COMUNICAZIONE del 1° ottobre 2018 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Regolamenti delegati (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 e 2018/1118 del 7.6.2018 della Commissione che modificano il Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Con i Regolamenti delegati (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 e 2018/1118 del 7.6.2018 della Commissione europea, il legislatore dell’Unione ha apportato modifiche ad alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD - riguardanti il settore delle garanzie e dei rimborsi e sgravi.
GARANZIA
Le modifiche previste dal Regolamento (UE) 2018/1063 del 16.05.2018 riguardano sia aspetti formali inerenti il modello di fideiussione (vedi ad esempio il rinvio operato nell’art. 82 - Garanzia in forma di impegno di un fideiussore - ai modelli degli allegati 31-01; 32-02,32-03, e la modifica dell’espressione “Stati membri” con “autorità doganali” effettuata nell’art. 83) sia aspetti più sostanziali quali:
– l’integrazione del paragrafo VI2 del Titolo VI capitolo 2 dell’Allegato A laddove in tema di “Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l’appuramento di tale regime” è stata introdotta anche la procedura della temporanea custodia, chiarendo in tal modo che anche per questo aspetto si deve fare riferimento, qualora esistente, alla precedente operatività calcolata sui 12 mesi.
– la previsione, al Titolo XX nel capitolo 2 dell’Allegato A - riguardante l’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale – dell’indicazione, nell’istanza, del numero di autorizzazione alla corrispondente garanzia globale o di registrazione della domanda qualora la relativa decisione non sia stata ancora adottata.
Ben più rilevante risulta invece il dispositivo del Reg. 2018/1118 del 7.6.2018, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 13 agosto u.s. ed entrato in vigore il 2 settembre u.s., che modifica il testo dell’art. 84 del RD in materia di “Riduzione dell’importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia per le obbligazioni potenziali (art. 95.2)”.
La modifica nasce dall’esigenza di superare le notevoli difficoltà applicative insorte per la verifica del requisito riguardante la dimostrazione, da parte del richiedente, “di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia” ai fini del riconoscimento di tutte le tipologie di riduzione previste dal citato art. 84 in relazione alle obbligazioni potenziali (al 50%, al 30%,esonero) e di evitare che i soggetti titolari AEO, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.38, par. 5, del Reg. (UE) n. 952/2013 – CDU-, vengano assoggettati ad una duplicazione delle procedure di valutazione.
Per i suddetti motivi, la nuova versione dell’articolo 84 RD prevede la soppressione delle lettere f) del par.1, g) del par. 2 e l) del par. 3, e l’inserimento dei paragrafi 3bis e 3ter. Il nuovo paragrafo 3bis sostituisce il concetto di “risorse finanziarie sufficienti” con quello di “capacità finanziaria sufficiente” ad adempiere agli obblighi di pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri che potrebbero insorgere non coperti dalla garanzia, in ciò ricollegandosi a
quanto già disposto dalle lettere e) del par.1, f) del par. 2 e i) del par. 3.
Nella seconda parte del paragrafo è stato, inoltre, previsto che nell’effettuare la valutazione sulla “capacità finanziaria sufficiente” l’Autorità doganale possa tener conto anche del “rischio d’insorgenza” delle obbligazioni doganali ed altri oneri in relazione al tipo e al volume delle attività doganali del richiedente e al tipo di merci per le quali la garanzia è richiesta.
Infine, nel paragrafo 3ter, in linea con la premessa esigenza di evitare che i soggetti titolari AEO vengano assoggettati ad una duplicazione delle procedure di valutazione, è stato chiaramente disposto che, qualora la “sufficiente idoneità finanziaria” sia già stata valutata in applicazione dell’art.39 c) del CDU, l’autorità doganale deve verificare unicamente se la capacità finanziaria è in grado di giustificare la riduzione/esonero richiesto.
RIMBORSI E SGRAVI
Le modifiche previste dal Regolamento (UE) 2018/1063 del 16.05.2018 riguardano:
 L’art. 97 - proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio -, che è stato integralmente sostituito, con l’introduzione di ulteriori proroghe (Paragrafo 3, lettere a), b) e c)) rispetto ai casi di sospensione già previsti nella vecchia formulazione e riproposti tal quali (paragrafi 1 e 2).
In particolare, secondo il rinnovato dettato normativo, con il consenso del richiedente il rimborso o sgravio il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio dei dazi può essere prorogato qualora l’esito dei procedimenti giudiziari o amministrativi specificamente indicati e di seguito riportati, possa incidere sulla decisione stessa:
A. per un periodo che termina non oltre 30 giorni dopo la data della pronuncia della sentenza, nelle ipotesi in cui dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sia pendente un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili a quelli oggetto della decisione di rimborso/sgravio;
B. per la durata del controllo previsto dagli artt. 109, 110, o 125 (prova dell’origine preferenziale della merce) del RE o nello specifico accordo preferenziale, e, in ogni caso per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta di controllo a posteriori della prova dell’origine preferenziale sia stata inviata alla competente Autorità del Paese terzo, se l’esito di tale controllo incide sulla decisione di rimborso o sgravio dei dazi;
C. per un periodo che termina non oltre 30 giorni dopo la notifica da parte della Commissione europea della revoca della sospensione dell’adozione di decisioni ITV o IVO, conformemente all’art. 23, paragrafo 3, del RE, se la decisione in materia di rimborso o sgravio dei dazi dipende dall’esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell’Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell’art. 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
 Il rinnovato art. 189 (Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici – esecuzione dell’art. 226, paragrafo 2, del CDU) del regolamento di esecuzione, al paragrafo 2 ha previsto la possibilità (dunque, facoltà) di vincolare al transito esterno, di cui al paragrafo 4 dell’art. 118 e all’art. 226, paragrafo 2, del CDU, le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione in conformità del paragrafo 1, del citato art. 118 del CDU (merci difettose o non conformi alle clausole del contratto).
Tale norma si aggiunge a quanto già disposto nella vecchia formulazione dell’articolo in commento, ora ripresa al paragrafo 1 lettera c), per le merci esportate verso un Paese terzo che è parte contraente della Convenzione relativa ad un regime comune di transito, o esportate e che attraversano uno o più Paesi di transito comune.