Roma, 28 luglio 2023- Con Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio del 20 luglio 2023, pubblicato in G.U.dell'Unione Europea L 186 del25luglio 2023, sono state istituite, a decorrere dal26 luglio 2023, alcune misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
In particolare, l'art. 2.1 del sopracitato regolamento stabilisce il divieto di esportazione!, diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, dei beni e delle tecnologie di cui all'allegato II che, anche se non originari dell'Unione, possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) (cfr. progr. 3 della tabella di questo avviso).
Tuttavia, in deroga a quanto previsto,ildivieto di esportazione non si applica nei seguenti casi:
1- all'esecuzione, fino al 27 ottobre 2023, di contratti conclusi prima del 26 luglio 2023 o di contratti necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 2.7- -cfr.progr. 2 della tabella di questo avviso);
2- in presenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti2, se l'esportazione di tali beni e tecnologie3 è necessaria per: a) usi medici o farmaceutici; b) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali, escluso il caso in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare e a utenti finali militari (art. 2.3 -cfr. progr.1 tabella di questo avviso).
Per l'attuazione di quanto sopra descritto, la Commissione ha integrato nella banca dati TARIC nuovi certificati di cui alla tabella seguente. L'operatore economico, al fine della corretta compilazione della dichiarazione doganale, deve indicare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, uno dei seguenti codice documento:
1Nonché di vendita, fornitura e trasferimento di tali prodotti.
2 htt;ps:l /www.esteriit/it/politica-esteta-e-cooperazione-allo-syiluppo /politica europea/nùsure deroghe/.
3 Nonché la vendita,la fornitura, iltrasferimento di tali prodotti o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, v. anche art. 2.2.
Progr. |
Codice documento |
Descrizione |
Motiv ione |
1 |
X993 |
Autorizzazione all'esportazione di cui agli articoli 2. 3 (a) or 2. 3 (b) del Regolamento (UE) 2023l 1529 del Consiglio |
Misure all'esportazione Deroghe per autorizzazione all'esportazione |
2 |
Y892 |
I divieti stabiliti dall'art. 2.1 del Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali, articolo 2.7) |
Misure all'esportazione Deroghe per contratto concluso prima del 26luglio 2023 o per contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto |
3 |
Y890 |
Prodotti diversi da quelli oggetto di divieto secondo l'art. 2.1 del Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio |
Misure all'esport ione Prodotti diversi da quelli dell'allegato II. |
In ragione dell'esenzione di cui all'articolo 2.7,ilcodice Y892 ha validità fino a131 ottobre 2023 e, pertanto, a partire dal 1° novembre 2023 non sarà più fruibile.
Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2023/1529, disponibile al seguente link: EUR-Lex - 32023R1529 - IT - EUR-Lex (europa.eu).