.
(12) Le norme in materia di vigilanza non stabiliscono un sistema di norme armonizzate, né una rete specifica per il rilascio dei documenti di vigilanza. L’applicazione delle norme in materia di vigilanza non dovrebbe compromettere l’obiettivo generale di agevolazione degli scambi.

2. La domanda dell’importatore
(13) L’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio specificano le indicazioni che devono figurare nella domanda dell’importatore e precisano che quest’ultimo può chiedere un documento di vigilanza direttamente o attraverso un rappresentante.
(14) Per «richiedente» si intende dunque l’«importatore». Per «dichiarante» si intende la persona che presenta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica. Il dichiarante può essere l’importatore o il suo rappresentante.

3. Contenuto della domanda
(15) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera f), del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico, e dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera f), del regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio, il richiedente è tenuto a presentare la dichiarazione seguente: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio dell’Unione».
(16) Qualora il rappresentante non sia stabilito nell’Unione europea, si applica l’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione; tale articolo definisce gli obblighi degli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione relativi alla registrazione presso le autorità nazionali competenti.
(17) In conformità di tale articolo, i rappresentanti non stabiliti nell’Unione europea, che dispongano di un numero EORI valido a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446, e siano incaricati da un importatore stabilito nell’Unione, dovrebbero essere in grado di chiedere ed ottenere un documento di vigilanza in virtù delle norme di cui al regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico a nome di tale importatore.

4. Importazioni oggetto del documento di vigilanza
(18) Ai fini del documento di vigilanza, il termine «importazione» è interpretato come ai fini della dichiarazione doganale corrispondente.
— Deve essere richiesto un documento di vigilanza per ogni codice TARIC. Se sullo stesso ordine/sulla stessa fattura figurano diversi codici TARIC, deve essere richiesto un documento di vigilanza per ogni codice TARIC.
— Un documento di vigilanza può riguardare più spedizioni, purché i quantitativi menzionati nel documento di vigilanza non siano interamente utilizzati in una spedizione.
— Un documento di vigilanza può essere utilizzato per vari ordini di acquisto riguardanti una spedizione con lo stesso codice TARIC e relativa allo stesso richiedente.
— Sulla richiesta di documenti di vigilanza dovrebbe figurare il codice TARIC nel quale rientra il prodotto interessato.

5. Applicazione delle soglie di esenzione
(19) La soglia di esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico si applica solo a singoli codici TARIC: le importazioni effettuate nel quadro di uno specifico codice TARIC, il cui peso netto non superi 2 500 kg [o 5 000 kg nel caso di importazioni di prodotti compresi nella voce SA 7318, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092] possono entrare nel territorio doganale dell’Unione senza un documento di vigilanza.
(20) Analogamente, la soglia di esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio si applica solo a singoli codici TARIC: le importazioni effettuate nel quadro di uno specifico codice TARIC, il cui peso netto non superi 2 500 kg possono entrare nel territorio doganale dell’Unione senza un documento di vigilanza.
(21) Le differenze di prezzo e di volume tra il documento di vigilanza e le effettive operazioni di importazione, di cui all’articolo 3 del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e all’articolo 3 del regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio, dovrebbero essere calcolate sulla base di singoli codici TARIC. Tali differenze non possono basarsi, ad esempio, sul prezzo o sui quantitativi medi relativi a diversi codici TARIC figuranti su una o più fatture o di una o più operazioni.
(22) Ciò significa che, se per ogni codice TARIC il prezzo unitario dei prodotti presentati alle autorità nazionali competenti si discosta di meno del 5% per eccesso o per difetto (in altre parole, se il prezzo è del 5% superiore o inferiore al prezzo indicato nel documento di vigilanza) e/o il quantitativo totale dei prodotti presentati per l’importazione nel quadro di ogni singolo codice TARIC supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di meno del 5%, allora l’immissione in libera pratica deve comunque essere concessa.
(23) Ovviamente, se il quantitativo totale dei prodotti presentati alle autorità nazionali competenti nel quadro di ogni singolo codice TARIC scende al di sotto del quantitativo indicato nel documento di vigilanza, i regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell’alluminio prevedono che l’immissione in libera pratica debba parimenti essere concessa.
(24) I regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell’alluminio non ammettono differenze di prezzo o di quantitativo superiori al 5%. Qualora la differenza di prezzo o di quantitativo superi la soglia del 5% di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio, è necessario un nuovo documento di vigilanza.

6. Prove dell’intenzione di importare
(25) Le prove dell’intenzione di importare, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, ultima frase, del regolamento sulla vigilanza nel settore siderurgico e all’articolo 2, paragrafo 5, ultima frase, del regolamento sulla vigilanza nel settore dell’alluminio, sono costituite da qualunque prova commerciale, ad esempio una copia del contratto di vendita, un ordine di acquisto o qualsiasi altra prova commerciale come gli scambi di corrispondenza (compresi gli scambi di e-mail) che confermano l’ordine delle merci in questione.
(26) L’elenco di cui sopra non è esaustivo e qualsiasi altro tipo di prova commerciale può essere ritenuto sufficiente dalle autorità nazionali competenti.

7. Trasmissione di documenti
(27) La Commissione incoraggia vivamente le autorità competenti a garantire che la trasmissione dei documenti tra l’importatore o il suo rappresentante (richiesta del documento di vigilanza) e l’autorità preposta al rilascio delle licenze (rilascio del documento di vigilanza) sia rapida e semplice e, se possibile, avvenga per via elettronica.

8. Documenti cartacei e in formato elettronico
(28) Secondo i regolamenti sulla vigilanza nei settori siderurgico e dell’alluminio, la domanda del documento di vigilanza può essere effettuata per via elettronica. Le prescrizioni relative al documento cartaceo si applicano solo al modulo di vigilanza stesso (ossia il modulo di cui rispettivamente all’allegato II del regolamento (UE) 2015/478 e all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755).
(29) Le autorità nazionali possono pertanto predisporre sistemi elettronici per il trattamento della domanda. Oltre ai documenti di vigilanza su supporto cartaceo, le suddette autorità possono rilasciare anche documenti di vigilanza in formato elettronico che possono essere trasmessi al sistema doganale elettronico nazionale, dato che le dichiarazioni doganali possono essere rilasciate in formato elettronico nell’ambito delle operazioni doganali. Questa prassi è pienamente in linea con gli obiettivi strategici di cui sopra, a livello sia nazionale che dell’Unione europea, al fine di promuovere la transizione verso l’informatizzazione doganale. La Commissione esorta pertanto a rilasciare e trattare i documenti di vigilanza in formato elettronico al fine di snellire le procedure di vigilanza.
(30) Nel quadro giuridico attuale che disciplina la vigilanza occorre tuttavia continuare a rilasciare documenti cartacei, in particolare su domanda del richiedente o delle autorità nazionali di un altro Stato membro.

 

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(1) Pubblicato su Euroscambi 2017, n. ord. 170124 del 21-6-2017.
(2) Pubblicato su Euroscambi 2018, n. ord. 180071 del 4-5-2018.