Bielorussia: Nuove misure restrittive dell'UE su scambi, servizi, trasporti e lotta all'elusione

Il 29 giugno 2024 con il REGOLAMENTO (UE) 2024/1865 il Consiglio ha adottato misure restrittive riguardanti l'economia bielorussa, in considerazione del coinvolgimento del regime nella guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali misure globali mirano a rispecchiare diverse misure restrittive già in vigore nei confronti della Russia, affrontando così anche la questione dell'elusione derivante dall'elevato grado di integrazione tra le economie russa e bielorussa.

Le misure concordate interesseranno vari settori dell'economia bielorussa.

Scambi

Il Consiglio estende il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso/avanzati e introduce ulteriori restrizioni all'esportazione di beni che potrebbero contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse.

Introduce anche ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Bielorussia di beni e tecnologie per la navigazione marittima e di beni di lusso.

Per quanto riguarda le importazioni, sarà vietato importare direttamente o indirettamente, acquistare o trasferire, in particolare, oro e diamanti dalla Bielorussia, nonché elio, carbone e prodotti minerari, compreso il petrolio greggio. Quest'ultima misura sarà integrata da un nuovo divieto di esportazione di beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale.

Servizi

Il Consiglio vieta la prestazione di determinati servizi alla Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie e a eventuali persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione:

  • servizi contabili, servizi di auditing, compresa la revisione legale dei conti, servizi di consulenza in materia fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale e servizi di pubbliche relazioni
  • servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza informatica e giuridica
  • servizi pubblicitari, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, così come servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti

Trasporti

Il Consiglio intende estendere il divieto di trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'UE effettuato con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Bielorussia.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, è opportuno vietare agli operatori dell'Unione di proprietà almeno per il 25% di persone fisiche o giuridiche bielorusse di diventare un'impresa di trasporto su strada o di trasportare merci su strada nell'Unione, anche se in transito.

Lotta all'elusione

La decisione odierna prevede che gli esportatori dell'UE inseriscano nel loro futuro contratto la cosiddetta "clausola di esclusione della Bielorussia", mediante la quale vietano per contratto la riesportazione in Bielorussia o la riesportazione per un uso in Bielorussia di beni e tecnologie sensibili, prodotti destinati all'utilizzo sul campo di battaglia, armi da fuoco e munizioni.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, l'UE vieterà il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza bielorusso, di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale e di armi esportati dall'UE.

Ogni soggetto unionale che intenda esportare verso paesi terzi, ad eccezione di alcuni paesi partner dell’UE, merci elencate negli allegati XVI, XVII, XXVIII, XXX, nonché armi da fuoco e munizioni in allegato I del Regolamento UE 258/2012, è tenuto a vietarne per contratto la riesportazione in Bielorussia e per uso in Bielorussia. Devono essere previsti rimedi adeguati in caso di violazione della norma e sull’operatore unionale grava l’obbligo di informare l’autorità competente qualora venga a conoscenza di violazioni;
previsione di meccanismi di due diligence: l’esportatore di merci dell’allegato XXX deve adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Bielorussia; inoltre, i soggetti unionali devono adoperarsi affinché le proprie sedi estere non prendano parte ad attività che compromettano i provvedimenti restrittivi adottati dall’Unione nei confronti della Bielorussia.

Protezione degli operatori dell'UE

Il pacchetto comprende anche misure volte a consentire agli operatori dell'UE di chiedere il risarcimento dei danni causati da persone e imprese bielorusse a causa dell'attuazione delle sanzioni e dell'esproprio, a condizione che il cittadino o l'impresa dello Stato membro interessati non abbiano accesso effettivo ai mezzi di ricorso, ad esempio a norma del pertinente trattato bilaterale di investimento.

Gli atti giuridici pertinenti saranno pubblicati domani nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.