CIRCOLARE N. 13/D prot. n. 128069/RU del 16 novembre 2017 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Regolamento (UE) n. 2447/2015. Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali.

Premessa
Il sistema degli esportatori registrati REX è stato adottato dal 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), come disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 - RE. Ne è’ prevista, tuttavia, in tale ambito un’applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2020.
Lo stesso sistema REX è utilizzato anche per la certificazione dell'origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali.
Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.
Una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG.
Gli artt. da 78 a 111 del RE disciplinano l’applicazione del sistema nel contesto SPG mentre l’art. 68, par. 1, del medesimo Regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE, nel medesimo sistema, anche al fine di utilizzarne le peculiarità al di fuori del SPG. In particolare, nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell’UE.
La citata previsione è concretamente applicabile all’Accordo UE/Canada (rif. art. 19 del Protocollo Origine CETA). Detto Accordo prevede che un documento relativo all’origine potrà essere compilato, fino alla conclusione del periodo di deroga (31 dicembre 2017), previsto dal par. 5 del citato art. 68 RE, da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’Unione (1). Dopo tale data, ai fini dell’applicazione del CETA è obbligatoria la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX.
Ciò premesso, si forniscono specifiche indicazioni per la corretta e uniforme gestione del nuovo sistema, in considerazione sia delle disposizioni contenute nel RE, come modificato dal successivo Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, sia delle indicazioni contenute nel documento TAXUD (Orientamenti sul sistema degli esportatori registrati REX), diramato dalla Commissione Europea e disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Codice Doganale dell’Unione – CDU”.

1. REQUISITI ED OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI (art. 91 RE)
Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o ri-speditore di merci, stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.
In particolare, una società UE che ha sede in uno Stato membro e locali commerciali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi dei citati Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno anche un diverso codice EORI). Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice.
L'esportatore può richiedere la registrazione alle autorità competenti del Paese in cui è stabilito o dove ha la sua sede sociale e amministrativa. L'esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati; le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell’esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto stabilito negli accordi preferenziali. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno civile in cui sono state redatte le dichiarazioni sull'origine, salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi commerciali preferenziali.

2. PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPORTATORI NAZIONALI NEL SISTEMA REX (art. 68, art. 80, art. 86, RE)
A) Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG): la registrazione va eseguita utilizzando il modello di cui all'allegato 22-06 RE (allegato 1) dai seguenti soggetti, operanti in ambito SPG:
- operatori economici nazionali, che esportano – oltre il valore soglia di Euro 6.000 - verso Paesi beneficiari SPG merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti, che saranno poi reimportati nel territorio UE (cumulo bilaterale);
- rispeditori nazionali – oltre il valore soglia di Euro 6.000 - di merci originarie di Paesi beneficiari SPG verso altri Stati membri, che intendono essere registrati in ambito SPG.
B) Accordi commerciali UE/Paesi terzi che prevedono l’utilizzo del sistema REX (es. CETA): la registrazione va eseguita utilizzando il modello di cui all’allegato 22-06 rettificato (allegato 2).
I due distinti modelli (allegati alla presente nella loro attuale versione) adottati a livello unionale, ai quali ci si attiene per garantire la necessaria uniformità di comportamento, hanno comunque a fronte un unico sistema di numerazione REX. Tuttavia, ove l’esportatore operi nei due ambiti (come sopra contraddistinti alle lettere A e B), deve presentare due distinte richieste.
Le domande vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, individuato sulla scorta dei criteri indicati dagli artt. 22 par. 1, CDU, ed eventualmente art. 12 RD.
Le informazioni obbligatorie che il richiedente deve fornire sono indicate nei due modelli di richiesta:
- campo 1 (informazioni generali sull’azienda);
- campo 3 (specificazione dell’attività principale);
- campo 4 (descrizione delle merci beneficiarie di trattamento preferenziale e indicazione del codice NC);
- campo 5 (dati del firmatario autorizzato);
- campo 6 (consenso alla pubblicazione dei dati).
Nel campo 2 (facoltativo) andrà indicato un eventuale punto di contatto diverso da quello di cui al campo 1.
Nei campi 5 e 6 vanno apposte le firme dell'esportatore, rispettivamente per la sottoscrizione della domanda e per il consenso alla pubblicazione dei dati. Quando il modello di domanda è presentato dall'esportatore in formato cartaceo, è obbligatoria la sottoscrizione autografa. Il modello può essere presentato a mano, a mezzo posta o a mezzo e-mail non PEC (in questi ultimi due casi occorre allegare la copia del documento di identità del richiedente). E’ anche consentita la presentazione del modello di domanda in formato elettronico con firma autenticata elettronicamente.
Gli uffici doganali competenti alla registrazione degli esportatori procederanno ad un controllo formale in merito alla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda.
Ove il modello di domanda presentato dall'esportatore risulti completo ed il controllo formale abbia dato esito positivo, gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti effettuano la registrazione dell’esportatore richiedente, secondo le modalità tecnico-procedurali indicate dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione.
L’articolo 80, parag. 2) RE stabilisce che la registrazione deve essere effettuata "senza indugio". Si invitano, pertanto, gli Uffici doganali a procedere a tali adempimenti con la massima celerità.
Al momento della registrazione, l’Ufficio procede alla compilazione della casella 7 del modello di domanda inserendovi i seguenti elementi:
a) il numero di registrazione (numero REX) assegnato all'operatore economico;
b) la data di registrazione nel sistema REX;
c) la data di validità della registrazione, corrispondente a quella di acquisizione del modello di domanda completo in tutte le sue parti;
d) la firma del Direttore dell’Ufficio e il timbro ufficiale.
Gli Uffici doganali competenti comunicano al richiedente il completamento della procedura di registrazione. Se la comunicazione è trasmessa in formato cartaceo, nella casella 7 dei moduli di domanda presentati (Allegato 1 o Allegato 2 ) devono essere apposti manualmente la firma del Direttore dell’Ufficio ed il timbro ufficiale. In caso di trasmissione con strumenti elettronici, firma e timbro sono sostituiti dall’autenticazione elettronica. Gli uffici doganali conservano copia della documentazione cartacea o delle notifiche elettroniche inviate agli esportatori registrati.
I dati di registrazione sono generali e non sono correlati ad elementi specifici relativi ai vari Accordi commerciali (nel modello di domanda di cui all’Allegato 2 non è presente alcun collegamento con regole specifiche di origine degli accordi preferenziali).
Un operatore UE, che abbia la qualifica di esportatore registrato, potrà utilizzare lo stesso numero di registrazione nell'ambito dei sistemi SPG dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia e, in futuro, della Turchia; le regole d'origine SPG dei citati paesi sono simili e pertanto è stata stabilita la condivisione dello stesso sistema REX, con conseguente unica registrazione degli esportatori.
Eventuali evoluzioni delle funzionalità informatiche a supporto della descritta procedura verranno comunicate dalla predetta Direzione centrale tecnologie per l'innovazione.

3. MODIFICA E REVOCA DELLA REGISTRAZIONE (art. 89 RE)
Un esportatore registrato deve comunicare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente le modifiche dei suoi dati intervenute successivamente alla registrazione.
La richiesta (da effettuarsi in forma cartacea o per via elettronica) va prodotta utilizzando il modello di domanda di cui agli Allegati 1 e 2. Il modello andrà compilato indicando il codice di registrazione già assegnato, pur essendo ricompreso in una casella riservata all’Amministrazione. Andranno inoltre evidenziate, mediante specifica annotazione, le caselle interessate alla modifica.
Gli Uffici doganali informeranno l’esportatore circa l’avvenuta modifica.
Un esportatore registrato deve chiedere la revoca dal sistema REX quando :
a) non soddisfa più le condizioni richieste dal sistema REX;
b) non intende più utilizzare il proprio numero di registrazione;
c) cessa la propria attività.
L’Ufficio doganale competente procede autonomamente alla revoca della registrazione ove, in sede di controllo, accerti che un esportatore registrato ha cessato la propria attività o che non sussistono più le condizioni e i requisiti iniziali. Il numero di registrazione di un esportatore revocato non può essere utilizzato per nuove registrazioni di altri esportatori; un esportatore già registrato e successivamente revocato può richiedere una nuova registrazione ove dimostri che le condizioni e i requisiti venuti meno siano stati ristabiliti. In tale caso l’Ufficio competente assegna un nuovo numero di registrazione all'esportatore e non riutilizza il vecchio numero revocato. In caso di annullamento di una revoca a seguito di provvedimento amministrativo o giurisdizionale o a seguito di errore, lo stesso numero di registrazione può, invece, essere riassegnato all’esportatore.
In caso di modifiche allo status giuridico dell'esportatore registrato, con conseguente assegnazione di un nuovo numero EORI, si procede alla revoca della registrazione esistente e all’attribuzione al nuovo soggetto di un numero di registrazione diverso da quello assegnato in precedenza.

4. CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (art. 80, artt. 108/111 RE)
Gli Uffici doganali provvederanno ad effettuare regolare attività di monitoraggio dei dati di registrazione di un esportatore per verificare che gli stessi siano attuali e che continuino ad essere rispettare le condizioni iniziali per la registrazione.
Gli Uffici doganali condurranno, inoltre, le attività di verifica e di controllo a posteriori entro l’ambito SPG in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie in materia (articoli da 108 a 111 del RE).
Nell’ambito degli Accordi di libero scambio che prevedono l’emissione di dichiarazioni di origine da parte di esportatori registrati REX, gli Uffici effettueranno attività di controllo di iniziativa sugli esportatori a intervalli determinati e sulla base di opportuni criteri di analisi dei rischi (art. 108 RE).
Per quanto concerne in particolare l’Accordo UE/Canada (CETA), saranno applicate le disposizioni procedurali relative alla cooperazione amministrativa e alla verifica dell’origine disciplinate nel Protocollo origine allegato all’Accordo (articoli 28, 29, 30).

5. APPLICAZIONE DEL SISTEMA REX NEGLI ACCORDI PREFERENZIALI TRA UE E PAESI TERZI (art. 68 RE)
Come riportato in premessa, l’articolo 68 RE, riformulato dal Regolamento di esecuzione UE 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX anche ai fini della compilazione dei documenti di origine nell’ambito di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi. La disposizione prevede che, in tali contesti, un documento relativo all’origine può essere compilato, oltre il valore soglia di Euro 6.000 per ciascuna spedizione (cit. art. 68 par. 4), esclusivamente da un esportatore registrato dall’autorità doganale di uno Stato membro. Al di sotto del valore soglia di Euro 6.000 non occorre essere registrati.
Fino al 31 dicembre 2017, in virtù della deroga di cui al par. 5 dello stesso art. 68 RE, un documento relativo all’origine può essere compilato, oltre il valore soglia di Euro 6.000, da un esportatore non registrato a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’UE.
Al riguardo, questa Direzione Centrale ha già fornito - con le note prot. 99637/RU del 14/09/2017, prot. 108821/RU del 28/09/2017, prot. 118064/RU del 18/10/2017 – indicazioni ed istruzioni agli uffici territoriali in merito alla concessione o alla estensione, nel predetto periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2017, dello status di esportatore autorizzato agli operatori nazionali che effettuano esportazioni nell’ambito del citato Accordo CETA.
Ad integrazione delle citate note, si ritiene opportuno precisare e chiarire talune modalità procedurali relative alla gestione delle operazioni di esportazione effettuate o da effettuarsi nel predetto periodo di deroga e fino alla avvenuta registrazione degli operatori nazionali nel sistema REX:
a) nell’ambito dell’Accordo CETA, fino alla data di registrazione nel REX e, comunque, non oltre il 31.12.2017, gli esportatori nazionali compilano una dichiarazione di origine (sulla base del modello di cui all’allegato 2 del Protocollo origine del CETA) utilizzando il numero di esportatore autorizzato, assegnato dall’Ufficio, come se fosse un numero REX, (articolo 68, par. 5, RE). La disposizione si applica oltre la soglia di valore di 6.000 Euro per ciascuna spedizione, dato che non è necessaria l’indicazione di alcun numero al di sotto di tale soglia (in tale caso lo spazio riservato al numero di autorizzazione doganale nella dichiarazione di origine va lasciato vuoto).
b) gli operatori che già rivestono la qualifica di esportatore autorizzato nell’ambito di altri Accordi preferenziali, nei confronti dei quali gli Uffici doganali hanno provveduto o provvederanno ad estendere tale autorizzazione anche entro l’ambito CETA, devono utilizzare il numero di autorizzazione in precedenza assegnato.
Come sopra indicato, con l’entrata in esercizio della procedura di registrazione degli esportatori nel sistema REX, gli Uffici doganali riceveranno le richieste di registrazione compilate sulla base del modello di domanda modificato rispetto a quello di cui al citato allegato 22-06 (allegato 2 alla presente nota).
Riguardo, invece, agli operatori economici che, a partire dal mese di settembre 2017, hanno ottenuto l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, gli Uffici doganali provvederanno autonomamente e direttamente, senza necessità di ricevere ulteriori richieste da parte dei soggetti interessati, alla immediata registrazione nel sistema REX, ferme restando le competenze in materia di effettuazione di controlli, anche a posteriori, al fine di verificare la concreta sussistenza di tutti i requisiti e presupposti iniziali sulla base dei quali è stato riconosciuto lo status di esportatore autorizzato. Gli Uffici doganali procederanno poi a comunicare all'operatore economico il completamento della procedura di registrazione, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 3.

6. SERVIZIO DI ASSISTENZA Helpdesk
Per eventuali richieste o quesiti di natura tecnica o giuridico-procedurale concernenti il sistema REX, si pone in evidenza che è stato istituito il servizio di assistenza helpdesk, che potrà essere utilizzato dagli utenti interessati, con le modalità indicate dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione

DISPOSIZIONI FINALI
Codeste Direzioni vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni assicurando il tempestivo adempimento delle attività di competenza dei dipendenti Uffici e segnalando alla scrivente eventuali problematiche applicative.

