A partire dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore una versione riveduta della convenzione PEM, semplificando e modernizzando il sistema. Le nuove regole riguarderanno gli scambi tra l’Unione europea e le altre 23 parti contraenti della Convenzione PEM, che includono: Albania; Algeria; Bosnia ed Erzegovina; Egitto; Isole Fær Øer; Georgia; Giordania; Islanda; Israele; Kosovo; Libano; Liechtenstein; Macedonia del Nord; Moldova; Marocco; Montenegro; Norvegia; Autorità Palestinese; Serbia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina.
Le principali modifiche delle nuove regole: Regole di origine più flessibili
Le regole di origine sono maggiormente flessibili e in linea con il contesto industriale e commerciale attuale. Alcune delle principali innovazioni riguardano, ad esempio, l’eliminazione dei requisiti cumulativi, la presenza di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione in UE nonché la presenza di una nuova “doppia trasformazione” per i tessili. Inoltre, per le regole di origine basate sul criterio della soglia massima di materiali non originari, è prevista la possibilità di semplificare le modalità di calcolo dell’origine con l’impiego di valori medi
Quando si valuta se un prodotto è conforme a una regola specifica basata su una limitazione di valore per i materiali non originari, la nuova convenzione offre all’esportatore la flessibilità di chiedere alle autorità doganali l'autorizzazione a calcolare in media il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari al fine di superare la criticità delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
Per alcuni prodotti le regole dell'elenco conferiscono il carattere originario sulla base di una limitazione del valore per materiali non originari. In tal caso il valore di tutti o di specifici materiali non originari non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.
Il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nella parte contraente esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
Nel calcolo del prezzo medio franco fabbrica si tiene conto di tutte le vendite dello stesso prodotto nell'anno fiscale precedente.
Al contrario, nel determinare il valore medio dei materiali non originari anche i materiali provenienti da anni precedenti devono, se del caso, essere inclusi nella determinazione del valore medio.
Soglia di tolleranza
L’attuale soglia di tolleranza è fissata al 10% del prezzo EXW del prodotto.
Il testo delle nuove regole, invece, prevede:
• per i prodotti agricoli il 15% del peso netto del prodotto; e
• per i prodotti industriali il 15% del valore del prezzo EXW del prodotto.
La tolleranza in peso introduce un criterio più oggettivo e una soglia del 15% dovrebbe garantire un trattamento favorevole sufficiente evitando, inoltre, che la fluttuazione internazionale dei prezzi delle materie prime incida sull’origine dei prodotti agricoli.
Prove dell’origine preferenziale
Il testo introduce un unico tipo di prova dell’origine (EUR.1 o dichiarazione di origine), anziché il doppio approccio EUR.1 e EUR.MED, semplificando notevolmente il sistema.
Le nuove norme comprendono anche la possibilità di concordare l’applicazione di un sistema di esportatori registrati (REX). Ciò dovrebbe migliorare il rispetto da parte degli operatori economici, che eviteranno errori dovuti alla complessità delle norme, e anche facilitare la gestione da parte delle autorità doganali.
I POTENZIALI IMPATTI PER LE IMPRESE: VANTAGGI E SFIDE PER GLI OPERATORI
Le nuove regole di origine nell'ambito Paneuromediterraneo sono state concepite non solo per modernizzare e semplificare la struttura normativa esistente, ma soprattutto per stimolare un aumento significativo degli scambi commerciali tra i Paesi dell'area. Tuttavia, l'implementazione di queste normative richiede agli operatori commerciali un'approfondita valutazione delle opportunità e dei rischi coinvolti.