Com’è noto dal 2 ottobre u.s. la presentazione delle domande da parte dell’operatore economico per il rilascio e la gestione delle relative decisioni avviene utilizzando il “Customs Decisions System” (CDS), in accordo con i principi espressi dal Codice Doganale dell’Unione per il quale: “tutti gli scambi di informazioni, …, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
Nell’ambito delle decisioni emanate dall’autorità doganale per il tramite del CDS ricadono anche le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo, che l’operatore quindi deve richiedere per il tramite del sistema medesimo.
Poiché si è avuto modo di verificare, per quanto concerne le domande per le autorizzazioni in questione (RSS), un erroneo utilizzo del nuovo Sistema informatico unionale, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli operatori sui seguenti aspetti:
- Le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo, di cui agli artt.120, 121 e 122 del Regolamento Delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 e agli artt. da 195 a 198 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015, sono richieste dall’operatore utilizzando il sistema unionale “Customs Decisions” nel caso di trasporti marittimi tra porti dell’Unione Europea.
- L’autorità doganale competente al rilascio di detta autorizzazione è l’Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine, codice IT922106.
- Per le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo tra porti nazionali resta, al momento, valida la procedura cartacea finora utilizzata, così come indicato nella circolare 176/D del 3 luglio 1998.
Si invitano, pertanto, gli operatori interessati a tener conto dei criteri e delle modalità procedurali sopra evidenziati.