CBAM - AVVIATO IL PERIODO TRANSITORIO

E’ entrato ufficialmente in vigore domenica scorsa il periodo transitorio di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento e del Consiglio del 10/05/2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

L’entrata in vigore definitiva del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è prevista per il 01/01/2026, ma le aziende importatrici devono adempiere ad alcune delle norme contenute nel nuovo regolamento (come la redazione di una relazione CBAM trimestrale dettagliata sui prodotti indicati nel regolamento e sulle relative emissioni di carbonio dirette e indirette) fin dal 01 ottobre 2023.

La qualifica di soggetto autorizzato gli importatori sarà invece attuata soltanto a partire dal 01/01/2025.

Ricordiamo che il regolamento CBAM inizialmente si applica a merci da settori produttivi ad alta intensità di carbonio, elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956:
• cemento e prodotti in cemento;
• energia elettrica;
• fertilizzanti minerali e chimici;
• prodotti in ferro e acciaio;
• prodotti in alluminio;
• idrogeno.

Relazione dal 01/10/2023.

A fare data dal 01/10/2023 ogni importatore o ogni rappresentante doganale indiretto che in un trimestre ha importato merci dell’allegato I presenta alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni sulle merci importate secondo l’art. 35 comma 2:
a) la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
b) il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
c) le emissioni indirette totali, espresse secondo l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7;
d) il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

Il regolamento prevede che le Dichiarazioni trimestrali siano presentate tramite il “Registro transitorio CBAM”, un database elettronico che consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali e i dichiaranti e che fungerà da base per l’istituzione del vero e proprio “Registro CBAM”, una volta conclusosi il periodo transitorio.

La prima relazione dovrà pertanto essere presentata per le importazioni relative al trimestre ottobre-dicembre 2023 entro fine gennaio 2024.

La mancata presentazione o correzione di una relazione CBAM comporterà sanzioni, a seguito di una procedura di rettifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore.