Avviso 2019/C 209/06 della COMMISSIONE EUROPEA

Scadenza di alcune misure antisovvenzioni

1. A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antisovvenzioni sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.

Prodotto Paese di origine o di esportazione Misure Riferimento Data di scadenza (1)
Trote iridee o arcobaleno Turchia Dazio antisovvenzioni Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia 28.2.2020
(1) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

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N.d.R. Il Reg.to n. 2015/309 è stato pubblicato su Euroscambi 2015, n. ord. 150058 del 27-2-2015. Riguarda prodotti della V.D. 0301, 0302, 0303, 0304, 0305.