 

Mod. REX - SPG
Allegato 1 - Modello conforme all’allegato 22-06 del Regolamento (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia (1)

1. Nome e cognome/ Ragione sociale, indirizzo completo e paese dell'esportatore, codice EORI o numero di identificazione dell'operatore (2).

 

 

 

2. Informazioni di contatto, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile.

 

 

 

3. Specificare se l’attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

 

 

 

4. Descrizione indicative delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli, se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

 

 

5. Impegni che l'esportatore deve assumere
Il sottoscritto/La sottoscritta:
- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze generalizzate;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del codice di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con l'autorità competente;
- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri oppure dalle autorità della Norvegia, della Svizzera o della Turchia (applicabile unicamente agli esportatori nei paesi beneficiari);
- si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
- si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito del sistema.
………………………………………………………………………….…………………..………….......................................................................................................….…
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (3)
6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico (3).
Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.
………………………………………………………………………………………..…………................................................................................................................…….
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione
7. Spazio riservato all'amministrazione (3)
Il richiedente è registrato con il seguente codice:
Codice di registrazione: …………………………………………………………………….…….............................................................................................................….
Data di registrazione: ……………………………………………………………………...………................................................................................................................
Data di decorrenza della validità della registrazione: ………………………….………………….......................................................................................................…
Firma e timbro: ………………………………………………………………………………………..............................................................................................................

Informazioni
concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalle autorità competenti di un paese beneficiario o di un paese terzo che attua la direttiva 95/46/CE, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione della suddetta direttiva.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine SPG dell'UE quali definite nella pertinente normativa dell'Unione. La suddetta normativa, che prevede le norme di origine SPG dell'UE, costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.
L'elenco dei servizi doganali/delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L’accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese beneficiario e dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/ 2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti dei paesi beneficiari e alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda, rispettivamente, alle autorità competenti del paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm)
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor - EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB).



(1) Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione europea (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.
(2) Per gli esportatori e i rispeditori dell'UE è obbligatoria l'indicazione del codice EORI. Per gli esportatori dei paesi beneficiari e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia è obbligatoria l'indicazione del numero di identificazione dell'operatore.
(3) Quando le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità doganali sono effettuati usando strumenti elettronici, la firma ed il timbro da riportare nei riquadri 5, 6 e 7 sono sostituite dall’autenticazione elettronica.

 

Mod. REX - FTA

Allegato 2 - Modello conforme all’allegato 2 del documento TAXUD “Registered Exporter System (REX ) - Guidance document
DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO AL DI FUORI DEL QUADRO DELLE PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE

1. Nome e cognome / Ragione sociale, indirizzo completo e Paese dell’esportatore, codice EORI.

 

 

 

2. Informazioni di contatto, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile.

 

 

 

3. Specificare se l’attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

 

 

 

4. Descrizione indicative delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli, se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

 

 

5. Impegni che l’esportatore deve assumere: (1)
Il sottoscritto/ La sottoscritta:
- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la certificazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci, nel quadro dell’accordo di commercio preferenziale interessato;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibile al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni (o più a lungo, nel rispetto del periodo stabilito nell’accordo preferenziale) dalla fine dell’anno civile in cui è stata compilata l’attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del codice di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con l'autorità competente;
Modello conforme all’allegato 2 del documento TAXUD “Registered Exporter System (REX ) - Guidance document
- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l’applicazione del sistema REX;
- si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema REX
………………………………………………………………………………………………..………..…...................................................................................................……
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione
6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico (1)
Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.
………………………………………………………………………………………..…………................................................................................................................…….
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione
7. Spazio riservato all'amministrazione (1)
Il richiedente è registrato con il seguente codice:
Codice di registrazione: …………………………………………………..……..……………...........................................................................................................………
Data di registrazione: ………………………………………………………….……..……………….............................................................................................................
Data di decorrenza della validità della registrazione: …………………………………...……………......................................................................................................
Firma e timbro: ……………………………………………………………………….……….……….............................................................................................................
Informazioni
concernenti la protezione ed il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema
1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. L’Articolo 68 del Regolamento (EU) 2015/2447 che fornisce le regole per la domanda per il Sistema REX al di fuori del SPG costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.
L'elenco dei servizi doganali/delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità doganali competenti degli Stati membri.
5. l dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità doganali competenti degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. l dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor - EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB).


(1) Quando le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità doganali sono effettuati usando strumenti elettronici, la firma ed il timbro da riportare nei riquadri 5, 6 e 7 sono sostituite dall’autenticazione elettronica.

___________

(1) Si vedano le note della scrivente prott. 99637/RU del 14/09/2017, 108821/RU del 28/09/2017 e 118064/RU del 18/10/2017.