Art.35, comma 1, del D.Lgs.n.504/95 come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n.225. Fabbricazione di birre radler. Prescrizioni per il controllo della produzione e l’accertamento delle birre c.d. radler
1 - Introduzione
Con l’art.4-ter, comma 1, lettera l), punto 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193 (convertito, con codificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225) è stata modificata la previgente definizione di grado Plato per i fini dell’accertamento dell’accisa sulla birra, prevedendo che nella determinazione dello stesso siano esclusi gli “zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta”.
Tale innovazione legislativa comporta una differente modalità di accertamento del predetto grado Plato per le cosiddette “birre radler”, vale a dire quella tipologia di birre ottenute aggiungendo ad una birra prodotta nella fabbrica (denominata, nel seguito, “birra base”) altre bevande non alcoliche (ad esempio: sciroppi di agrumi, gassosa, succhi di frutta, ecc....)
Le birre radler ottenute dalle suddette miscelazioni sono successivamente condizionate, accertate quantitativamente prese in carico nel registro di magazzino del deposito fiscale, distintamente per
denominazione commerciale e, in ogni caso, a seconda del carico di imposta gravante.
Pertanto, nelle fabbriche in cui sono prodotte si rende necessario detenere e contabilizzare tali birre separatamente da quelle alle quali non vengono aggiunte bevande analcoliche (vale a dire, le birre “ordinarie” che possono essere impiegate come birre base per la produzione delle radler) e definire, per le prime, specifiche modalità di accertamento e di controllo del relativo grado Plato con l’esclusione degli zuccheri aggiunti per la determinazione dell’imposta gravante, vista l’impossibilità di determinare tale valore previa analisi chimica del prodotto finito senza disporre delle caratteristiche analitiche delle materie prime della miscela.
Al riguardo, d’intesa con la Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, si forniscono le seguenti prescrizioni tecnico –operative tutela dell’interesse fiscale le quali tengono conto
della circostanza che ordinariamente la produzione delle radler viene
Trattasi di miscele di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 comprese nella definizione fiscale di birra ai sensi dell’art. 34, comma 2, del T.U. 504/95.
Sono tutti i prodotti di cui al codice NC 2203.
condotta in parallelo alla fabbricazione della birra ordinaria ed utilizzando quindi, in promiscuo ed alternativamente, le medesime linee.
2. Richiesta applicazione nuovo sistema di determinazione del grado Plato
Ferme restando le consolidate prescrizioni per l’esercizio delle fabbriche di birra di cui al D.M. n.153/01 e, limitatamente agli impianti ad alta automazione, della determinazione direttoriale prot.176043/RU del 23 dicembre 2009, il depositario autorizzato che intenda produrre birre radler è tenuto a presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività, apposita istanza unitamente ai seguenti allegati:
1. la ricetta di ciascuna birra radler con indicazione: della denominazione commerciale; della percentuale nominale in volume ed in peso degli ingredienti, distinguendo la “birra base” e le bevande non alcoliche ad
essa aggiunte; del grado Plato nominale di ciascuno dei predetti ingredienti (assunto coincidente con il residuo fisso);del grado Plato nominale della birra radler con l’esclusione degli zuccheri aggiunti (assunto pari al grado Plato nominale della birra base per la percentuale nominale in volume della “birra base”); del grado Plato nominale della birra radler tenendo conto degli zuccheri aggiunti (nel seguito, grado Plato complessivo).
