Roma, 29 maggio 2024
CIRCOLARE N. 16/2024
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO E CORRETTA GESTIONE DELLA PROCEDURA DOGANALE
Con la circolare n.10 dell’11 aprile scorso sono state fornite indicazioni operative, in conformità alla normativa unionale, per la corretta gestione degli adempimenti dichiarativi e degli altri adempimenti richiesti nel regime del transito.
Considerato che sono emerse difficoltà per il sistematico e immediato adeguamento da parte degli operatori economici e degli Uffici delle dogane alle modalità operative come declinate nella citata circolare n.10, si procede con la presente circolare all’aggiornamento dell’atto di prassi adottato, al fine di assicurare l’aderenza al dettato normativo ed il contrasto alle pratiche non conformi nonché la semplificazione operativa e la correntezza dei traffici.
Pertanto, la presente circolare annulla e sostituisce, con effetto immediato, la circolare n. 10 del 11.04.2024.
Premessa
Con riferimento al regime del transito, sono state evidenziate talune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali ed in particolare:
- all’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale
di destinazione;
- alla mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto;
- alla non conformità delle indicazioni sul suggellamento.
Nell’ottica, quindi, del perseguimento degli obiettivi di miglioramento e semplificazione del rapporto con i contribuenti attraverso la compliance e di contestuale potenziamento delle pratiche tese all’individuazione di comportamenti non conformi, a tutela degli interessi finanziari nazionali ed unionali, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni fondamentali requisiti e presupposti discendenti dalla vigente regolamentazione unionale dell’istituto in esame.
Nel transito, regime doganale “speciale” che consente, con l’obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci non unionali, sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (art. 226, par. 1, del Reg. (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione - CDU), la dichiarazione di vincolo al regime impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai sensi dell’art. 233 CDU.
La richiamata vigilanza doganale è basata sull’osservanza degli adempimenti in premessa richiamati dell’indicazione (e rispetto) del termine per la presentazione delle merci a destino, della identificazione del mezzo di trasporto e della sigillatura.
Al riguardo, si evidenzia che tale vigilanza viene esercitata nell’ambito dei controlli disposti dal sistema AIDA, quindi nell’ambito dei controlli documentali o fisici disposti dal sistema informatico, salvo che vi siano specifiche segnalazioni legate a determinate operazioni che implichino l’esecuzione di controlli autonomi da parte della dogana.
Nel contesto, poi, delle procedure semplificate del transito di cui all’art. 233, par. 4 CDU, come la concessione al titolare del regime dell’autorizzazione ad agire quale speditore autorizzato nonché, se richiesto, ad utilizzare sigilli di un modello particolare, va considerato che la mancata “compliance” con i criteri stabiliti per il vincolo delle merci al regime di transito può essere considerata ai fini della valutazione di misure quali la sospensione o la revoca delle suddette semplificazioni, laddove il competente ufficio ravvisi che le condizioni che ne hanno determinato il rilascio non sono più soddisfatte oppure che non è più garantito il rispetto degli obblighi ad esse afferenti (artt. 27 e 28 CDU e artt. 16-18 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015 -RD).
Ciò posto, si richiamano le istruzioni operative già adottate dall’Agenzia in precedenza, aggiornate alla luce delle modalità esclusivamente telematiche di presentazione delle dichiarazioni di transito presso gli uffici di partenza che, a meno di interventi di controllo disposti dal sistema informatico (CD, RS o VM), non prevedono alcun intervento da parte del personale degli uffici.
1. Termine per la presentazione delle merci
L’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 – RE stabilisce che l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci siano presentate presso l’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il vettore siano in grado di dimostrare all’ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile.
Avuto riguardo all’attuale implementazione del sistema AIDA, che non prevede, se non nei casi in cui detto sistema disponga un’attività di verifica, alcun intervento della dogana al momento del rilascio del movimento di transito presso l’ufficio di partenza, quanto previsto dal predetto articolo 297 deve essere inteso come facoltà della dogana di poter variare, rispetto al dato indicato dal dichiarante, il termine per la presentazione delle merci, ove non lo ritenga congruo con il percorso fino all’ufficio di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato e qualsiasi altra informazione che il dichiarante può fornire in fase di controllo (ad esempio, la necessità di sospendere il trasporto temporaneamente per vincoli ambientali o di altro tipo presenti nei paesi di attraversamento, ovvero per permettere il riposo degli autisti, ecc.).
Pertanto, considerata la numerosità delle variabili che influenzano la durata di un trasporto la determinazione a priori di tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale appare inopportuna.
Posto quanto sopra, il termine indicato dal dichiarante deve intendersi accettato salvo motivato intervento di modifica, in fase di controllo, della dogana.
Di conseguenza, nei casi in cui il sistema AIDA disponga un’attività di controllo presso l’ufficio di partenza, la dogana potrà verificare anche la congruità del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione e, se del caso, stabilirne un termine diverso.
2. Identità del mezzo di trasporto
2.1 Regola generale
Come indicato nell’Allegato B RD le informazioni da riportare sul documento di transito sono precise: l’indicazione del “Mezzo di trasporto alla partenza, n.19 05 000 000”, con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”.
La norma unionale classifica queste informazioni come obbligatorie nella dichiarazione di transito ordinaria (D1), in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e in quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3).
L’indicazione di tali informazioni mira ad evitare oppure a consentire l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.
È competenza dell’ufficio doganale di destinazione segnalare tempestivamente le eventuali discrepanze riscontrate mediante il confronto tra i dati della dichiarazione doganale inviati dall’ufficio di partenza con il messaggio NCTS «Arrivo previsto» e quelli disponibili a destinazione.
Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di indicazioni generiche (“CAMION”, “AEREO”, “RIMORCHIO”, ecc.).
2.2 Autorizzazioni per la deroga alla regola generale – Contenitori con numero identificativo Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, il titolare del regime di transito, se la situazione logistica relativa al punto di partenza non consente di conoscere l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, può essere autorizzato ad indicare nel data element “19 07 063 000 Numero di identificazione del container” il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio a condizione che tali unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati sulla stessa unità di trasporto1.
Le autorizzazioni rilasciate per la deroga in argomento si intendono rilasciate per tutte le operazioni di transito effettuate in un periodo di tempo prestabilito (annuale o biennale, salvo rinnovo).
2.3 Autorizzazioni per la deroga alla regola generale –AEO
Quando la situazione logistica presso il luogo di partenza non consente di fornire l’identificativo del mezzo di trasporto e il titolare del regime di transito è in possesso dello status di AEOC e le pertinenti informazioni possono essere rintracciate, ove necessario, dalla dogana mediante le scritture del titolare del regime di transito, il titolare può essere esonerato dall'obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio di partenza.2 In tali casi, il titolare del regime del transito indicherà nel data element “19 07 063 000 Numero di identificazione del container” il proprio codice certificato AEOC.
Le autorizzazioni rilasciate per la deroga in argomento si intendono rilasciate per tutte le operazioni di transito effettuate in un periodo di tempo prestabilito (annuale o biennale, salvo rinnovo).
3. Uso dei sigilli
Ai sensi dell’art. 299, par.1 RE, le merci che circolano vincolate al regime doganale del transito, di norma, sono identificate mediante la sigillatura.
In particolare, la normativa doganale unionale distingue due tipologie di sigilli (quelli doganali e quelli di un modello particolare di cui, rispettivamente, agli artt. 301 e 317 RE) che devono essere conformi alle medesime caratteristiche essenziali e specifiche tecniche indicate all’art. 301, par.1 RE.
Inoltre, nell’Allegato B del Reg.to delegato 2015/2446 (RD) i data element “Sigillo n. 19 10 000 000” e i relativi sotto-dati “Numero di sigilli n. 19 10 068 000” e “Identificativo n. 19 10 015 000” sono classificati quali informazioni richieste obbligatoriamente nella dichiarazione di transito ordinaria (D1) e in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2).
Nel caso della procedura semplificata che prevede l’utilizzo di un documento di trasporto elettronico (DTE) come dichiarazione doganale di transito (D3), tali dati sono forniti soltanto se l'ufficio doganale di partenza dispone la sigillatura delle merci, altrimenti, ai sensi dell’art.302, par.2, lett. a), b), e c), RE potrà essere cura delle compagnie aeree e marittime applicare proprie misure di identificazione; lo stesso “modus operandi” è applicato anche nel caso del trasporto via ferrovia, anche se le compagnie ferroviarie non possono avvalersi del DTE.
Dovrà anche tenersi conto della deroga indicata nell’art. 302, par.1 RE che consente all’ufficio doganale di partenza di non procedere alla sigillatura (cosiddetta dispensa) in presenza dei requisiti e condizioni indicati nel successivo par. 3.1.
3.1 Misure di identificazione alternative alla sigillatura
3.1.1 Dispensa
Come detto, il paragrafo 1 dell’articolo 302 del RE prevede la facoltà per l’ufficio di decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi, invece, sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa, tale da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.
La decisione di non sigillare le merci vincolate al transito può riguardare:
a) una singola specifica operazione di transito b) una pluralità di operazioni di transito
In entrambi i casi, la dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente dall’ ufficio doganale e deve formare oggetto di specifico provvedimento su richiesta del titolare del regime (in seguito operatore), il cui possesso dovrà essere indicato nella dichiarazione di transito.
Nel caso sub b), l’esenzione dalla sigillatura viene rilasciata per una serie di operazioni omogenee anche distanti tra loro nel tempo. Tale esenzione vale solo per una predeterminata tipologia di operazioni di transito che si intende effettuare e secondo le eventuali condizioni specificate dalla Dogana nel provvedimento di dispensa.
L’autorizzazione alla dispensa viene sempre concessa previa valutazione della natura delle merci che saranno assoggettate al regime del transito e della documentazione che l’operatore si impegnerà ad allegare, ove richiesto, per ogni dichiarazione esentata.
L’operatore, per ottenere la dispensa, deve fornire alla Dogana competente, i seguenti elementi e documenti:
1. descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci che saranno assoggettate al regime di transito con dispensa dalla sigillatura;
2. fac-simile della documentazione contenente la descrizione della merce. Tale documentazione dovrà contenere elementi particolareggiati (serial/part number, denominazione scientifica, denominazione commerciale, descrizione, composizione, codici prodotti ad uso interno, peso, volume, valore, quantità, ecc.) tali da permettere un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura. Se la spedizione consiste in più colli, la documentazione deve specificare anche il contenuto di ogni singolo collo (cosiddetta packing list).
In caso di mancato rispetto delle condizioni poste a base della dispensa, verrà immediatamente revocata l’autorizzazione.
In caso di autorizzazione alla dispensa valida per più operazioni omogenee, il provvedimento può non specificare una durata della stessa, fatta salva la possibilità di revoca in caso di abuso o mancato rispetto delle condizioni fissate dalla presente circolare e di quelle contenute eventualmente nel provvedimento di dispensa.
3.1.2 Dispensa per i soggetti AEOC e AEOF
Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’art. 302 par. 1 del RE, il richiedente la dispensa in possesso dell’autorizzazione AEOC o AEOF, in quanto operatore affidabile, può presentare, a supporto della propria istanza, in luogo della descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci che saranno assoggettate al regime di transito con dispensa dalla sigillatura e del fac-simile della documentazione contenente la descrizione della merce, l’allegata dichiarazione compilata ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
L’autorizzazione per la dispensa dalla sigillatura viene, pertanto, rilasciata sulla base della sola istanza e della dichiarazione sostitutiva.
La veridicità e l’osservanza di quanto dichiarato nell’allegato all’istanza sarà oggetto di verifica nell’ambito dei monitoraggi e dei riesami dell’autorizzazione AEO. L’accertamento della non conformità della dichiarazione allegata all’istanza comporterà la perdita della agevolazione di cui sopra nonché una rivalutazione del grado affidabilità e di compliance dell’operatore oltre alle conseguenze ex lege inerenti alle dichiarazioni mendaci.
