Scadenza di alcune misure antidumping
Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping sottoindicata scadrà.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.
Prodotto | Paese di origine o di esportazione | Misure | Riferimento | Data di scadenza (1) |
Biossidi di manganese elettrolitici (vale a dire, biossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10) | Repubblica del Sud Africa | Dazio antidumping definitivo | Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2014 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito a un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 | 1.3.2019 |
(1) La misura scadrà alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna. |
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N.d.R. Il Reg.to (UE) n. 191/2014 è pubblicato sulla nostra rivista Euroscambi 2014 al n. ord. 140039 del 28-2-2014.