La ricchezza saccarometrica nominale è sempre espressa al decimo di grado;
2. una relazione tecnica in cui sia evidenziata la potenzialità nominale degli impianti di produzione delle birre radler, con indicazione, in apposita planimetria, dei serbatoi o delle aree di stoccaggio della birra base e delle bevande non alcoliche destinate ad essere ad essa aggiunte nonché delle tubazioni utilizzate per addurre tali ingredienti alla miscelazione. Nella relazione tecnica sono anche descritte le confezioni (vale a dire, le varie specie di imballaggi preconfezionati ed altri contenitori utilizzati per il condizionamento) con le quali la birra radler è immessa in consumo con indicazione dei relativi volumi nominali;
3. lo schema a blocchi e diagramma p&i delle linee di produzione utilizzate per le birre radler, con descrizione degli strumenti per la misurazione dei relativi ingredienti (che costituiscono le materie prime per la produzione della birra radler). In particolare, tali strumenti devono consentire di misurare quantomeno il volume di “birra base” e quello di una bevanda non alcolica ad essa aggiunta nella fabbricazione della birra radler (possibilmente, quella preponderante come percentuale di volume nella ricetta). Devono, altresì, essere indicati gli eventuali ulteriori misuratori del volume di altre bevande non alcoliche aggiunte alla “birra base” nonché gli eventuali ulteriori strumenti di misura (ad esempio, densimetri di linea) utilizzati per il controllo del processo di produzione;
4. lo schema a blocchi e diagramma p&i delle linee di confezionamento utilizzate per le birre radler,
descrizione degli strumenti per la misurazione del volume di birra radler inviata al reparto di
condizionamento e di quelli per il conteggio del numero delle confezioni ottenute, distinte in base ai relativi volumi nominali;
5. la descrizione dei sistemi contabili del depositario autorizzato relativamente alle birre radler e alla relativa integrazione con le altre scritturazioni obbligatorie del deposito fiscale. Valgono gli stessi adempimenti previsti per la contabilizzazione della birra tassabile con, in particolare, la specificazione delle modalità di registrazione, almeno giornaliera, dei dati rilevati dai totalizzatori degli strumenti di misura di cui ai precedenti punti 3 e 4 nonché dei criteri di ripartizione della lettura del totalizzatore per ciascuna birra radler prodotta laddove uno stesso misuratore sia impiegato per accertare i volumi di diverse partite inviate al reparto di condizionamento. Sono, altresì, giornalmente registrati, per ciascuna birra radler prodotta, il numero delle confezioni, distinte per tipologia e per volume nominale, prese in carico nel magazzino fiscale nonché, se ne ricorra l’evenienza, il numero ed il volume delle confezioni oggetto di rottura e il volume di birra radler sfusa avviata ad altro stabilimento di condizionamento.
I fabbricanti di birre radler già operanti che intendono chieder e l’applicazione del nuovo sistema di determinazione del grado Plato presentano istanza all’Ufficio delle dogane facendo riferimento alla documentazione già consegnata, integrandola laddove carente degli elementi istruttori sopradescritti.
3. Riscontro della rispondenza dell’assetto tecnico dell’impianto
L’Ufficio delle dogane, analizzata l’istanza di cui al paragrafo 2, effettua i riscontri sulla corrispondenza dell’effettivo assetto tecnico dell’impianto con quanto indicato nei relativi diagrammi di processo e nella descrizione dei sistemi contabili.
In particolare, l’Ufficio delle dogane verifica che gli strumenti di misura utilizzati per l’accertamento conservino la lettura del totalizzatore anche in assenza di alimentazione elettrica e che non possano essere by-passati. A tal fine, può applicare, ove non sussistano motivi ostativi di ordine tecnico, suggelli per rendere solidali gli strumenti alle tubazioni di adduzione della birra base o delle bevande non alcoliche ad essa aggiunta.
Confermando la prassi vigente, i misuratori possono, comunque, essere dotati di totalizzatori ausiliari, azzerabili, per esigenze proprie del fabbricante. Ferma restando la presenza del totalizzatore non azzerabile, tali totalizzatori ausiliari possono, se del caso, essere utilizzati, anche ai fini fiscali, per ripartire la lettura del totalizzatore per ciascuna birra radler prodotta nei casi di cui al precedente paragrafo 2, punto 5. In tale evenienza, analoga funzione può essere svolta, laddove presente, dal timer del flow computer dello strumento o dai criteri di forfettizzazione che l’Ufficio delle dogane potrà eventualmente definire, caso per caso.
L’Ufficio delle dogane, inoltre, deve verificare che i sistemi contabili della fabbrica siano idonei per la registrazione delle fasi fiscalmente rilevanti dell’intero processo produttivo e per la gestione del magazzino
delle birre radler ivi prodotte.
Al fine di riscontrare la corretta funzionalità dei sopra esposti sistemi di controllo, l’Ufficio delle dogane può anche effettuare, se ritenuto necessario, apposite marce controllate.
Per gli impianti già operanti i riscontri sono effettuati limitatamente agli elementi di novità che dovessero emergere dall’eventuale integrazione documentale di cui al paragrafo 2.
4. Accertamento della birra radler
Per ciascuna birra radler, in applicazione dell’art.35, comma 1, del
TUA, il volume da sottoporre a tassazione è determinato come somma dei volumi nominali delle confezioni ottenute, debitamente determinate attraverso gli strumenti contapezzi di cui al punto 4 del paragrafo 2. In altri termini, per ciascuna birra radler, il volume da sottoporre a tassazione è determinato con i medesimi strumenti e con la medesima procedura seguita per le birre “ordinarie”.