3.1.3 Trasporti via mare o aerea
L’articolo 302 del RE, al secondo paragrafo, prevede una deroga alla sigillatura per le merci trasportate via mare, via aerea o per ferrovia, al ricorrere di determinate condizioni.
Al riguardo, si precisa che ad oggi molti contratti di trasporto con le compagnie aeree e marittime prevedono modalità di trasporto multimodali per la consegna presso gli stabilimenti dei destinatari, presso dogane interne o comunque in siti differenti rispetto al luogo di conclusione del tragitto effettuato via mare o aerea.
Per tali operazioni, pertanto, il regime di transito è necessario per la conclusione del trasporto dal sito di arrivo in Italia al sito di consegna della spedizione.
3.1.3.1 Trasporti via mare
Nell’ambito della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) è stato approvato l’International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) che è un insieme di misure che gli Stati aderenti alla Convenzione devono applicare per garantire la sicurezza delle navi commerciali e delle strutture portuali.
Nell’ambito del codice ISPS sono stati stabiliti i requisiti che devono possedere i sigilli utilizzati per i container. Tali requisiti, ancorché non vi sia un riferimento esplicito del codice ISPS, sono sovrapponibili a quelli dello standard ISO 17712:2013, standard tra l’altro adottato anche nell’ambito del C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism).
Premesso quanto sopra, si distinguono i due seguenti casi:
- regime di transito in cui il titolare del regime è la compagnia marittima, la stessa è dispensata ex articolo 302 RE dalla sigillatura del carico fino a destinazione presso il sito di consegna della spedizione;
- regime di transito in cui il titolare è soggetto diverso dalla compagnia marittima, per
motivi di sicurezza fiscale è comunque necessaria la sigillatura del carico, ma si potranno utilizzare i sigilli apposti dalla compagnia marittima alla partenza del container dal paese terzo. In tali casi, nella dichiarazione di transito i titolari del regime utilizzeranno gli estremi dell’identificativo del sigillo apposto dalla compagnia marittima ed indicheranno il riferimento alla polizza di carico. In caso di visita merce disposta dal sistema AIDA, tuttavia, tenuto conto che il sigillo della compagnia marittima verrà rimosso, a conclusione della verifica il titolare è tenuto all’apposizione di un nuovo sigillo ed alla rettifica del relativo identificativo sulla dichiarazione doganale di transito.
3.1.3.2 Trasporti via aerea
Si distinguono i due seguenti casi:
- regime di transito in cui il titolare del regime è la compagnia aerea3, la stessa è dispensata ex articolo 302 RE dalla sigillatura del carico fino a destinazione presso il sito di consegna della spedizione;
- regime di transito in cui il titolare è soggetto diverso dalla compagnia aerea, la sigillatura del carico è obbligatoria o a mezzo dei sigilli ADM o con sigilli di un modello particolare preventivamente autorizzati.
3.2 Caratteristiche dei sigilli ADM
L’art 301 par. 2 del RE prevede che, per i trasporti effettuati in container, si utilizzino sigilli con le caratteristiche ad alta sicurezza indicate dal medesimo articolo, al par. 1.
Ciò posto, al fine di assicurare gli elevati standard di sicurezza richiesti dalla normativa in riferimento, è stato introdotto un nuovo modello di sigillo conforme alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici», con il livello di tipo alta sicurezza “H” con le caratteristiche di seguito indicate:
a) caratteristiche essenziali dei sigilli:
i) rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso;
ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili;
iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci
tracce visibili a occhio nudo;
iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro
apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica;
v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;
b) specifiche tecniche:
i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;
ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire allo stesso tempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.
I sigilli possono essere impiegati per qualsiasi tipo di suggellamento regolando, secondo le necessità, manualmente la lunghezza del filo metallico in quanto la loro applicazione viene effettuata manualmente sul carico.
