CIRCOLARE N. 4/D prot. n. 61616/RU del 30 maggio 2018 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Coordinamento tecnico delle procedure di accreditamento propedeutico all’autorizzazione ad effettuare la verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali. Precisazioni

Con le circolari 23/D del 29 dicembre 2015, 21/D del 13 settembre 2016 e 6/D del 2 maggio 2017 (*) sono state fornite prescrizioni per il coordinamento tecnico delle procedure di accreditamento, per i soli fini fiscali, dei soggetti che intendono operare quali laboratori autorizzati a prestare supporto all’Agenzia nei controlli di competenza.
Sulla base delle predette prescrizioni, con nota prot.64091 del 31 maggio 2017 era stato fissato al 31 dicembre 2017 il termine per i laboratori in precedenza autorizzati per produrre domanda di accreditamento secondo la norma UNI EN 17020:2012 ad Accredia.
Al riguardo, a seguito di talune perplessità emerse nella pratica applicazione delle predette istruzioni che hanno comportato lo slittamento del predetto termine, si precisa quanto segue.
1) Nella risposta 7 della circolare 6/D/2017 è stato rappresentato che gli organismi di ispezione sono attivati, di norma, dagli esercenti delle officine elettriche, in quanto soggetti obbligati ai sensi del TUA, sia in occasione della verifica di primo impianto, sia successivamente ogni 3 anni (contatori statici) o ogni 5 anni (contatori dinamici) ovvero in caso di verifiche straordinarie (anche legate a riparazione o alla sostituzione del sistema di misura). Al riguardo, fermo restando che i destinatari delle prescrizioni dell’Agenzia sono sempre i predetti soggetti obbligati, a nulla rileva, per i fini di competenza, se, per l’assolvimento delle predette prescrizioni, i predetti soggetti si avvalgano di soggetti terzi (ad esempio, tipicamente, di consulenti esterni che richiedono ai laboratori autorizzati di effettuare il controllo della taratura dei sistemi di misura presso un’officina elettrica). Pertanto, si precisa che l’attivazione di un laboratorio può essere effettuata sia direttamente dall’esercente l’officina elettrica nonché da un soggetto terzo, a condizione, ovviamente, che sia garantito il rispetto delle prescrizioni dell’Amministrazione finanziaria.
2) Nella risposta 13 della circolare 6/D/2017 è stato precisato che, per quanto di competenza dell’Agenzia, non è richiesta un’assicurazione che copra i rischi professionali per ciascun organismo di ispezione. Tale disposizione discende dalla constatazione da parte dell’Agenzia del ridotto rischio dell’attività di che trattasi. Tuttavia, le norme di accreditamento richiedono che ogni organismo disponga di un’adeguata assicurazione per coprire le responsabilità derivanti dalle attività effettuate.
Pertanto, limitatamente allo specifico ambito del controllo della taratura dei complessi di misura fiscali in applicazione dell’art.58 del d.lgs.504/95, la scrivente ritiene, allo stato, sufficiente che l’organismo disponga di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale di almeno 1.000.000 euro. Ovviamente, l’organismo ha facoltà di stipulare un’assicurazione con massimale più elevato o ulteriori tipologie di assicurazione, qualora ritenuto opportuno per tutelare i propri interessi.
3) Nella risposta 15 della circolare 6/D/2017 è stata rappresentata la differenziazione di valore normale fra la verifica in impianto per il primo sistema di misura e la verifica in impianto per ciascun ulteriore sistema di misura eseguita per lo stesso committente nell’arco della stessa giornata. Al riguardo tali ulteriori verifiche si intendono riferite ai sistemi di misura ubicati nella medesima officina elettrica (medesimo codice accisa).
4) Qualora una Società gestisca più laboratori in differenti sedi, la stessa è tenuta ad avere distinte autorizzazioni per ciascun laboratorio gestito e, quindi, per ciascuna sede. Di fatto, ogni laboratorio della medesima Società deve essere in grado di operare autonomamente e, quindi, deve possedere, in particolare, dotazione strumentale e risorse umane rispondenti ai requisiti richiesti dalle circolari dell’Agenzia. In tali casi, tuttavia, l’accreditamento è unico per ciascuna Società, indipendentemente dai laboratori gestiti e, quindi, dalle sedi possedute. Pertanto, nel caso di che trattasi, prima del rilascio dell’autorizzazione per ciascun laboratorio e per la relativa sede, l’Ufficio delle dogane competente dovrà riscontrare che la sede oggetto del procedimento sia inclusa nell’accreditamento dell’organismo di che trattasi e che, quantomeno, disponga almeno di un operatore tecnico, dipendente in via esclusiva della Società, debitamente abilitato dall’Agenzia a seguito dell’esame di cui alla nota prot.22772 del 28 febbraio 2017, munito dell’attrezzatura minima per l’effettuazione delle verifiche in impianto ed in laboratorio.
5) In conformità ai requisiti di imparzialità e di terzietà di cui alla circolare 21/D/2016, si precisa che il contatore campione utilizzato per le verifiche fiscali da un laboratorio autorizzato deve essere debitamente tarato, alle scadenze previste, da un laboratorio accreditato in ambito EA o ILAC o da un Istituto metrologico nazionale diverso dal laboratorio autorizzato stesso. Sono fatti salvi i certificati di taratura in corso di validità alla data della presente circolare.

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Alla luce di quanto sopra esposto, i laboratori in precedenza autorizzati dall’Agenzia non ancora accreditati sono tenuti a regolarizzare la propria posizione in ottemperanza alle prescrizioni della sopra richiamata nota prot.64091 del 31 maggio 2017.
In caso di inadempimento, la scrivente fornirà comunicazione alle Strutture territoriali competenti per attivare la procedura per la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art.7 della legge 241/90.
Codeste Direzioni sono pregate di diffondere la presente nota, per conoscenza e norma, a tutti i laboratori autorizzati di propria competenza, ivi inclusi quelli che hanno ottenuto il nulla osta preventivo dell’Agenzia.

 

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(*) Pubblicata su Euroscambi al n. ord. 170088 del 5 maggio 2017.