Ai fini dell’accertamento dell’accisa gravante su ciascuna birra radler, il predetto volume è moltiplicato per il relativo grado Plato con l’esclusione degli zuccheri aggiunti.
Utilizzando il misuratore del volume di birra base di cui al paragrafo 2, punto 3, tale grandezza è calcolata, per ciascun lotto di produzione, come segue:
°Pradler =°Pbirrabase . Vbirrabase
Vradler
dove
°Pradler grado Plato con esclusione degli zuccheri aggiunti della birra radler
°Pbirrabase grado Plato della birra base impiegata per la produzione del lotto
°Vbirrabase volume di birra base impiegato per la produzione del lotto di birra radler (misurato dal contatore fiscale)
Vradler volume di birra radler prodotta nel lotto ed inviata al condizionamento (misurato dal contatore fiscale)
Per fini di mero riscontro della produzione, il valore di °Pradler in tal modo ottenuto è comparato, sempre per ciascun lotto di produzione, con quello calcolato in base al volume della bevanda non alcolica utilizzata nella produzione della birra radler oggetto di misurazione, secondo la seguente relazione:
°Priscontro= °Pbirrabse . Vbevanda . Xbirrabase
Xbevanda
----------------------------------------------
Vradler
dove:
Vbevanda volume della bevanda non alcolica impiegata per la produzione del lotto di birra radler (misurato dal contatore fiscale)
Xbevanda percentuale nominale in volume della bevanda non alcolica oggetto di misurazione (dichiarato in sede di presentazione dell’istanza)
. Xbirrabase percentuale nominale in volume della birra base (dichiarato in sede di presentazione dell’istanza)
Qualora °Priscontro risulti superiore al °Pradler di oltre il 10 per cento e di oltre 0,5 gradi, il depositario autorizzato è tenuto a fornirne giustificazione correlata al processo industriale eseguito e, nel caso in cui non fosse ritenuta congrua dall’Ufficio delle dogane, il valore di °Priscontro è assunto come grado Plato del lotto di che trattasi.
In caso di sistematico superamento di tale limite per più lotti di produzione, il depositario autorizzato provvede ad identificare le cause che comportano tale sfasamento, fornendone comunicazione al competente Ufficio delle dogane per l’individuazione delle più idonee soluzioni a tutela dell’erario.
Eventuali anomalie di funzionamento dei misuratori utilizzati nell’accertamento di °Pradler del calcolo di
°Priscontro devono essere denunciate dal depositario all’Ufficio delle dogane non appena riscontrate.
Restano ferme anche per le birre radler le prescrizioni relative alla comunicazione di lavorazione di cui all’art.9 del D.M. n.153/01.
Le comunicazioni telematiche dei dati di contabilità in applicazione dell’art.1, comma 1, lettera a) della legge 262/06, relativamente a ciascuna birra radler, sono effettuate indicando il grado Plato del lotto di che trattasi come sopra determinato. Il grado Plato complessivo della birra radler è, comunque, riportato nelle contabilità del depositario.
L’accisa è liquidata giornalmente sulle partite di birra immesse in consumo secondo le prescrizioni di cui al punto B della circolare n.4 prot.1544 del 10 gennaio 1994 ed è pagata alle previste scadenze con le
consuete modalità.
In ogni caso, sono fatti salvi eventuali conguagli a seguito di verifiche condotte dall’Ufficio delle dogane sul bilancio di materia presentato dal depositario autorizzato in applicazione dell’art.7, comma 4, del D.M.153/01, debitamente compilato, relativamente alle birre radler, secondo le modalità di cui al paragrafo
5. Bilancio di materia per le birre radler
Nel bilancio di materia presentato ai sensi dell’art.7, comma 4 del D.M.153/01, il depositario autorizzato è tenuto a specificare, per ciascuna tipologia di birra radler prodotta nell’impianto, il volume complessivo di birra base e quello della bevanda non alcolica ad essa aggiunta nonché il volume di birra radler inviati al condizionamento così come determinati dai misuratori di cui al paragrafo 2, punti 3 e 4 nel periodo al quale il bilancio si riferisce. Qualora oggetto di misurazione, sono, parimenti, indicati nel bilancio i volumi di altre materie prime non alcoliche impiegate nella fabbricazione della birra radler.