Per effettuare il suggellamento, l’operatore deve posizionare il cavo del sigillo all’interno della scanalatura presente sul lato opposto all’ancora, lo deve quindi ripiegare per farlo passare nella scanalatura presente sul lato opposto, inserendo poi l’ancora nel corpo cavo del sigillo, dove si andrà ad incastrare realizzandone la chiusura.
I sigilli conformi alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici», con il livello di tipo alta sicurezza “H” sono realizzati in due colorazioni:
- ROSSO: per merci non unionali;
- VERDE: per merci unionali.
Il codice alfanumerico del numero del sigillo, insieme al QR code stampati ed il colore contraddistinguono univocamente ogni esemplare e consentono di individuare l’Ufficio che lo ha apposto nonché la loro tracciabilità dalla loro apposizione dalla partenza sino all’arrivo a destino del transito.
I sigilli in argomento sono prodotti e forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), che ha provveduto alla personalizzazione come di seguito indicato:
Su una faccia è presente:
- l’impronta punzonata con il logo dell’Agenzia comprensiva dell’emblema di Stato;
- il codice “IT” relativo al codice ISO-alfa-2;
- il codice QR code contenente il numero del sigillo;
- l’etichetta verticale “IPZS S.p.A.” accanto al codice QR Code;
- il codice alfanumerico del numero di sigillo, corrispondente al codice del QR code;
Sull’altro lato del sigillo è presente:
- la dicitura “DOGANA” con accanto la lettera “H” inserita all’intero di un cerchio.
3.3 Distribuzione e fornitura dei sigilli ADM
Per la fornitura dei sigilli meccanici nei confronti degli operatori economici è previsto un contributo spese unitario pari ad euro 2,70 da corrispondere tramite la piattaforma OPERA - PagoPA (che sarà opportunamente integrata con tale nuova funzionalità).
Nelle more dell’integrazione della suddetta piattaforma, gli operatori economici potranno dotarsi dei sigilli ADM mediante il preventivo versamento tramite bonifico sul conto intestato all’Agenzia:
IBAN: IT43N0100003230000000000618
ABI: 01000
CAB: 03230
BIC/SWIFT: BITAITRRXXX
La causale di detto versamento è la seguente:
CONTRIBUTO SPESE - CODICE UFFICIO - N. XXXXX SIGILLI DOGANALI DI SICUREZZA ADM
Con la ricevuta di tale pagamento, gli operatori potranno recarsi presso l’Ufficio indicato e ritirare il numero dei sigilli per i quali risulta versato il dovuto contributo unitario alle spese.
A partire dal 01.06.2024 saranno utilizzabili i sigilli ROSSI già assegnati alle Direzioni territoriali e VERDI in corso di distribuzione.
Si fa riserva di comunicare direttive in relazione alla gestione dei sigilli attualmente in uso.
4.1 Autorizzazione all’utilizzo di sigilli di modello particolare
In alternativa all’utilizzo dei sigilli ufficiali dell’Agenzia, la normativa doganale unionale prevede all’art.233 paragrafo 4 lettera c) del CDU e all’art.197 del RD la possibilità di autorizzare l’utilizzo di sigilli di un modello particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 317 e 318 del regolamento di esecuzione.
Al fine di usufruire di tale procedura semplificata, gli operatori interessati presentano istanza dettagliata4 SSE, tramite il sistema delle decisioni doganali CDS, agli Uffici doganali competenti sul territorio dove sono stabiliti.
Considerato che ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione ed alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare autorizzati e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche, le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici delle Dogane devono anche fissare una data di decorrenza per il loro utilizzo, non inferiore a 15 gg., che consenta l’espletamento preventivo della procedura di notifica.
A tal fine, entro 5 gg. dalla data di rilascio o diniego dell’autorizzazione, l’Ufficio provvede a trasmettere l’autorizzazione o il provvedimento di diniego all’Ufficio Regimi e procedure doganali di questa Direzione e, per conoscenza, alla propria Direzione Territoriale.
L’Ufficio Regimi e procedure doganali, entro i successivi 5 gg., provvede alla notifica del provvedimento alla Commissione ed agli altri Stati membri.
Si rammenta, infine, che l’apposizione del sigillo a seguito dello svincolo in assenza di controlli comporta da parte dell’operatore economico la piena assunzione di responsabilità in merito alla corrispondenza tra quando dichiarato nel documento di transito e quanto presente nella spedizione sigillata.
4.1.1 Caratteristiche dei sigilli (contenitori)
I sigilli di tipo meccanico sono quelli di norma utilizzati per assicurare la chiusura di container, cassa mobile o semirimorchio.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’uso di sigilli propri, gli stessi dovranno essere conformi alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici».
4.1.2 Caratteristiche dei sigilli (colli)
Il richiamato paragrafo 2 dell’articolo 301 del RE si riferisce in particolare ai sigilli meccanici utilizzabili per i container.
Tuttavia, il già menzionato articolo 301 non osta all’utilizzo di sigilli non meccanici, non oggetto di certificazione ISO 17712:2013, in particolar modo ove si debba procedere alla sigillatura dei singoli colli invece che di un container, cassa mobile o semirimorchio, come indicato alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 299 RE.
In tali casi possono essere autorizzate, in luogo dei sigilli meccanici, etichette o nastri adesivi antimanomissione (di seguito etichette).
In particolare, si sottolinea che per poter essere autorizzate le etichette dovranno riportare stampato chiaramente ed indelebilmente l’identificativo dell’obbligato principale ed un numero univoco (seriale o altro codice alfanumerico).
La rimozione accidentale o volontaria dell’etichetta dovrà risultare da marcatura trasferita sul collo (ad esempio sulla superficie del collo, dopo la rimozione dell’etichetta risulta una scritta di avvertenza dell’avvenuta rimozione).
Non possono essere autorizzati etichette o nastri adesivi del tipo distruttibile6, in quanto facilmente danneggiabili con la movimentazione dei colli.
5. Controllo suggellamenti e vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare
I titolari del regime di transito provvederanno ad apporre i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci, prima che il mezzo di trasporto o i colli lascino il luogo di carico.
In caso di esito RS o VM, il funzionario incaricato deve verificare la corretta apposizione dei sigilli come indicati sul documento di transito, sia in partenza che in arrivo.
Nel caso di utilizzo di sigilli di un modello particolare, qualora venga accertata una non conformità sul loro utilizzo, l’Ufficio doganale che l’abbia constatata deve tempestivamente informare, se differente, l’Ufficio delle Dogane7 dove è stato acceso il regime di transito per le ulteriori verifiche del caso e per l’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti.
6. Registro utilizzo sigilli
Sia nel caso in cui l’operatore utilizzi i sigilli meccanici dell’Agenzia ovvero quelli propri autorizzati ex articolo 233 CDU, il titolare del regime dovrà tenere un registro specifico dove annotare per ogni sigillo utilizzato gli estremi del documento di transito emesso.
Il registro degli utilizzi dei sigilli sarà, a richiesta, immediatamente esibito alla dogana in caso di controllo.
***
Le indicazioni della presente circolare di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3, con le semplificazioni operative descritte, sono riferite all’assolvimento delle modalità dichiarative con l’uso dei nuovi tracciati D1.
Tenuto conto del tempo necessario ad alcuni adeguamenti del sistema informativo e per l’attivazione e conclusione delle procedure autorizzatorie richiamate dalla presente circolare da parte degli operatori nonché degli Uffici delle dogane e considerati i tempi tecnici per acquisire i nuovi sigilli, la presente circolare troverà compiuta attuazione a partire dal 2.12.20248.
Per quanto non diversamente disposto dall’applicazione della presente, continuano ad applicarsi le vigenti istruzioni e cautele in materia di apposizione di sigilli.
Le Direzioni Territoriali coadiuveranno gli uffici nell’attività di sensibilizzazione ed adeguamento graduale alle procedure indicate da parte degli operatori interessati, e vigileranno sull’uniforme applicazione della presente presso gli Uffici dipendenti.
Eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero
Firmato digitalmente