Per ciascuna delle predette materie prime, il rapporto tra il suddetto volume e quello della birra radler inviata al condizionamento è comparato con la relativa percentuale nominale in volume dichiarata nell’istanza per la ricetta di che trattasi. Il depositario autorizzato è tenuto a giustificare eventuali scostamenti del rapporto rispetto alla percentuale nominale superiori al 10% in più o in meno.
Nel bilancio sono, altresì, indicate le confezioni ottenute, quelle immesse in consumo e quelle reintrodotte in deposito, distinte in base ai relativi volumi nominali, nonché i volumi persi a seguito di rottura delle confezioni stesse.
Infine, nel bilancio delle rese di lavorazione dello stabilimento trova applicazione la formula della sopra richiamata circolare 4/1994, in cui i quantitativi, in centinaia di chili, delle altre bevande non alcoliche utilizzate per la produzione delle birre radler sono incluse al denominatore mentre, al numeratore, gli ettolitri – grado di birra radler sono conteggiati con riferimento al grado Plato complessivo della birra stessa.
6. Accertamento dell’accisa sulla birra radler proveniente da altri Stati Membri
Le birre radler prodotte in altri Stati Membri sono trasferite nel territorio dello Stato verso un deposito fiscale o un destinatario registrato nazionali del settore della birra con la scorta dell’e-AD, nel quale sono indicati, per ciascuna tipologia di birra radler, il grado Plato nominale tenendo conto degli zuccheri aggiunti (campo 17h dell’allegato 1 al regolamento CE 684/2009).
Al fine della determinazione del carico di imposta su tali birre radler, l’esercente il deposito nazionale, anteriormente alla ricezione, fornisce, una tantum, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, per ciascuna birra radler introdotta, una dichiarazione del produttore comunitario o del soggetto che ne cura la spedizione contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, punto 1 (ed, in particolare, il grado Plato con esclusione degli zuccheri aggiunti) nonché quanto occorrente per identificare l’impianto di
produzione comunitario, qualora non già indicato nell’e-AD.
La liquidazione dell’accisa è effettuata giornalmente sulle partite di birra radler immesse in consumo con riferimento al grado Plato senza aggiunta di zuccheri di cui alla predetta dichiarazione.
Le comunicazioni telematiche dei dati di contabilità del depositario o destinatario registrato in applicazione dell’art.1, comma 1, lettera a) della legge 262/06, sono effettuate, relativamente a ciascuna birra radler, indicando il grado Plato complessivo dell’e-AD relativamente al carico delle partite ricevute da altri Stati Membri ed il grado Plato senza zuccheri aggiunti relativamente allo scarico delle partite immesse in consumo nel territorio dello Stato.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di attivare, sulla base degli elementi contabili disponibili, gli strumenti di cooperazione amministrativa in materia di accise di cui al regolamento (UE) 389/2012 per la verifica della congruenza della predetta dichiarazione una tantum e della conseguente liquidazione d’imposta.
7. Disposizioni particolari per i microbirrifici
In applicazione delle disposizioni di cui alla determinazione
direttoriale prot.140839 R.U. del 4 dicembre 2013, il titolare di un microbirrificio, in caso di produzione di birre radler, è tenuto a presentare all’Ufficio delle dogane, in allegato all’istanza di cui al paragrafo 2, esclusivamente l’elenco delle birre radler che intende produrre a partire dalla birra ordinaria fabbricata nel proprio impianto, con indicazione della relativa ricetta. Infatti, ferme restando le disposizioni per la determinazione della produzione e per l’accertamento dall’imposta gravante sulla predetta birra ordinaria di cui agli artt. 5 e 6 della predetta direttoriale 140839 R.U., essendo stato liquidato a monte il relativo carico di imposta, la successiva miscelazione della stessa con altre bevande non alcoliche ed il condizionamento della birra radler in tal modo ottenuta può essere liberamente effettuato presso il microbirrificio di che trattasi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Restano fermi gli assetti tecnico – contabili delle fabbriche relativamente alle birre ordinarie, cosi come determinati in applicazione delle previgenti disposizioni normative.
Si invitano le Direzioni in indirizzo a vigilare sull’applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti Uffici delle dogane, avendo cura di segnalare tempestivamente eventuali criticità si dovessero verificare in sede di attuazione nonché di fornire istruzioni operative di dettaglio per la pratica risoluzione di casi specifici che dovessero riscontrarsi in depositi fiscali ricadenti nella propria competenza territoriale.